§ 2.20.6 - Legge regionale 15 maggio 1978, n. 12.
Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.20 programmazione
Data:15/05/1978
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti della programmazione regionale).
Art. 3.  (Connotati del piano regionale di sviluppo)
Art. 4.  (Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo).
Art. 5.  (Efficacia del piano regionale di sviluppo).
Art. 6.  (Attuazione del piano regionale di sviluppo)
Art. 7.  (Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).
Art. 8.  (Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).
Art. 9.  (Ufficio studi e programmazione).
Art. 10.  (Comitato tecnico per la programmazione regionale).
Art. 11.  (Commissione consultiva regionale per la programmazione).
Art. 12.  (Analisi socio - economica e territoriale).
Art. 13.  (Ufficio documentazione e statistica).
Art. 14.      Nella pianta organica dei posti e del personale della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle d'attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli [...]
Art. 15.      L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'Ufficio studi e [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.
Art. 19.  (Oneri finanziari).
Art. 20.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.20.6 - Legge regionale 15 maggio 1978, n. 12.

Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale.

(B.U. 25 maggio 1978, n. 5).

 

CAPO I

FINALITA' E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

Art. 1. (Principi generali e finalità della legge).

     La Regione, per rendere intrinsecamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della Comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.

     A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Soggetti della programmazione regionale).

     I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione pubblica degli enti locali in Valle di Aosta.

     La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sociali al processo di programmazione regionale.

 

CAPO II

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E SUE ARTICOLAZIONI

 

     Art. 3. (Connotati del piano regionale di sviluppo) [1]

     1. Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di tre anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

     2. Esso definisce quanto segue:

     a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

     b) le indicazioni per la programmazione economico - sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, con specificazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse da impiegare, degli interventi da effettuare, articolati nel tempo e sul territorio;

     c) le proposte per la programmazione nazionale.

 

     Art. 4. (Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo).

     Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazione dal Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.

 

     Art. 5. (Efficacia del piano regionale di sviluppo).

     Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico - amministrativa della Regione.

     Gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 6. (Attuazione del piano regionale di sviluppo) [2]

     Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

     a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

     b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

     c) le leggi, i bilanci pluriennali ed annuali, gli atti amministrativi della Regione;

     d) gli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione territoriale, i bilanci pluriennali e annuali, gli atti amministrativi degli enti locali;

     e) i programmi e le decisioni degli Enti e Società a partecipazione regionale.

 

     Art. 7. (Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).

     Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.

     Esso definisce quanto segue:

     a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;

     b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;

     c) i riferimenti essenziali per la formazione del bilancio pluriennale di cui al capo II della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, del bilancio annuale della Regione, e dei relativi assestamenti [3].

 

     Art. 8. (Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).

     Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.

 

CAPO III

ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 9. (Ufficio studi e programmazione).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10. (Comitato tecnico per la programmazione regionale).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11. (Commissione consultiva regionale per la programmazione).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12. (Analisi socio - economica e territoriale).

     La situazione di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 3 viene definita sulla base  di analisi socio - economiche e territoriali, per la cui elaborazione la Giunta regionale è autorizzata:

     a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;

     b) a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.

     La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 19 del RDL 27 maggio 1929, n. 1285.

 

     Art. 13. (Ufficio documentazione e statistica).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 14.

     Nella pianta organica dei posti e del personale della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle d'attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i nuovi posti, appartenenti al ruolo amministrativo, elencati nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 15.

     L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'Ufficio studi e programmazione e presso l'Ufficio documentazione e statistica.

     Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 18.

     La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

     Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 [*], e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 19. (Oneri finanziari).

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue L. 138.000.000, graveranno per L. 10.000.000 sul capitolo 385, di natura obbligatoria, per L. 58.000.000 sul capitolo 420 e per L. 70.000.000 sul nuovo capitolo 1050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

     a) quanto a L. 10.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

     b) quanto a L. 22.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

     c) quanto a L. 58.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 1 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo);

     d) quanto a L. 48.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 5 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo).

     Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1979, con legge di bilancio.

     Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

 

     Art. 20.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 385 - che si modifica come segue:

     Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli organi della programmazione regionale (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12). L. 22.000.000

     Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) L. 106.000.000

     Totale L. 128.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta L. 58.000.000

     Cap. 1050 - di nuova istituzione. Spese varie per gli uffici studi, programmazione, documentazione e statistica (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12). L. 70.000.000

     Totale L. 128.000.000

     All'allegato D annesso alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 è aggiunto il capitolo 385.

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1986, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[*] La L.R. n. 13/1973 è stata abrogata dall'art. 24 della L.R. 2 novembre 1987, n. 91.