§ 2.13.70 - L.R. 20 novembre 1995, n. 48.
Interventi regionali in materia di finanza locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.13 finanza regionale e locale
Data:20/11/1995
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Autonomia finanziaria).
Art. 2 bis.  (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
Art. 3.  (Deleghe e trasferimenti di funzioni).
Art. 4.  (Risorse finanziarie).
Art. 5.  (Definizione).
Art. 6.  (Finanziamento regionale degli enti locali).
Art. 6 bis.  (Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali)
Art. 6 ter.  (Avanzo di amministrazione di finanza locale)
Art. 7.  (Revisione normativa).
Art. 8.  (Ripartizione delle risorse).
Art. 9.  (Relazione previsionale e programmatica).
Art. 10.  (Trasferimenti finanziari agli enti locali).
Art. 11.  (Trasferimenti finanziari ai Comuni).
Art. 12.  (Adempimenti dei Comuni).
Art. 13.  (Trasferimenti finanziari alle Comunità montane).
Art. 14.  (Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali).
Art. 15.  (Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica).
Art. 16.  (Strumenti regionali).
Art. 17.  (Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento).
Art. 18.  (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
Art. 19.  (Richieste di inclusione nei programmi).
Art. 20.  (Procedure di deliberazione dei finanziamenti).
Art. 21.  (Contributi per la progettazione).
Art. 22.  (Esecuzione delle opere da parte degli enti locali).
Art. 23.  (Esecuzione delle opere da parte della Regione).
Art. 23 bis.  (Vincoli di destinazione).
Art. 24.  (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)
Art. 25.  (Definizione)
Art. 26.  (Risorse finanziarie).
Art. 27.  (Ridefinizione delle risorse).
Art. 28.  (Vincolo di bilancio).
Art. 29.  (Relazione sullo stato di attuazione della legge).
Art. 30.  (Norme transitorie).
Art. 31.  (Norme abrogative).
Art. 32.  (Determinazione e copertura delle spese).
Art. 33.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.13.70 - L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

Interventi regionali in materia di finanza locale.

(B.U. 28 novembre 1995, n. 53).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, disciplina con la presente legge gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati enti locali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

     a) accrescere il livello di autonomia e di funzionalità delle amministrazioni locali;

     b) favorire la cooperazione intercomunale e sovracomunale, in un'ottica di miglior utilizzo delle risorse disponibili;

     c) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie;

     d) accrescere la responsabilizzazione degli amministratori locali nei confronti dei cittadini quali contribuenti e quali utenti dei servizi locali;

     e) favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale. [1]

 

     Art. 2. (Autonomia finanziaria).

     1. La legge regionale riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse trasferite.

     2. Le risorse di cui alla presente legge sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), secondo i principi della corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate e sono destinate allo svolgimento delle funzioni che non siano riservate dalla legge alla Regione. [2]

 

     Art. 2 bis. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione) [3]

     1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.

     3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti [4].

 

     Art. 3. (Deleghe e trasferimenti di funzioni).

     1. Le deleghe ed i trasferimenti di funzioni regionali agli enti locali sono determinati dalla legge.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la legge regionale assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

 

TITOLO II

FINANZA LOCALE

 

     Art. 4. (Risorse finanziarie).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

 

     Art. 5. (Definizione).

     1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

     a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;

     b) interventi per programmi di investimento;

     c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.

 

     Art. 6. (Finanziamento regionale degli enti locali).

     1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi [5].

     2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 e la loro ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 sono determinati con legge finanziaria regionale.

 

          Art. 6 bis. (Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali) [6]

     1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato "Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti", iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).

 

     Art. 6 ter. (Avanzo di amministrazione di finanza locale) [7]

     1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

     3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.

     4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.

     5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.

     6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 7. (Revisione normativa).

     1. Le norme di cui alla presente legge saranno riviste:

     a) a seguito di modificazione della legislazione statale avente significativa incidenza sulle entrate proprie degli enti locali;

     b) a seguito di modificazione significativa della legislazione statale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

     Art. 8. (Ripartizione delle risorse).

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, qualora la Regione, in applicazione della l. cost. 2/1993, provveda ad una revisione delle funzioni dei livelli di governo locale, la ripartizione delle risorse di cui agli art. 11 e 13 sarà rideterminata in sede di legge regionale di riordino delle autonomie locali.

 

TITOLO III

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

 

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 9. (Relazione previsionale e programmatica).

     1. Al bilancio pluriennale è allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento [8].

     2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli [9].

     2 bis. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti [10].

     2 ter. Il programma è un insieme coordinato di attività, finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione [11].

     3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale [12].

     4. La relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo sostituisce quella prevista dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, costituisce il piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 29, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della l. 142/1990.

 

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

 

     Art. 10. (Trasferimenti finanziari agli enti locali).

     1. La Regione destina annualmente ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali almeno il cinquanta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

 

     Art. 11. (Trasferimenti finanziari ai Comuni).

     1. Al fine di una perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale, i trasferimenti di cui all'art. 10 sono attribuiti ai Comuni secondo parametri oggettivi che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche.

     2. I parametri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta, al fine di determinare la spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti secondo la formula di cui all'allegato A.

     3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1 [13].

 

     Art. 12. (Adempimenti dei Comuni).

     1. Allo scopo di assicurare un'omogenea determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti di cui all'art. 11, i Comuni, ai sensi degli art. 4 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), organizzano in modo uniforme le modalità di accertamento dell'ICI.

     2. La Giunta regionale promuove un'intesa tra i Comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Trasferimenti finanziari alle Comunità montane).

     1. I trasferimenti di cui all'art. 10 sono assegnati alle Comunità montane al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio economico- sociale del proprio territorio e di permettere l'organizzazione di servizi di area vasta di natura infrastrutturale, sociale e culturale.

     2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1 [14].

     3. I fondi sono ripartiti tra le Comunità montane secondo le percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, in relazione ai seguenti criteri:

     a) funzioni esercitate dalle singole Comunità montane;

     b) riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le singole Comunità montane.

 

     Art. 14. (Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali).

     1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, determina, con le modalità indicate agli art. 11 e 13, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune e di ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa.

     2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

a) fino al 70 per cento successivamente alla trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), al Comitato finanza e contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 5 settembre 2008, n. 2604, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

b) fino al 30 per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'articolo 15 [15].

 

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA [16]

 

     Art. 15. (Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica).

     1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9 è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione, stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da una Commissione tecnica formata da un minimo di cinque a un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Alla riunione della Commissione di cui al comma 1 può partecipare il legale rappresentante dell'ente locale di volta in volta interessato, o suo delegato.

     3. La relazione previsionale e programmatica che risulti incompleta o presenti sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'art. 9, comma 2, o con gli obiettivi programmatici della Regione, di cui al comma 1, è restituita all'ente locale interessato con richiesta di riesame da parte del Consiglio, non oltre il centoventesimo giorno successivo al ricevimento della relazione da parte della Regione. In assenza di riscontro entro tale termine, la relazione si intende approvata.

     4. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si procede all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione, nei termini di cui al comma 3, quale risulta dopo il riesame da parte del Consiglio dell'ente locale, che deve avvenire entro novanta giorni dalla richiesta.

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

 

CAPO I

DEFINIZIONE

 

     Art. 16. (Strumenti regionali).

     1. La Regione interviene a favore degli investimenti degli enti locali attraverso i seguenti strumenti:

     a) contributi sulle rate di ammortamento dei mutui, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

     b) il Fondo per speciali programmi di investimento, disciplinato dalla presente legge.

     2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è assicurato attraverso le risorse di cui all'art. 6, comma 1.

 

CAPO II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

 

     Art. 17. (Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento). [17]

     1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l’inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c):

     a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;

     b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:

          1) gli immobili individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

          2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;

     c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.

     1bis. Il Fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare [18].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all’uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni. Per ogni programma triennale, ciascun ente locale può formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento [19].

 

     Art. 18. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento). [20]

     1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l’ammontare delle risorse, non superiore al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l’articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all’aggiornamento dei programmi approvati in precedenza [21].

 

     Art. 19. (Richieste di inclusione nei programmi). [22]

     1. Le richieste di cui all’articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

     a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

     b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;

     c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l’impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo;

     d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

     2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, al 31 ottobre di ogni anno, devono:

a) aver ottenuto l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta;

b) aver rispettato i limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2bis, comma 3; sono fatte salve le richieste relative ad opere ricadenti nelle tipologie individuate dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali [23].

     3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell’opera, nonché l’impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell’ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell’ente locale è determinata applicando all’importo complessivo dell’investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:

     a) fino a euro 500.000, 20 per cento;

     b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;

     c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.

     4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l’ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

     5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all’articolo 20 previa verifica dell’osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell’idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l’importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l’inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

     a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;

     b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;

     c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

     d) minori effetti generati dall’investimento sulla spesa corrente dell’ente proponente;

     e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

     6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     7. All’istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’investimento.

 

     Art. 20. (Procedure di deliberazione dei finanziamenti). [24]

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:

     a) l’ente proponente;

     b) le principali caratteristiche fisiche;

     c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell’eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell’opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell’ente proponente.

     2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l’esclusione dell’opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:

     a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all’articolo 14 della medesima legge;

     b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:

     1) l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all’articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l’avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;

     2) l’individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;

     3) il contenimento dell’eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell’investimento;

     4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.

     3 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lettera b), numero 2), i progetti esecutivi possono essere ammessi a finanziamento anche se comportano modificazioni rispetto al progetto preliminare a condizione che vi sia un risparmio nei costi di investimento, rimangano inalterate le funzionalità principali del progetto preliminare e sia dimostrata la perdurante convenienza economica, anche sotto forma di minore onerosità di gestione o di maggiore risparmio energetico, dell'opera modificata [25].

     4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell’ente proponente, le quote annuali.

     5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.

 

     Art. 21. (Contributi per la progettazione). [26]

     1. La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 22. (Esecuzione delle opere da parte degli enti locali). [27]

     1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzate direttamente dagli enti locali [28].

     2. All’erogazione delle somme impegnate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, la Regione provvede con le seguenti modalità:

     a) un primo anticipo, su richiesta dell'ente locale, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio [29];

     b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione annuale approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifichi pagamenti e ne richieda la liquidazione [30];

     c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell’ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intera opera; all’atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell’opera a carico della Regione medesima.

 

     Art. 23. (Esecuzione delle opere da parte della Regione). [31]

     [1. Su motivata richiesta dell’ente locale, le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento possono essere realizzate direttamente dalla Regione.

     2. L’ente proponente, prima dell’avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione, approvando il relativo impegno contabile, la copertura della spesa di sua competenza, in conformità al piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell’opera.

     3. Il 50 per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione ad avvenuta consegna dei lavori all’appaltatore. La restante quota a carico dell’ente proponente, quantificata con riferimento alla spesa complessiva effettivamente sostenuta, è erogata dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.]

 

     Art. 23 bis. (Vincoli di destinazione). [32]

     1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento non possono essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico.

 

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

 

     Art. 24. (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) [33]

     1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) che svolge le attività connesse all’esercizio, in Valle d’Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

     a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

     b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;

     c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

     2. Nell’ambito del NUVV, operano il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) e il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL). Il NUVVOP svolge le funzioni di cui al comma 1 connesse ai seguenti documenti di programma:

     a) Fondo per speciali programmi di investimento di cui al capo II del titolo IV;

     b) piano degli interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13);

     c) piano di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modificazioni;

     d) piano degli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

     e) programma regionale di previsione dei lavori pubblici di cui all’articolo 7 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 6 della l.r. 29/1999;

     f) ulteriori documenti o strumenti di programma concernenti le opere pubbliche, individuati dalla Giunta regionale.

     3. Il NUVVOP assicura, inoltre, i rapporti con i competenti organi statali e con la rete finalizzata, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della l. 144/1999, al raccordo tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

     4. Il NUVAL esercita le funzioni di cui al comma 1 connesse ai programmi comunitari e statali a finalità strutturale e ai regimi regionali di aiuto alle attività economiche. Il NUVAL e il NUVVOP, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano reciprocamente, in particolare per quanto concerne la condivisione delle tecniche di valutazione e la definizione di strategie unitarie, finalizzate all’ottimale utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari.

     5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione la composizione del NUVAL e del NUVVOP.

     6 Per il loro funzionamento, il NUVAL e il NUVVOP si avvalgono delle strutture organizzative di supporto individuate dalla Giunta regionale. Per l’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di supporto possono avvalersi di esperti e collaboratori, esterni all’amministrazione regionale, scelti e nominati dalla Giunta regionale.

     7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del NUVAL e del NUVVOP, per la durata massima di tre anni e degli esperti e collaboratori di cui al comma 6, per la durata massima di un anno. Le predette nomine sono rinnovabili alla scadenza.

     8. La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire ogni ulteriore modalità di funzionamento del NUVAL e del NUVVOP, ivi compresa la ripartizione tra questi dei fondi all’uopo assegnati dallo Stato.

 

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

 

     Art. 25. (Definizione) [34]

     1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l’attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all’articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;

     b) riguardare la generalità degli enti locali, con l’esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;

     c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.

     3bis. Tra gli strumenti di cui al comma 1 sono altresì ricompresi due fondi globali, di cui uno destinato al finanziamento di spese correnti e l'altro al finanziamento di spese in conto capitale, finalizzati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, aventi le caratteristiche di cui al comma 2. Per la disciplina di tali fondi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 90/1989 [35].

 

     Art. 26. (Risorse finanziarie).

     1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 25 non può essere superiore al trenta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1 [36].

     2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 gli interventi straordinari regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

 

     Art. 27. (Ridefinizione delle risorse).

     1. La legge finanziaria della Regione, sulla base delle risultanze della relazione di cui all'art. 29, procede annualmente ad una ridefinizione delle risorse per i singoli trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dall'art. 26, comma 1.

     2. Nel caso in cui i finanziamenti dei provvedimenti regionali con vincolo settoriale di destinazione siano ridotti o abrogati dalla legge finanziaria regionale, i relativi stanziamenti, qualora non utilizzati per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, confluiranno nei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b).

     3. Rientrano nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, anche le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di eventuali nuovi interventi con vincolo settoriale di destinazione.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. (Vincolo di bilancio). [37]

 

     Art. 29. (Relazione sullo stato di attuazione della legge). [38]

     [1. La Giunta regionale riferisce entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio regionale, con apposita relazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sullo stato di attuazione della presente legge, anche ai fini delle determinazioni da adottarsi in sede di legge finanziaria della Regione.]

 

     Art. 30. (Norme transitorie).

     1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9, comma 2, continua ad essere applicato lo schema approvato ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione).

     2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli obiettivi programmatici di cui all'art. 15, comma 1, conservano validità gli obiettivi programmatici approvati ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 46/1993.

     3. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del nucleo di valutazione di cui all'art. 24. Sino a tale nomina rimane in carica il Nucleo istituito ai sensi dell'art. 18 della l.r. 46/1993 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79.

     4. Fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture regionali, agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

     5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, la Commissione tecnica di cui all'art. 15 è così composta:

     a) dal Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, che la presiede, o suo delegato;

     b) dal Dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

     c) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

     d) dal Dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta, o suo delegato;

     e) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

     f) dal Dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato.

 

     Art. 31. (Norme abrogative).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 4 dicembre 1970, n. 34 (Concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici);

     b) 21 dicembre 1973, n. 40 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);

     c) 6 agosto 1974, n. 26 (Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

     d) 29 dicembre 1975, n. 53 (Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

     e) 15 aprile 1987, n. 26 (Intervento a favore dei Comuni della Valle d'Aosta per opere di manutenzione degli edifici scolastici);

     f) 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), con esclusione degli art. 29, 30 e 31;

     g) 8 novembre 1993, n. 79 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46);

     h) 30 maggio 1994, n. 22 (Interventi per la finanza locale per l'anno 1994);

     i) l'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 56 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1994).

     2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1 è limitata alla gestione delle sole risorse ancora da utilizzare in relazione agli impegni finanziari assunti con le leggi medesime.

 

     Art. 32. (Determinazione e copertura delle spese).

     1. Alla determinazione degli oneri per l'applicazione della presente legge, che graveranno sui capitoli di spesa da classificare nel settore 2.1.1. (Spese di intervento a carattere generale - Finanza locale) del bilancio della Regione, si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

     2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si farà fronte mediante l'utilizzo, nella misura indicata all'art. 6, comma 1, delle risorse iscritte al capitolo 1200 della parte entrata di ciascun bilancio.

     3. Gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, valutati, a decorrere dal 1996, in lire 290.000.000 annui, graveranno sul capitolo 22520 del bilancio della Regione. A decorrere dall'anno 1997, i predetti oneri potranno essere rideterminati con legge di bilancio.

 

     Art. 33. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati - (Omissis).

 

INDICE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.  1 Finalità

Art.  2 Autonomia finanziaria

Art.  3 Deleghe e trasferimenti di funzioni

 

TITOLO II

FINANZA LOCALE

Art.  4 Risorse finanziarie

Art.  5 Definizione

Art.  6 Finanziamento regionale degli enti locali

Art.  7 Revisione normativa

Art.  8 Ripartizione delle risorse

 

TITOLO III

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

 

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art.  9 Relazione previsionale e programmatica

 

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 10 Trasferimenti finanziari agli enti locali

Art. 11 Trasferimenti finanziari ai Comuni

Art. 12 Adempimenti dei Comuni

Art. 13 Trasferimenti finanziari alle Comunità montane

Art. 14 Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali

 

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 15 Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

 

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 16 Strumenti regionali

 

CAPO II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 17 Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 18 Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 19 Richieste di inclusione nei programmi

Art. 20 Procedure di deliberazione dei finanziamenti

Art. 21 Contributi per la progettazione

Art. 22 Esecuzione degli interventi da parte della Regione

Art. 23 Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti

 

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 24 Nucleo di valutazione

 

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Art. 25 Definizione

Art. 26 Risorse finanziarie

Art. 27 Ridefinizione delle risorse

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Vincolo di bilancio

Art. 29 Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 30 Norme transitorie

Art. 31 Norme abrogative

Art. 32 Determinazione e copertura delle spese

Art. 33 Dichiarazione d'urgenza

 

Allegato A

Formula per i trasferimenti finanziari ai Comuni

 

Allegato B

Leggi regionali recanti interventi con vincolo settoriale di destinazione

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

[2] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40.

[12] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[14] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[15] Comma modificato dall’art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[16] Rubrica così modificata dall’art. 2 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[17] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e dall’art. 5 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13 e così sostituito dall’art. 8 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[21] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[22] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e così sostituito dall’art. 10 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[23] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

[24] Articolo modificato dall'art. 32 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 e sostituito dall’art. 11 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[25] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

[26] Articolo modificato dall’art. 12 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

[27] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e sostituito dall’art. 13 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[28] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[29] Lettera già sostituita dall'art. 15 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40 e così ulteriormente sostituita dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[31] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, sostituito dall’art. 13 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[32] Articolo inserito dall’art. 15 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

[33] Articolo già sostituito dall’art. 16 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

[35] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[36] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[37] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[38] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.