§ 2.12.27 – L.R. 4 agosto 2006, n. 18.
Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:04/08/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61).
Art.  2. (Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40).
Art. 4.  (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).
Art. 5.  (Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).
Art. 6.  (Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11).
Art. 7.  (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica).
Art. 8.  (Validità delle graduatorie per le assunzioni nel comparto unico regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).
Art. 9.  (Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali).
Art. 10.  (Gestione degli impianti sportivi).
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.12.27 – L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.

(B.U. 5 settembre 2006, n. 37).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

 

Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61). [1]

     [1. Il comma primo dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d’Aosta e salvaguardia della toponimia locale), è sostituito dal seguente:

     «1. Le denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località sono stabilite con decreto del presidente della Regione, previo parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione e sentiti i Comuni interessati.»]

 

     Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

     1. Al comma 3 bis dell’articolo 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), dopo le parole: «liste di minoranza collegate» sono inserite le seguenti: «, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco,».

     2. Il comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «4. Compiute le operazioni di cui ai commi 3 e 3bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell’ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.».

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40).

     1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Mancata approvazione del bilancio).

     1. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta).

     2. Per gli altri enti locali e per le Associazioni dei Comuni, se il bilancio non è approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all’organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell’organo inadempiente.».

 

     Art. 4. (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), le parole: «con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d’Aosta e sull’iniziativa legislativa del popolo valdostano)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sen- si dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)».

     2. Dopo l’articolo 17 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

     «Art. 17 bis. (Determinazione, rettifica e contestazione di confini).

     1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:

     a) in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;

     b) in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.».

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 bis della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.».

     4. Al comma 6 dell’articolo 19 quater della l.r. 54/1998 le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse.

     5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 54/1998 le parole «, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.

     6. L’articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 75. (Organi).

     1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.».

     7. L’articolo 81 quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 81 quater. (Assemblea dei consiglieri).

     1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell’approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.

     2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.».

     8. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 113 bis della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

     «a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;».

 

     Art. 5. (Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).

     1. Al comma 3 dell’articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta), le parole «, con oneri a carico dell’ente nel quale è effettuata la reggenza o supplenza» sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11).

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituito dal seguente:

     «2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L’esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.».

     2. L’articolo 9, comma 2, della l.r. 11/2005, come sostituito dal comma 1, non si applica ai vincitori di concorsi per posti di addetti alla polizia locale assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA ED ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 7. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica).

     1. Al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l’anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilità degli enti locali, disciplinate dall’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 858 e 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della Giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005:

     a) per il contenimento della spesa di personale, è confermato, per tutto l’anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali, come disposto dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 34/2005, con le esclusioni ivi previste;

     b) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

     1) possono ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2006;

     2) possono sostituire personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;

     c) [in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota di avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2005, come determinato dall’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), pari ad euro 841.970,73, non applicata in sede di assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2006, è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. - Finanza locale] [2].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano al personale dei servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.

     3. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale dall’articolo 12, comma 1, della l.r. 34/2005, è aumentato, per l’anno 2006, dell’ulteriore quota dell’avanzo d’amministrazione di cui al comma 1, lettera c), pari ad euro 841.970,73.

     4. [Per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta del Presidente della Regione, subordinatamente al raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, le occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale] [3].

     5. [Le risorse destinate al fondo di cui al comma 1, lettera c), e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate all’esercizio finanziario successivo] [4].

 

     Art. 8. (Validità delle graduatorie per le assunzioni nel comparto unico regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). [5]

     1. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell’articolo 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta), le parole: «validità biennale» sono sostituite dalle seguenti: «validità triennale».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l’Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.

 

     Art. 9. (Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali).

     1. Per l’anno 2006, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), sono ridotti del 10 per cento. Tale riduzione non si applica:

     a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza abbiano già subito una riduzione del 10 per cento rispetto agli ultimi importi determinati per l’anno 2005;

     b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati in misura non superiore al 50 per cento dell’importo massimo attribuibile;

     c) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), della l.r. 4/1995, siano stati determinati in misura non superiore al 70 per cento dell’importo massimo attribuibile.

     2. La percentuale di riduzione può essere inferiore al 10 per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell’importo massimo attribuibile per l’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e al 70 per cento per l’ipotesi di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 10. (Gestione degli impianti sportivi).

     1. In armonia con quanto disposto dall’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, al CONI, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

     2. Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della specificità di ogni impianto e compatibilmente con l’attività dei soggetti affidatari;

     b) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

     c) scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

     d) selezione da effettuare mediante valutazione sia dei profili gestionali, tecnici e sociali dell’offerta, sia della sua convenienza economica, sulla base della previa indicazione, da parte dell’ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale contributo massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;

     e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

     f) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione.

     3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell’impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d’uso dell’impianto e i criteri, anche economici, della gestione.

     4. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli enti locali, sentito il CONI, hanno facoltà di affidare gli impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline, stipulando apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale corrispondente ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell’ente locale stesso, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera a).

     5. Qualora la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si esaurisca senza l’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, trova applicazione la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

     6. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano efficacia sino alla data di scadenza delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, se le modalità di affidamento non sono conformi a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4.

     7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[2] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[3] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.