§ 3.2.38 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 31.
Modifiche alla Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, recante "Norme per l'istituzione del Parco naturale del Mont - Avic".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:30/07/1991
Numero:31


Sommario
Art. 3.  (Dotazione organica dell'Ente parco).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).


§ 3.2.38 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 31.

Modifiche alla Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, recante "Norme per l'istituzione del Parco naturale del Mont - Avic". [1]

(B.U. 6 agosto 1991, n. 35).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3. (Dotazione organica dell'Ente parco).

     1. L'allegato B alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, relativo alla dotazione organica del personale dell'Ente parco, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere finanziario complessivo a carico della Regione per il contributo annuale all'Ente gestore per il parco del Mont Avic, previsto dall'articolo 17 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, è stabilito in lire 800.000.000.

     2. Il maggior onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300.000.000, graverà sul capitolo n. 39460 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede per l'anno 1991 mediante utilizzo per lire 300.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 67030 " fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'accantonamento concernente: " Parchi e aree a livello regionale " (Area territorio - progetto ambiente - B 1.2.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 200 milioni.

     4. A decorrere dal 1992 l'onere di cui al comma uno del presente articolo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

     In diminuzione

     Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 300.000.000

     In aumento

     Cap. 39460 " Contributo annuo all'ente gestore del parco naturale denominato " Mont Avic" in Comune di Champdepraz "

     LR 19 ottobre 1989, n. 66

     LR 30 luglio 1991, n. 31

     lire 300.000.000

 

 

Allegato - (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16.

[2] Modificano gli artt. 2 e 8 della L.R. 19 ottobre 1989, n. 66.