§ 2.3.4 – L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.
Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.3 comuni
Data:09/12/1976
Numero:61


Sommario
Art. 1.      La denominazione ufficiale dei Comuni della Regione Valle d'Aosta è la seguente
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater.  [4]
Art. 1 quinquies.  [5]
Art. 1 sexies.  [6]
Art. 1 septies.  [7]
Art. 1 octies.  [8]
Art. 1 novies.  [9]
Art. 2.  [10]
Art. 3.  [12]
Art. 4.  [13]


§ 2.3.4 – L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale.

(B.U. 18 dicembre 1976, n. 13).

 

     Art. 1.

     La denominazione ufficiale dei Comuni della Regione Valle d'Aosta è la seguente:

     1) Allein

     2) Antey - Saint - André

     3) Arnad

     4) Arvier

     5) Avise

     6) Ayas

     7) Aymavilles

     8) Bard

     9) Bionaz

     10) Brissogne

     11) Brusson

     12) Challand - Saint - Anselme

     13) Challand - Saint - Victor

     14) Chambave

     15) Chamois

     16) Champdepraz

     17) Champorcher

     18) Charvensod

     19) Châtillon

     20) Cogne

     21) Courmayeur

     22) Donnas

     23) Doues

     24) Emarèse

     25) Etroubles

     26) Fénis

     27) Fontainemore

     28) Gaby

     29) Gignod

     30) Gressan

     31) Gressoney - La - Trinité

     32) Gressoney - Saint - Jean

     33) Hône

     34) Introd

     35) Issime

     36) Issogne

     37) Jovençan

     38) La Magdeleine

     39) La Salle

     40) La Thuile

     41) Lillianes

     42) Montjovet

     43) Morgex

     44) Nus

     45) Ollomont

     46) Oyace

     47) Perloz

     48) Pollein

     49) Pontboset

     50) Pontey

     51) Pont - Saint - Martin

     52) Pré - Saint - Didier

     53) Quart

     54) Rhêmes - Notre - Dame

     55) Rhêmes - Saint - Georges

     56) Roisan

     57) Saint - Christophe

     58) Saint - Denis

     59) Saint - Marcel

     60) Saint - Nicolas

     61) Saint - Oyen

     62) Saint - Pierre

     63) Saint - Rhémy - en - Bosses [1]

     64) Saint - Vincent

     65) Sarre

     66) Torgnon

     67) Valgrisenche

     68) Valpelline

     69) Valsavarenche

     70) Valtournenche

     71) Verrayes

     72) Verrès

     73) Villeneuve

     Per il comune capoluogo della Regione sono considerati ufficiali sia la denominazione in lingua italiana "Aosta" che quella in lingua francese "Aoste".

 

          Art. 1 bis. [2]

1. Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre località sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione per la toponomastica locale di cui all'articolo 1sexies, di seguito denominata Commissione, del parere del Consiglio comunale del Comune interessato e del parere favorevole della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 1 su richiesta del Comune interessato o di propria iniziativa.

 

          Art. 1 ter. [3]

1. A nessuna area di circolazione comunale di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1 sono autorizzate, su richiesta del Consiglio comunale del Comune interessato, dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata dal Comune e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

 

     Art. 1 quater. [4]

1. A nessun edificio pubblico di proprietà degli enti locali, della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente della Regione con proprio decreto, su richiesta dell'organo assembleare dell'ente locale o dell'organo competente della Regione o dell'ente interessato, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Nessun monumento, lapide o ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri e a quelli dedicati nelle chiese ad ecclesiastici o benefattori.

5. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 per persone particolarmente benemerite.

 

          Art. 1 quinquies. [5]

1. A nessun edificio scolastico, aula scolastica o altro locale interno può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici e dei locali di cui al comma 1 sono autorizzate dal Sovraintendente agli studi con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione e del Consiglio comunale del Comune nel cui territorio l'istituzione scolastica ha sede.

3. Le richieste di autorizzazione, presentate dall'organo scolastico competente, sentito il collegio docenti, devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di fusione di più scuole, nell'ipotesi in cui l'organo scolastico competente intenda promuovere una nuova denominazione. Qualora sia mantenuta una delle denominazioni già autorizzate, il Sovraintendente agli studi emana il decreto di autorizzazione senza acquisire i pareri di cui al comma 2.

 

     Art. 1 sexies. [6]

1. È istituita la Commissione per la toponomastica locale quale organo di consulenza e assistenza tecnicoscientifica.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. Essa è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie.

3. La Commissione è integrata, ove necessario, dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate. Nelle riunioni di interesse degli enti locali, la Commissione è altresì integrata da un esperto nominato dall'ente locale interessato.

4. La Commissione è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. I componenti della Commissione, esclusi i dirigenti regionali e l'esperto nominato dall'ente locale interessato, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un gettone di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 1 septies. [7]

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta regionale i criteri per la grafia delle denominazioni ufficiali, tenuto conto, per il francoprovenzale, delle specificità locali ;

b) esprime i pareri di cui alla presente legge; c) propone al Presidente della Regione la denominazione ufficiale di villaggi, frazioni ed altre località;

d) fornisce all'Amministrazione regionale e agli enti locali consulenza nelle materie di cui alla presente legge.

 

          Art. 1 octies. [8]

1. La grafia ufficiale dei toponimi deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio, nonché alla tradizione orale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della Commissione, definisce i criteri per la grafia delle denominazioni ufficiali.

 

     Art. 1 novies. [9]

1. Le denominazioni disciplinate dalla presente legge sono riprodotte nei cartelli stradali nell'esatta grafia definita ai sensi degli articoli 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies.

2. I Comuni di cui all'articolo 2 alla legge regionale 19 agosto 1998 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sentita la Commissione e in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1octies, possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle nelle varianti locali, titsch e töitschu.

3. Gli altri Comuni possono stabilire di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle in francoprovenzale, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la denominazione in lingua locale è collocata entro lo stesso pannello, direttamente sotto quella ufficiale, con gli stessi caratteri e le stesse dimensioni ma, al fine di poterla distinguere chiaramente, tra parentesi.

5. La segnaletica bilingue deve essere conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. regolamento di attuazione.

 

     Art. 2. [10]

     [1. Le denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località sono stabilite con decreto del presidente della Regione, previo parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione e sentiti i Comuni interessati [11].

     La Giunta regionale può avvalersi del parere di esperti e costituire una Commissione per la toponomastica locale.]

 

     Art. 3. [12]

     1. I decreti di cui agli articoli 1 bis, 1 ter, 1 quater e l'atto di cui all'articolo 1 quinquies sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo dell'ente interessato.

 

     Art. 4. [13]

     [La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Denominazione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1991, n. 27.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[6] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[7] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[8] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[9] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.