§ 2.18.99 - Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/1989
Numero:68


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e durata).
Art. 2.  (Organici).
Art. 3.  (Profili professionali).
Art. 7.  (Personale straordinario).
Art. 8.  (Diritto allo studio).
Art. 9.  (Lavoro straordinario).
Art. 10.  (Mensa).
Art. 11.  (Pari opportunità).
Art. 12.  (Determinazione trattamento economico).
Art. 13.  (Salario individuale di anzianità).
Art. 14.  (Indennità di funzione).
Art. 15.  (Passaggi di qualifica).
Art. 16.  (Compenso incentivante).
Art. 17.  (Indennità).
Art. 18.  (Scaglionamento dei benefici contrattuali).
Art. 19.  (Norma di rinvio).
Art. 20.  (Norme finali).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).
Art. 22.  (Norme finanziarie).
Art. 23.  (Variazioni di bilancio).
Art. 24.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.18.99 - Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68. [1]

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.

(B.U. 31 ottobre 1989, n. 47).

 

CAPO I

Disposizione generale

 

Art. 1. (Campo di applicazione e durata).

     1. La Regione Valle d'Aosta con la presente legge recepisce l'accordo regionale in data 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale 1988/1990 del personale della Regione nelle parti in cui innova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale.

     2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale Valdostano e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

     3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

 

CAPO II

Struttura dell'amministrazione regionale

 

          Art. 2. (Organici).

     (Omissis) [2].

 

          Art. 3. (Profili professionali). [3]

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7. (Personale straordinario).

     1. La Regione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, di durata non superiore a nove mesi [5].

     2. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita per la realizzazione di interventi finalizzati riguardanti in particolare i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, dei servizi socio - assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale da individuare con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

     3. [6].

     4. Nel caso di interventi concernenti i servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a un anno.

     4 bis. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è altresì consentita per la realizzazione di progetti attuati per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale e servizi per l'impiego e di programmazione afferente alla politica di coesione comunitaria e nazionale; in tali casi, la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni. Il reclutamento di detto personale è effettuato mediante prove selettive, espletate con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 47008, 47012, 47030, 47031, 47033, 47035, 47037, 47039, 47050, 47051 - obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitolo 30055) [7].

     5. Il personale di cui al presente articolo fruisce del trattamento economico del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di tredicesima mensilità, l'assegno famigliare, se dovuto, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

     6. E' abrogata, in particolare, la lettera b) del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalle leggi regionali 22 giugno 1981, n. 34, 19 giugno 1984, n. 23 e 5 maggio 1986, n. 21.

 

CAPO III

Organizzazione del lavoro

 

     Art. 8. (Diritto allo studio).

     1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

     2. I permessi di cui al 1° comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

     3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate le seguenti modalità:

     a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale di ruolo in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

     b) l'utilizzazione del monte ore è disposta in modo da soddisfare prioritariamente le richieste relative alla scuola dell'obbligo; il restante monte ore è diviso in parti uguali per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di laurea, o corso universitari di cui al comma 2;

     c) per i permessi relativi al conseguimento del diploma di laurea, il dipendente dovrà superare nell'anno accademico cui si riferisce la concessione delle centocinquanta ore, il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum universitario.

     4. Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolo ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni e orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

     5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare all'amministrazione regionale idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono recuperati come previsto dal successivo comma.

     6. Nell'anno successivo a quello di concessione dei permessi, l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle ore utilizzate e non dovute.

 

     Art. 9. (Lavoro straordinario).

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2. la Giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie tenendo conto delle esigenze di servizio, rimanendo comunque esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la spesa annua complessiva non può superare il limite di centoventi ore annue per dipendente.

     4. Lo stanziamento annuo complessivo per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può superare il valore del prodotto di settanta ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario per ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita. Il limite massimo individuale non può eccedere le duecento ore annue.

     5. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal precedente quarto comma.

     6. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo salvo specifiche situazioni particolari individuate in accordo con le organizzazioni sindacali. Le modalità di concessione del riposo compensativo sono fissate dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali.

     7. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non è compreso nei limiti del presente articolo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

     a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

     b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.

     10. Sono abrogati, in particolare, l'articolo 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e l'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

 

     Art. 10. (Mensa).

     1. Al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori l'Amministrazione regionale assicura il servizio di mensa e concorre nelle spese relative nella misura di 2/3.

     2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa è gestita da terzi; la quota fissa così determinata vale quale rimborso forfettario al personale che non possa utilizzare le mense convenzionate aventi sede nel capoluogo regionale, ma debba ricorrere ai punti di ristoro funzionanti nella località sede di servizio.

     3. Per poter fruire del diritto alla mensa il personale deve essere effettivamente in servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. E' esclusa in ogni caso ogni forma di monetizzazione indennizzante.

     4. Il servizio mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente sia tenuto ad assicurare l'assistenza ai portatori di handicap. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio [8].

 

     Art. 11. (Pari opportunità).

     1. La Regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno

dell'Amministrazione individua, in accordo con le organizzazioni sindacali, gli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.

     2. [9].

     3. [10].

     4. [11].

 

CAPO IV

Trattamento economico

 

     Art. 12. (Determinazione trattamento economico).

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:

     a) stipendio nelle misure risultanti dall'Allegato C della presente legge;

     b) assegni ad personam comunque denominati eventualmente in godimento;

     c) importo derivante dalla monetizzazione dell'anzianità economica risultante dal congelamento della classe di stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1987, maggiorato dei ratei di classe di stipendio in corso di maturazione alla stessa data. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 31 dicembre 1987 ha conseguito tutte le classi, l'importo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato.

     2. Con decorrenza 1° luglio 1988 è conglobata nello stipendio una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

 

     Art. 13. (Salario individuale di anzianità).

     1. In attesa di definire un nuovo sistema di riconoscimento dell'anzianità lo sviluppo orizzontale per classi ed aumenti viene congelato alla data del 1° gennaio 1988.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposto, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dall'allegata tabella D, differenziate per il personale che abbia maturato un'anzianità fino a 14 anni e oltre i 14 anni.

     3. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1° gennaio 1988 la somma di cui al primo comma compete in proporzione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio alla data del 31 dicembre 1989. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.

     4. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computati sull'importo iniziale del livello funzionale retributivo di appartenenza. Tali maggiorazioni sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

     5. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 di un importo pari alla somma di cui al secondo comma.

 

     Art. 14. (Indennità di funzione).

     1. E' istituita l'indennità di funzione per posizioni che comportino l'assunzione di particolari responsabilità in relazione al profilo di appartenenza e al coordinamento di strutture organizzative regionali. Essa viene corrisposta nella misura del 10 per cento annuo lordo calcolato sul valore tabellare dell'anno corrispondente a quello dell'attribuzione. Saranno definiti in sede di contrattazione articolata i criteri, le modalità e le qualifiche per l'attribuzione di detta indennità, anche in relazione alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici.

 

     Art. 15. (Passaggi di qualifica).

     1. Nei passaggi a qualifiche di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1987, oltre al trattamento economico previsto dalla tabella C per il livello di nuovo inquadramento e ad eventuali assegni ad personam, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di avanzamento.

     2. In caso di passaggi alla amministrazione regionale anche mediante concorso, dallo Stato o da altri enti e amministrazioni pubbliche, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

 

     Art. 16. (Compenso incentivante).

     1. Al personale di cui all'articolo 1, fatta eccezione per il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1988 un compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella E in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.

     2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'Amministrazione regionale fatta eccezione per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

     3. Il compenso incentivante compete anche al personale regionale distaccato, o comandato presso altre amministrazioni, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.

     4. Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.

     5. Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.

     6. Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l'orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell'importo giornaliero del compenso di cui alla tabella E; ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell'importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.

     7. Le assenze e i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell'interessato.

     8. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.

 

     Art. 17. (Indennità).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge competono le seguenti indennità:

     a) le indennità di cui agli artt. 11 (lavoro notturno e festivo), 12 (trasferte), 13 (indennità di cassa) e 14 (reperibilità) della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, recante recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/ 1987, sono maggiorate del 20 per cento;

     b) limitatamente al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano le indennità di trasferta fissa e di reperibilità di cui agli artt. 12 e 14 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, rimangono fissate negli importi previsti dalla citata legge regionale sotto la vigenza del contratto 1985/1987;

     c) al personale in servizio nelle sale operative del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 60.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio;

     d) al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, l'indennità di servizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 è corrisposta nelle seguenti misure:

     1) la misura fissa mensile è stabilita in lire 300.000 lorde per i controllori e lire 370.000 lorde per i Vice Commissari;

     2) la maggiorazione oraria è determinata nel 20 per cento per il servizio prestato dalle ore 17.30 alle ore 22.00, e nel 45 per cento per il servizio prestato dalle ore 22.00 alle ore 5.00;

     e) al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano l'indennità mensile di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato; gli ulteriori adeguamenti saranno estesi con le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

     2. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Scaglionamento dei benefici contrattuali).

     1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti salvo quanto previsto agli artt. 9, 16 e 17, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

     dal 1° gennaio 1988: trenta per cento;

     dal 1° gennaio 1989: quaranta per cento;

     dal 1° gennaio 1990: trenta per cento.

 

CAPO V

Norme finali e di rinvio

 

     Art. 19. (Norma di rinvio).

     (Omissis) [12].

 

     Art. 20. (Norme finali).

     1. Restano in vigore le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

     Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 e dell'articolo 15 della presente legge si applicano al personale indicato dall'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54.

     2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in Lire 6.087.000.000 per l'anno 1989 ed in annue Lire 11.828.000.000 a decorrere dall'anno 1990 graverà sui capitoli indicati al successivo articolo 23.

     2. Alla relativa copertura si provvede:

     a) per l'anno 1989 mediante riduzione di Lire 6.087.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio per l'esercizio in corso a valere sulle disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 concernente il rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività;

     b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle disponibilità già previste ai seguenti programmi del bilancio pluriennale 1989/1991

     1.2 personale regionale per L. 16.158.000.000;

     3.2 altri oneri non ripartibili per L. 7.498.000.000;

     c) per gli anni successivi gli oneri necessari saranno inscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 23. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni: in diminuzione

     Cap. 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L: 6.087.000.000 in aumento

     Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 1.485.000.000

     Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 472.000.000

     Cap. 20950 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 50.000.000

     Cap. 20951 " Contributi diversi a carico dell'ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 5.000.000

     Cap. 21000 " Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione " L. 80.000.000

     Cap. 21001 " Contributi diversi a carico dell'Ente su indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione " L. 8.000.000

     Cap. 21200 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 900.000.000

     Cap. 21201 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazioni di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 288.000.000

     Cap. 21355 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint - Vincent - stipendi e altri assegni fissi " L. 118.000.000

     Cap. 21356 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi " L. 41.000.000

     Cap. 21360 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 15.000.000

     Cap. 21361 " Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 2.000.000

     Cap. 21380 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 46.000.000

     Cap. 21381 " Contributi diversi a carico dell'ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 15.000.000

     Cap. 26560 " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi e altri assegni fissi " L. 97.000.000

     Cap. 26561 " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 34.000.000

     Cap. 26580 " Indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità " L. 15.000.000

     Cap. 26581 " Contributi diversi a carico dell'Ente su indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità " L. 2.000.000

     Cap. 26590 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 43.000.000

     Cap. 26591 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 14.000.000

     Cap. 29070 " Spese per il Corpo Forestale regionale - Stipendi e altri assegni fissi " L. 231.000.000

     Cap. 29071 " Spese per il Corpo Forestale regionale Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 68.000.000

     Cap. 29080 " Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al corpo forestale regionale " L. 7.000.000

     Cap. 29081 " Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo Forestale regionale " L. 1.000.000

     Cap. 29100 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale " L. 98.000.000

     Cap. 29101 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale regionale " L. 32.000.000

     Cap. 37080 " Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Stipendi ed altri assegni fissi - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 152.000.000

     Cap. 37081 " Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi - LR 5 maggio 1976, n. 21 " L. 45.000.000

     Cap. 37095 " Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 60.000.000

     Cap. 37096 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 20.000.000

     Cap. 38060 " Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 36.000.000

     Cap. 38061 " Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 11.000.000

     Cap. 38065 " Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 2.000.000

     Cap. 38075 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 15.000.000

     Cap. 38076 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 5.000.000

     Cap. 41650 " Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psico - fisici, nonché di ciechi e sordomuti - LR 18 marzo 1987, n. 19 articolo 1 " L. 68.000.000

     Cap. 43150 " Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi " L. 430.000.000

     Cap. 43155 " Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 274.000.000

     Cap. 43156 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente " L. 400.000.000

     Cap. 43157 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente " L. 135.000.000

     Cap. 43200 " Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario " L. 3.000.000

     Cap. 43201 " Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario " L. 1.000.000

     Cap. 43350 " Personale dell'Istituto " B Gervasone - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 25.000.000

     Cap. 43360 " Personale dell'Istituto " B Gervasone " Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 L. 8.000.000

     Cap. 43361 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto " B Gervasone " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 14.000.000

     Cap. 43362 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto " B Gervasone " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 5.000.000

     Cap. 43400 " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 85.000.000

     Cap. 43410 " Personale non docente del convitto regionale " F. Chabod " - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 27.000.000

     Cap. 43411 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 " L. 42.000.000

     Cap. 43412 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 " L. 14.000.000

     Cap. 46500 " Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 21.000.000

     Cap. 46501 " Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 7.000.000

     Cap. 46505 " Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevanti ai fini IVA) " L. 1.000.000

     Cap. 46515 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 10.000.000

     Cap. 46516 " Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 4.000.000

Totale in aumento L. 6.087.000.000

 

     Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati- (Omissis) [13].


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[6] Comma abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[7] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[8] Comma così sostituito dall'art. 30, comma 2, della L.R. 16 aprile 1997, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[10] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[11] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[13] L'allegato A è modificato dalla L.R. 4 marzo 1991, n. 6.