§ 2.18.109 – R.R. 11 dicembre 1996, n. 6.
Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/12/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Requisiti generali).
Art. 3.  (Cittadinanza italiana).
Art. 4.  (Accertamento dei requisiti generali).
Art. 5.  (Titoli di studio e requisiti speciali).
Art. 6.  (Definizione dei posti per l'indizione dei concorsi).
Art. 7.  (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana).
Art. 8.  (Assunzione mediante corso-concorso).
Art. 9.  (Concorso per esami).
Art. 10.  (Concorso per titoli ed esami).
Art. 11.  (Concorso per titoli).
Art. 12.  (Chiamata numerica).
Art. 13.  (Assunzioni a tempo determinato).
Art. 14.  (Selezione).
Art. 15.  (Individuazione del fabbisogno).
Art. 16.  (Programmazione annuale).
Art. 17.  (Pubblici concorsi. Modalità).
Art. 18.  (Norme speciali per i concorsi del personale del Corpo forestale valdostano).
Art. 19.  (Bando di concorso o di selezione).
Art. 20.  (Pubblicità dei bandi di concorso e di selezione).
Art. 21.  (Termine e proroga del termine).
Art. 22.  (Ammissione al concorso e alla selezione. Domande. Documenti).
Art. 23.  (Categorie riservatarie e preferenze).
Art. 24.  (Commissione esaminatrice dei concorsi).
Art. 25.  (Incompatibilità).
Art. 26.  (Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice).
Art. 27.  (Svolgimento delle prove).
Art. 28.  (Espletamento degli esami).
Art. 29.  (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte).
Art. 30.  (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte).
Art. 31.  (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie).
Art. 32.  (Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi).
Art. 33.  (Compensi ai componenti delle commissioni).
Art. 34.  (Presentazione dei titoli e dei documenti).
Art. 35.  (Assunzione in servizio).
Art. 36.  (Nullità e annullabilità del contratto).
Art. 37.  (Norma di richiamo).
Art. 38.  (Requisiti generali).
Art. 39.  (Concorso per esami).
Art. 40.  (Commissione esaminatrice).
Art. 41.  (Norma di rinvio).
Art. 42.  (Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero).
Art. 43.  (Procedure per la mobilità).
Art. 44.  (Mobilità per esigenze organizzative).
Art. 45.  (Mobilità volontaria).
Art. 46.  (Modalità di presentazione della domanda).
Art. 47.  (Requisiti della domanda).
Art. 48.  (Criteri di priorità per la mobilità volontaria).
Art. 49.  (Adempimenti connessi alla graduatoria).
Art. 50.  (Mobilità d'ufficio).
Art. 51.  (Criteri di priorità per la mobilità d'ufficio).
Art. 52.  (Attuazione della mobilità d'ufficio).
Art. 53.  (Effetti della mobilità).
Art. 54.  (Prove di idoneità).
Art. 55.  (Part-time).
Art. 56.  (Norme finali e transitorie).
Art. 57.  (Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2).
Art. 58.  (Disposizioni per il Consiglio regionale).
Art. 59.  (Disposizioni particolari per gli enti locali).
Art. 60.  (Competenze).
Art. 61.  (Qualifiche funzionali).
Art. 61 bis.  (Requisiti generali).
Art. 62.  (Titoli di studio e requisiti speciali).
Art. 63.  (Programmazione dei concorsi).
Art. 64.  (Commissioni esaminatrici dei concorsi).
Art. 65.  (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie).
Art. 66.  (Compensi ai componenti delle commissioni).
Art. 67.  (Valutazione dei titoli).
Art. 68.  (Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca).
Art. 69.  (Norma transitoria).


§ 2.18.109 – R.R. 11 dicembre 1996, n. 6. [1]

Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta.

(B.U. 16 dicembre 1996, n. 57).

 

PARTE I

NORME SULL'ACCESSO ALL'AMMINISTRAZIONE

REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

DIPENDENTI DALLA REGIONE

 

TITOLO I

ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

 

CAPO I

REQUISITI E DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in particolare, a:

     a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta, di cui alle leggi regionali 10 maggio 1952, n. 2, 11 agosto 1976, n. 34 e 2 settembre 1996, n. 30;

     b) Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 e 2 settembre 1996, n. 33;

     c) Istituto regionale Adolfo Gervasone, di cui alle leggi regionali 30 luglio 1986, n. 36, 24 agosto 1992, n. 54 e 9 agosto 1996, n. 24;

     d) Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1985, n. 10, 24 giugno 1992, n. 30 e 23 febbraio 1993, n. 8;

     e) Museo regionale di scienze naturali, di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32;

     f) Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM), di cui alla legge regionale 28 luglio 1987, n. 56;

     g) Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31;

     h) Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 4;

     i) [Museo minerario regionale, di cui alle leggi regionali 3 marzo 1992, n. 6 e 25 maggio 1995, n. 18] [2];

     l) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.

 

     Art. 2. (Requisiti generali).

     1. Per accedere al ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3;

     b) età non inferiore agli anni 18. Per l'accesso agli organici disciplinati da norme speciali, le elevazioni del limite massimo di età sono quelle previste dai corrispondenti ordinamenti statali [3];

     c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di concorso;

     d) conoscenza della lingua francese.

     2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

     a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

     b) siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione;

     c) si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario).

     3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

     4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.

 

     Art. 3. (Cittadinanza italiana).

     1. In applicazione dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:

     a) per il personale del Corpo forestale valdostano;

     b) per il personale per il quale è prevista l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

     c) per i posti relativi all'espletamento di compiti prefettizi;

     d) per i posti relativi all'espletamento di funzioni dirigenziali di cui agli art. 12, 13 e 14 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 4. (Accertamento dei requisiti generali).

     1. All'accertamento dei requisiti generali provvede la struttura competente in materia di personale.

     2. [4]

 

     Art. 5. (Titoli di studio e requisiti speciali).

     1. Oltre ai requisiti generali di cui agli art. 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

     a) prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;

     b) quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

     d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario [5].

     2. Il bando di concorso indica il titolo di studio e i requisiti speciali richiesti per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messi a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

     3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

 

     Art. 6. (Definizione dei posti per l'indizione dei concorsi).

     1. Sono coperti mediante concorso per titoli i posti appartenenti alle qualifiche funzionali prima, seconda e terza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione).

     2. Sono coperti mediante concorso per esami, per titoli ed esami e corso-concorso i posti appartenenti alle qualifiche funzionali quarta, quinta, sesta e settima. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

     3. Sono coperti mediante concorso per esami o per titoli ed esami i posti appartenenti all'ottava qualifica funzionale. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

 

     Art. 7. (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana). [6]

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n).

2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione B1, l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo articolo 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

9. Il candidato che supera l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.

10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;

b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.

14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.

15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua.

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.

 

     Art. 8. (Assunzione mediante corso-concorso).

     1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica, può essere bandito un corso-concorso pubblico consistente in:

     a) una selezione per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) un corso di formazione;

     c) esami finali.

     2. Le modalità di svolgimento della selezione, del corso e degli esami finali sono stabilite dal bando.

     3. Il numero dei candidati ammessi al corso-concorso non può superare del cinquanta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso-concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e di una prova d'esame da sostenersi davanti ad una apposita commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti agli esami finali relativi al profilo professionale messo a concorso, davanti ad altra apposita commissione.

     4. La graduatoria finale è data dalle votazioni ottenute nelle prove di esame finali. Gli esami si svolgono secondo le disposizioni dell'art. 9. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono stabilite nel relativo bando.

     5. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano.

 

     Art. 9. (Concorso per esami). [7]

     1. I concorsi per esami consistono:

     a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. I voti sono espressi in decimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 6/10;

     b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o più prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 6/10.

     2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30.

     3. I bandi di concorso possono stabilire che, successivamente alla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, ci sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico- attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività che i candidati sono chiamati a svolgere.

     4. Il superamento del test di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive.

     5. Il punteggio finale si ottiene sommando:

     a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;

     b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico- pratiche;

     c) la votazione conseguita nel colloquio.

 

     Art. 10. (Concorso per titoli ed esami).

     1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli segue le prove d'esame.

     2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore al venti per cento del punteggio finale delle prove, come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 5.

     3. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 9.

     4. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è determinato sommando il voto riportato nelle prove d'esame determinato ai sensi dell'art. 9, comma 5, al voto complessivo conseguito nella valutazione dei titoli, da effettuarsi secondo i criteri di cui all'allegato A e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2.

 

     Art. 11. (Concorso per titoli).

     1. La graduatoria è formata sulla base dei titoli nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato B. Per i cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea il punteggio risultante dal superamento delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e francese è dato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

     2. In caso di più servizi è valutato soltanto il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso. Il punteggio assegnato per ogni categoria e sottocategoria è quello massimo attribuibile ai singoli candidati. I servizi valutabili non possono superare i dieci anni complessivi. Nella valutazione dei servizi per i periodi inferiori all'anno il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi; i periodi inferiori non sono valutati. Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l.r. 31/1985.

 

     Art. 12. (Chiamata numerica). [8]

     1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della l. 482/1968 avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti, e mediante apposite prove di idoneità.

     2. Le prove di idoneità per le qualifiche funzionali prima, seconda e terza consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.

     3. Le prove di idoneità per la quarta qualifica funzionale e superiori si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 9.

     4. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti di cui all'art. 7, comma 10; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio prelavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione.

 

     Art. 13. (Assunzioni a tempo determinato). [9]

     1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non assunti a tempo indeterminato, di concorsi banditi per la copertura di posti di corrispondente qualifica funzionale;

     b) mediante selezioni per titoli, o per titoli ed esami, bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli art. 10 e 11; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per titoli ed esami;

     c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro.

 

     Art. 14. (Selezione). [10]

     1. Le selezioni per la quarta qualifica funzionale e superiori avvengono secondo le modalità previste per lo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami.

     2. La valutazione delle prove è espressa in decimi.

     3. Per ottenere l'idoneità il candidato deve riportare in ciascuna prova una votazione non inferiore a 6/10.

 

     Art. 15. (Individuazione del fabbisogno).

     1. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. g), della l.r. 45/1995 l'Amministrazione regionale adotta una politica del personale ispirata al criterio della programmazione.

     2. La programmazione si attua mediante un insieme di attività miranti a realizzare un efficace e continuo adeguamento quantitativo e qualitativo delle risorse umane occorrenti, nonché a favorire la loro collocazione e utilizzazione ottimale nelle varie strutture dell'ente.

     3. All'interno di ogni struttura il dirigente competente provvede:

     a) alla valutazione, anche mediante carichi di lavoro, qualitativa e quantitativa del personale già esistente nella struttura stessa in relazione ai posti, alle persone ed alle relative prestazioni;

     b) all'individuazione di eventuali risorse aggiuntive, in ordine alle quali determina qualifica funzionale, profilo professionale e requisiti.

     4. I dirigenti delle strutture regionali trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati emersi a seguito della valutazione di cui al comma 3 alla struttura competente in materia di personale, che provvede ad individuare i flussi di uscita ed a operare altresì un bilanciamento tra le risorse necessarie e quelle esistenti.

     5. Al fine di cui al comma 4, individuati gli eventuali esuberi e le carenze di organico, la struttura competente in materia di personale procede, in applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, della l.r. 45/1995, alla riorganizzazione ed eventuale acquisizione di risorse, secondo il seguente ordine di priorità, ove possibile:

     a) attraverso la mobilità interna qualora esistano le figure professionali richieste;

     b) attraverso il reclutamento di risorse esterne;

     c) attraverso la riqualificazione del personale esistente.

 

     Art. 16. (Programmazione annuale).

     1. La struttura competente in materia di personale, dopo l'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 15, comma 4, e al titolo III redige, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma dei concorsi da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.

     2. In assenza del provvedimento di cui al comma 1, l'acquisizione di risorse avviene solo con le procedure di cui all'art. 15, comma 5, lett. a) e c).

     3. Per inderogabili e imprevedibili esigenze di servizio la Giunta regionale può autorizzare in via straordinaria l'indizione di bandi di concorso non previsti nel programma dei concorsi di cui al comma 1.

 

     Art. 17. (Pubblici concorsi. Modalità).

     1. Nell'indire il pubblico concorso il dirigente della struttura competente in materia di personale indica, in applicazione dell'art. 6, se il concorso debba svolgersi per titoli, per titoli ed esami, per esami o per corso-concorso.

 

     Art. 18. (Norme speciali per i concorsi del personale del Corpo forestale valdostano).

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale del Corpo forestale valdostano.

 

     Art. 19. (Bando di concorso o di selezione).

     1. I bandi sono unici per identiche qualifiche e profili professionali nell'ambito di una stessa area di professionalità e/o specializzazione del ruolo unico regionale nel rispetto della programmazione annuale di cui agli art. 15 e 16.

     2. Il bando di concorso contiene:

     a) il termine di presentazione delle domande;

     b) le modalità di presentazione delle domande;

     c) l'avviso sulle modalità di comunicazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali e, eventualmente, pratiche;

     d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche;

     e) le modalità di espletamento delle prove di cui alla lett. d);

     f) la votazione minima richiesta per il superamento di ogni prova e per l'ammissione alle prove successive;

     g) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso;

     h) i titoli che danno luogo a riserva e preferenza a parità di punteggio, di cui all'art. 23, con i termini e le modalità della loro presentazione;

     i) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

     l) l'avviso di esclusione nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 22;

     m) il fac-simile della domanda;

     n) l'avviso per i portatori di handicap di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali.

     3. Il bando di concorso determina il criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

     4. Il bando di selezione contiene quanto previsto dal comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) e n).

     5. Le disposizioni del bando devono garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

 

     Art. 20. (Pubblicità dei bandi di concorso e di selezione).

     1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei Comuni e delle Comunità montane della Regione, nonché pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione [11].

     2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che bandisce il concorso deve essere contemporanea alla data del bando, che deve rimanere esposto fino alla scadenza.

     3. I bandi di concorso debbono avere sufficiente pubblicità, in relazione all'importanza dei posti messi a concorso; è facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi anche mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria e su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi di Regioni, di Province e di Comuni.

 

     Art. 21. (Termine e proroga del termine).

     1. Il periodo tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni trenta.

     2. Il dirigente della struttura competente in materia di personale dispone con provvedimento la proroga della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, allorché:

     a) non vi sia alcuna domanda;

     b) vi sia un unico candidato;

     c) vi sia un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti messi a concorso.

 

     Art. 22. (Ammissione al concorso e alla selezione. Domande. Documenti).

     1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

     a) le generalità, la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno, ai fini dell'ammissione, indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

     b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;

     c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni previste dalla l. 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in corso;

     e) il titolo di studio;

     f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'art. 23;

     h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;

     i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

     l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;

     m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto all'art. 19, comma 2, lett. n);

     n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso;

     n bis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, con indicazione del motivo ai sensi dell'art. 7, commi 6, 10, 11, 12, ed in quale occasione è già stata sostenuta la prova con esito positivo [12];

     n ter) il concorso o la selezione cui intendono partecipare [13].

     2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'art. 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2 [14].

     3. L'omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal comma 1, lett. a), d), e), n ter) comporta l'esclusione del candidato dal concorso o selezione. Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda [15].

 

     Art. 23. (Categorie riservatarie e preferenze).

     1. Le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

     2. Se, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

     3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

     a) riserva di posti relativa alle qualifiche funzionali superiori alla sesta a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla l. 482/1968, e successive modificazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nelle percentuali previste dalla citata l. 482/1968;

     b) riserva di posti, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;

     c) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

     4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

     a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

     b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

     c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

     d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     e) gli orfani di guerra;

     f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

     g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     h) i feriti in combattimento;

     i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

     l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

     m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

     n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

     p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

     q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

     s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico [16];

     t) gli invalidi ed i mutilati civili [17];

     u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma [18];

     v) [19].

     5. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al comma 4, sono preferiti:

     a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;

     b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

     6. [20].

 

CAPO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI

 

     Art. 24. (Commissione esaminatrice dei concorsi).

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti per la copertura a posti del ruolo unico regionale e delle selezioni, sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia di personale.

     2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della l.r. 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995. La commissione può essere integrata da un docente di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese [21].

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

     4. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

     a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, o per licenziamento dall'impiego per accertata colpa grave o dolo;

     b) [22].

     5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2 [23].

     5 bis. Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese [24].

     6. Nel caso di partecipazione al concorso di soggetti handicappati è consentita la presenza di uno specialista in funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

     7. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale.

     8. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui al comma 2 ed integrate da un segretario aggiunto.

     9. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

     10. Della commissione per gli esami finali del corso-concorso di cui all'art. 8, comma 3, fa parte di diritto un docente del corso.

 

     Art. 25. (Incompatibilità).

     1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici:

     a) i componenti degli organi di direzione politica e coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali;

     b) coloro che si trovino in rapporto di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al terzo con uno dei candidati ammessi al concorso;

     c) coloro che abbiano lite pendente con uno dei candidati ammessi al concorso.

     2. Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, lett. b) e c), devono dichiararlo non appena presa visione dell'elenco dei candidati. Qualora, durante l'espletamento del concorso, sia accertato che uno dei componenti della commissione esaminatrice versi in condizione di incompatibilità sopravvenuta prevista nel comma 1, la commissione ne dichiara immediatamente l'esclusione e il dirigente della struttura competente in materia di personale provvede alla sua sostituzione.

 

     Art. 26. (Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice).

     1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione, da adottarsi da parte del competente organo di cui all'art. 24, comma 1.

 

     Art. 27. (Svolgimento delle prove).

     1. Il diario e il luogo delle prove sono affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso e comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

     2. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

     3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la sede dell'ente che ha bandito il concorso.

 

     Art. 28. (Espletamento degli esami).

     1. La commissione esaminatrice determina i criteri per la correzione e la valutazione delle singole prove in sede di riunione preliminare.

     2. La commissione, vagliate le proposte dei membri esperti, formula collegialmente ed unanimemente tre tracce che, numerate progressivamente da uno a tre, vengono deposte in altrettante buste, immediatamente chiuse dal segretario e firmate sui lembi di chiusura dal presidente e da un membro della commissione. Tale operazione è effettuata immediatamente prima dell'inizio di ogni prova. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

     3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identità personale.

     4. Il presidente della commissione fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati, scelto a caso, la prova da svolgere.

     5. Per lo svolgimento delle prove scritte, teorico-pratiche o tecnico- pratiche la commissione assegna un termine massimo di otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.

     6. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame sono prestabiliti dalla commissione immediatamente prima dell'inizio delle prove orali, con criteri che garantiscono l'imparzialità.

     7. I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale con uno dei seguenti mezzi:

     a) carta d'identità;

     b) patente;

     c) passaporto;

     d) fotografia autenticata;

     e) conoscenza diretta da parte di un membro della commissione.

 

     Art. 29. (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte).

     1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

     2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del segretario.

     3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i vocabolari autorizzati dalla commissione.

     4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano fra loro copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

     5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami per tutta la durata delle prove.

 

     Art. 30. (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte).

     1. Al candidato, nelle prove scritte, sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette l'elaborato con tutti i fogli avuti in dotazione nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla commissione. Le buste raccolte vengono chiuse in uno o più plichi sul cui involucro esterno i commissari presenti e il segretario appongono le loro firme.

     3. Dopo aver accertato l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati si procede all'apertura dei plichi stessi. Accertata l'integrità delle buste contenute nei plichi, che vengono successivamente mescolate, si procede all'apertura della prima busta, che viene contrassegnata con il n. 1. Lo stesso numero viene apposto sulla busta piccola contenente il cartoncino con l'indicazione delle generalità del concorrente e sull'elaborato. Seguendo il medesimo procedimento e con numerazione progressiva si provvede all'apertura delle buste successive.

     4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 6/10. Negli altri casi, l'identificazione è fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli [25].

 

     Art. 31. (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie).

     1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

     2. La graduatoria definitiva è data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonché da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 32, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste all'art. 23, commi 4, 5 e 6.

     3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla l. 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

     4. La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della l.r. 45/1995 ed è affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Per gli altri enti pubblici si provvede ai sensi dell'art. 64, comma 1, della l.r. 45/1995.

     5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative.

     6. Le graduatorie dei concorsi, dei corsi-concorsi e delle selezioni hanno validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della l.r. 31/1985 [26].

     7. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale.

 

     Art. 32. (Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi).

     1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso per titoli ed esami valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A:

     a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 10/10 [27];

     b) valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due per cento a quelli non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando;

     c) valutazione fino al dodici per cento calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove:

     1) frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al posto messo a concorso; idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre il due per cento;

     2) esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre l'otto per cento;

     3) valutazione della prova di accertamento della lingua: non oltre il due per cento.

 

     Art. 33. (Compensi ai componenti delle commissioni).

     1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni estranei all'Amministrazione regionale, istituite ai sensi dell'art. 24, sono attribuiti i compensi lordi nella misura stabilita annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.r. 45/1995.

     2. La Giunta regionale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) previsione di un compenso base in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

     b) previsione di un compenso a candidato correlato:

     1) alla qualifica dei posti messi a concorso;

     2) al numero dei candidati esaminati;

     3) alla complessità della procedura concorsuale.

     3. Il compenso di cui al comma 2, lett. b), può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

     4. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una prova, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

     5. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono aumentati del venti per cento per il presidente.

     6. [I compensi di cui al comma 2, lett. a), spettanti ai membri esperti per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento] [28].

     7. Ai componenti delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.

     8. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

 

     Art. 34. (Presentazione dei titoli e dei documenti).

     1. Nei concorsi per titoli ed esami i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di punteggio, di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso [29].

     2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda di concorso.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del concorso, i concorrenti dichiarati vincitori devono inoltre esibire, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 59/1991, tutti i documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.

     4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro la data di scadenza della validità della graduatoria stessa; nel caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura concorsuale. Il candidato può ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purché rilasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso.

     5. Per l'accesso ai documenti del concorso si applica l'art. 12, comma 2, lett. a), del regolam. reg. 3/1996 o i regolamenti dei singoli enti in materia, se adottati.

 

     Art. 35. (Assunzione in servizio).

     1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere il contratto prima dell'effettiva ammissione in servizio.

 

     Art. 36. (Nullità e annullabilità del contratto).

     1. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

     2. Le assunzioni effettuate in violazione di norme imperative contenute in leggi regionali sono nulle.

     3. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono nulle se effettuate fuori dai casi previsti dall'art. 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativa al personale regionale) e dall'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 (Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti dell'art. 2126 del codice civile.

     4. Sono nulli i contratti nei quali manchi un elemento essenziale per la loro validità.

 

     Art. 37. (Norma di richiamo).

     1. Le norme del presente titolo si applicano al personale scolastico non docente per l'accesso all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, di cui all'art. 26, comma 1, lett. d), della l.r. 45/1995.

 

TITOLO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

 

CAPO I

MODALITA' DI ACCESSO

 

     Art. 38. (Requisiti generali).

     1. Per accedere alla qualifica di dirigente è necessario possedere i requisiti previsti all'art. 2 del presente regolamento, nonché quelli previsti all'art. 16 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 39. (Concorso per esami).

     1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nell'Amministrazione regionale, avviene con concorso per esami.

     2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso [30].

     3. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla verifica della sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

     4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio [31].

     5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 23.

     6. Il personale estraneo all'Amministrazione regionale destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), della l.r. 45/1995, è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato, secondo le modalità di cui all'art. 7.

 

     Art. 40. (Commissione esaminatrice).

     1. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. La maggioranza dei componenti è, di norma, scelta tra docenti e ricercatori universitari. I restanti membri sono scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima [32].

     2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli art. 24 e 25.

 

     Art. 41. (Norma di rinvio).

     1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questo Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo I.

 

TITOLO III

PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

CAPO I

MODALITA'

 

     Art. 42. (Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero).

     1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, il dirigente della struttura competente in materia di personale redige l'elenco nominativo con qualifica e profili professionali dei dipendenti in esubero al 1° gennaio dello stesso anno, a seguito dei provvedimenti di cui agli art. 6 e 8 della l.r. 45/1995, oltre all'elenco dei posti disponibili a tempo pieno e a tempo parziale di ogni singola struttura. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, contestualmente alla circolare di informazione ai dipendenti sulla mobilità.

     2. Il personale in esubero è quello risultante dalle rilevazioni di cui all'art. 15.

 

     Art. 43. (Procedure per la mobilità).

     1. I posti disponibili sono coperti secondo l'ordine di priorità:

     a) mobilità per esigenze organizzative, ivi compresa quella per incompatibilità ambientale;

     b) mobilità volontaria con le procedure di cui all'art. 45;

     c) mobilità d'ufficio con le procedure di cui all'art. 50.

     2. E' inoltre consentita la mobilità mediante lo scambio tra personale appartenente alla medesima qualifica funzionale, a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto.

     3. Sono fatti salvi i diritti e le precedenze previste dall'art. 33, commi 5, 6 e 7, della l. 104/1992.

 

     Art. 44. (Mobilità per esigenze organizzative).

     1. La mobilità per esigenze organizzative dell'Amministrazione può essere disposta al di fuori dei tempi previsti dalle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio.

     2. L'utilizzazione di personale di cui all'art. 28, comma 5, della l.r. 45/1995 può essere disposta anche all'interno dello stesso organico.

 

     Art. 45. (Mobilità volontaria).

     1. Possono presentare domanda individuale di mobilità i dipendenti risultanti in esubero ai sensi dell'art. 15.

     2. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti non rientranti nella previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della l.r. 45/1995.

     3. Il personale regionale appartenente all'organico del Corpo forestale valdostano o all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione può presentare domanda per essere trasferito negli organici di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) e b), della l.r. 45/1995 secondo le modalità di cui al presente Capo.

 

     Art. 46. (Modalità di presentazione della domanda).

     1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 42 nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. La domanda è inviata alla struttura competente in materia di personale.

 

     Art. 47. (Requisiti della domanda).

     1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

     a) i dati anagrafici;

     b) la qualifica funzionale, il profilo professionale e la struttura di appartenenza;

     c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti corrispondenti alla qualifica funzionale di appartenenza;

     d) la data di collocamento in esubero;

     e) il titolo di studio;

     f) il carico familiare;

     g) il visto del dirigente della struttura di provenienza.

 

     Art. 48. (Criteri di priorità per la mobilità volontaria).

     1. La struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila una graduatoria formata secondo i seguenti criteri, fatta salva la precedenza per i dipendenti in possesso del titolo di studio per il posto richiesto:

     a) anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale;

     b) incidenza delle condizioni di famiglia in caso di avvicinamento al nucleo familiare.

     2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo i punteggi riportati nell'Allegato C. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva maturata presso l'Amministrazione regionale.

     3. La graduatoria è comunicata, per informazione, alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 43 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 49. (Adempimenti connessi alla graduatoria).

     1. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura competente in materia di personale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda di mobilità.

     2. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura di cui al comma 1 redige un elenco contenente:

     a) i posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di mobilità volontaria;

     b) i posti coperti dal processo di mobilità volontaria;

     c) i nominativi dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno ottenuto l'assegnazione o il trasferimento.

 

     Art. 50. (Mobilità d'ufficio).

     1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in esubero:

     a) se non hanno fatto domanda di mobilità;

     b) se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.

     2. I posti disponibili sono quelli risultanti dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 49, comma 2.

 

     Art. 51. (Criteri di priorità per la mobilità d'ufficio).

     1. La graduatoria della mobilità d'ufficio è formata secondo i criteri di cui all'art. 48, commi 1 e 2.

 

     Art. 52. (Attuazione della mobilità d'ufficio).

     1. La mobilità d'ufficio è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 49, comma 2.

 

     Art. 53. (Effetti della mobilità).

     1. Il dipendente conserva l'anzianità maturata e ad esso spetta il trattamento economico ai sensi dell'art. 28, comma 8, della l.r. 45/1995.

 

     Art. 54. (Prove di idoneità).

     1. In applicazione dell'art. 28, comma 7, della l.r. 45/1995, nei casi in cui il personale coinvolto nei processi di mobilità non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto, la mobilità è subordinata al superamento di una prova di idoneità professionale, da espletarsi con le modalità di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 5.

 

     Art. 55. (Part-time).

     1. Qualora l'applicazione delle procedure di part-time comporti la mobilità del personale, le procedure di mobilità hanno luogo dopo l'espletamento di quelle previste dal presente Titolo, nei posti rimasti disponibili.

 

     Art. 56. (Norme finali e transitorie).

     1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II non si applicano ai concorsi per i quali sia già intervenuta la pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il primo provvedimento di programmazione annuale di cui all'art. 16, relativo all'anno 1998, è approvato entro il 31 dicembre 1997. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento non si applica l'art. 16, comma 2.

     3. In attesa della riforma dell'ordinamento professionale, limitatamente all'Amministrazione regionale e agli enti da essa dipendenti, la Giunta regionale individua i profili professionali di quinta qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo per i quali è consentita la partecipazione a concorsi a posti di settima qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo e di ragioneria ai sensi dell'art. 5, comma 3.

     4. In sede di prima applicazione, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente del concorso a posti di bidello e accudiente è attribuito un punteggio pari a 4 punti per il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua di cui all'art. 7.

     5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della l.r. 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

     a) gli art. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, e 96 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

     b) gli art. 3, 5 e 6 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1967, n. 335, recante norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale e sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi;

     c) l'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49;

     d) gli art. 2 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;

     e) l'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 42;

     f) l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;

     g) gli art. 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 13;

     h) l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;

     i) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;

     l) gli art. 6 e 7 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34;

     m) l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 58;

     n) l'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1982, n. 15;

     o) l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48;

     p) l'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4;

     q) gli art. 14 e 15 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;

     r) la legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1;

     s) gli art. 2, 4 e 5 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 29;

     t) l'art. 2, commi 1, 2 e 4, gli art. 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 [33];

     u) gli art. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;

     v) l'art. 4 della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12;

     z) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 72;

     aa) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10;

     bb) l'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;

     cc) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;

     dd) l'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

     ee) l'art. 24 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;

     ff) gli art. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;

     gg) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70;

     hh) l'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84;

     ii) l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.

 

     Art. 57. (Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2).

     1. Le lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) sono abrogate.

 

     Art. 58. (Disposizioni per il Consiglio regionale).

     1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni di cui ai Titoli I e II della parte I del presente regolamento si applicano anche al personale del Consiglio regionale. Le competenze attribuite da tali disposizioni alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

     2. [Ai sensi del combinato disposto degli art. 31, comma 1, lett. d), 65, comma 4 e 66, comma 1, della l.r. 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)] [34].

     3. [Gli art. 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale) sono abrogati] [35].

 

PARTE II

NORME PARTICOLARI SULL'ACCESSO AGLI ENTI INDICATI

ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 59. (Disposizioni particolari per gli enti locali).

     1. Le norme della Parte I, con esclusione del Titolo III, relativo alla mobilità, e salvo quanto espressamente disciplinato dai seguenti articoli, si applicano agli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, e facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): Comuni, Comunità montane, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituto autonomo per le case popolari.

 

     Art. 60. (Competenze).

     1. Le competenze attribuite nella Parte I alla Giunta regionale sono esercitate, per gli enti di cui alla Parte II, dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti.

     2. Le competenze attribuite nella Parte I al dirigente della struttura competente in materia di personale, sono esercitate dal dirigente competente in materia di personale dell'ente che bandisce il concorso o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal segretario o da altro dirigente dell'ente.

 

TITOLO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

 

     Art. 61. (Qualifiche funzionali).

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 60, i riferimenti alle qualifiche funzionali di cui ai seguenti articoli della Parte I devono intendersi, per gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 59, nel modo seguente:

     a) art. 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale;

     b) art. 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale;

     c) art. 7, comma 2: terza qualifica funzionale;

     d) art. 7, comma 3: quarta, quinta, sesta, settima ed ottava qualifica funzionale;

     e) art. 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale;

     f) art. 9, comma 1, lett. b): quarta e quinta qualifica funzionale;

     g) art. 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale;

     h) art. 40, comma 1: sesta qualifica funzionale.

 

     Art. 61 bis. (Requisiti generali). [36]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b), gli enti locali possono stabilire, con atto regolamentare, limiti di età massima per la partecipazione a concorsi inerenti a posti d'organico, in relazione alla natura dei servizi da svolgere o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

 

     Art. 62. (Titoli di studio e requisiti speciali).

     1. Oltre ai requisiti generali di cui agli art. 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

     a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dell'obbligo scolastico;

     b) quarta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; diploma di istruzione secondaria di primo grado e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali [37];

     d) sesta qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

     e) settima qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario;

     f) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e abilitazione professionale, se richiesta.

     2. Il bando di concorso indica il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

     3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1 può essere ammesso il personale degli enti di cui all'art. 59, in servizio negli enti della Valle d'Aosta, che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

 

     Art. 63. (Programmazione dei concorsi).

     1. Al fine della programmazione annuale dei concorsi, di cui all'art. 16, i Comuni possono delegare alle Comunità montane tutte le fasi del procedimento concorsuale, dall'indizione del concorso all'approvazione della graduatoria.

     2. Allo stesso fine di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni fra loro.

 

     Art. 64. (Commissioni esaminatrici dei concorsi).

     1. Si applicano le norme di cui agli art. 24 e 25, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

     2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero di tre o di cinque membri; uno dei componenti può essere scelto tra il personale dipendente degli enti locali, appartenente alla qualifica funzionale del posto messo a concorso o superiore. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma, il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della l.r. 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservata alle donne, in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995.

     3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui all'art. 25, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno nominato le commissioni stesse.

     4. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti dell'ente che bandisce il concorso, di qualifica non inferiore alla sesta, di norma tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale. In caso di provata impossibilità, può fungere da segretario un dipendente di altro ente, con gli stessi requisiti.

 

     Art. 65. (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie).

     1. Si applicano le norme di cui all'art. 31, con le precisazioni di cui al seguente comma.

     2. La graduatoria definitiva è approvata dal soggetto che ha bandito il concorso, ed è affissa all'albo dell'ente e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 66. (Compensi ai componenti delle commissioni).

     1. A ciascun componente ed al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni, estranei all'amministrazione che bandisce il concorso, è corrisposto un compenso, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti, non superiore al compenso stabilito per i concorsi e le selezioni banditi

dall'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 33.

 

     Art. 67. (Valutazione dei titoli).

     1. I punteggi attribuiti, negli allegati A e B, al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale si intendono riferiti al servizio prestato presso gli enti di cui all'art. 59.

 

     Art. 68. (Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca).

     1. I Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua tedesca [38].

     2. Il superamento della prova di cui al comma 1 concorre alla determinazione dei titoli, nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, entro il limite massimo di valutazione previsto per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

     3. Le modalità di svolgimento della prova di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione della stessa sono determinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale, o organo corrispondente.

 

     Art. 69. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II della Parte II non si applicano ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuta la pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'ente che ha bandito il concorso.

 

 

Allegato A

Valutazione delle prove e dei titoli per il reclutamento mediante concorso per esami e per titoli ed esami.

(Omissis)

 

Allegato B

Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante concorso per titoli. (Omissis)

 

Allegato C

Sistema di punteggio per la formazione della graduatoria di cui all'art. 48, comma 2.

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 44 del R.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2008, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 4 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[12] Lettera così inserita dall'art. 10 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[13] Lettera così inserita dall'art. 10 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 3, del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 4, del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[16] Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[17] Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[18] Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[19] Lettera abrogata dall'art. 11 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[20] Comma abrogato dall'art. 11 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[21] Comma sostituito dall'art. 12 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4 e così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[22] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2001, n. 2.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[24] Comma inserito dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[25] Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[26] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[27] Lettera così modificata dall'art. 14 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[28] Comma abrogato dall'art. 4 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 15 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[30] Comma così sostituito dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[31] Comma già sostituito dall'art. 16 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.

[32] Comma così sostituito dall'art. 17 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[33] Lettera così modificata dall'art. 18 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[34] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 3.

[35] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 3.

[36] Articolo inserito dall'art. 19 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[37] Comma così sostituito dall'art. 20 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4.

[38] Comma sostituito dall'art. 21 del R.R. 28 aprile 1998, n. 4 e così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.