§ 2.2.312 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:13/12/2011
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 2.  (IRAP - Nuove agevolazioni)
Art. 3.  (Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità)
Art. 4.  (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)
Art. 5.  (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)
Art. 6.  (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)
Art. 7.  (Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)
Art. 8.  (Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 10.  (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)
Art. 11.  (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)
Art. 12.  (Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 14.  (Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 22/2010)
Art. 16.  (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
Art. 17.  (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali)
Art. 18.  (Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 48/1995)
Art. 19.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
Art. 20.  (Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari)
Art. 21.  (Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali)
Art. 22.  (Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia)
Art. 23.  (Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari)
Art. 24.  (Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale)
Art. 25.  (Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale)
Art. 26.  (Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29. Trasporto pubblico locale)
Art. 27.  (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13. Obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici)
Art. 28.  (Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie)
Art. 29.  (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
Art. 30.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
Art. 31.  (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
Art. 32.  (Imposta di soggiorno)
Art. 33.  (Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi)
Art. 34.  (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)
Art. 35.  (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
Art. 36.  (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)
Art. 37.  (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 38.  (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)
Art. 39.  (Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89)
Art. 40.  (Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)
Art. 41.  (Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont)
Art. 42.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
Art. 43.  (Interventi a sostegno della previdenza complementare)
Art. 44.  (Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)
Art. 45.  (Finanziamento della Cittadella dei Giovani)
Art. 46.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
Art. 47.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 48.  (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)
Art. 49.  (Interventi in materia di politica del lavoro)
Art. 50.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
Art. 51.  (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
Art. 52.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)
Art. 53.  (Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale)
Art. 54.  (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)
Art. 55.  (Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1)
Art. 56.  (Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia)
Art. 57.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
Art. 58.  (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
Art. 59.  (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
Art. 60.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.312 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 30 dicembre 2011, n. 54)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

CAPO I

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E ALTRE MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO

 

Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali a favore dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e bis) dello stesso che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis del medesimo decreto, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

 

2. Le aliquote ridotte si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.

 

3. Limitatamente al periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

 

     Art. 2. (IRAP - Nuove agevolazioni)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 ridotte nella misura seguente:

 

a) 0,92 per cento per il primo anno d'imposta;

 

b) 0,46 per cento per i tre periodi d'imposta successivi al primo.

 

2. Ai fini delle riduzioni di cui al comma 1, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

 

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 sono ridotte nella misura di 0,92 punti percentuali. La riduzione è fruibile per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari ad almeno il 40 per cento del tempo pieno. La riduzione di aliquota è fruibile per un massimo di tre periodi d'imposta, con ciò intendendosi il periodo d'imposta di effettuazione delle nuove assunzioni e i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione di cui al presente comma non è fruibile dalle nuove imprese per il primo periodo d'imposta.

 

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, ivi comprese quelle di verifica dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

 

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre misure di agevolazione Irap fruibili a diverso titolo.

 

     Art. 3. (Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), le parole: "l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica" sono sostituite dalle seguenti: "le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applicano".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), le parole: "succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza," sono soppresse.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.

 

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è inserito il seguente:

 

"3bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo.".

 

     Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2012, alle condizioni ivi previste, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:

 

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);

 

b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

 

c) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

 

d) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

 

e) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

 

2. Gli interventi di cui il comma 1 sono inoltre prorogati, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 3 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:

 

a) 33/1973, limitatamente al capo II (Provvidenze per il turismo) e al capo III (Provvidenze per l'industria);

 

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

 

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

 

d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

 

e) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

 

f) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

 

g) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

 

h) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

 

i) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

 

j) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

 

k) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

 

l) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

 

m) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

 

3. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

 

4. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 24 febbraio 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 24 febbraio 2012 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2012 ed entro il 27 aprile 2012 per le rate con scadenza successiva.

 

     Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

 

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

 

     Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

 

2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2012 in complessivi euro 1.800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

 

4. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla l.r. 48/1995.

 

     Art. 7. (Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.

 

     Art. 8. (Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46)

1. Agli articoli 15bis, 15ter e 21bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al secondo periodo, le parole: "500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro";

 

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.".

 

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

 

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), si applicano anche per l'anno 2012, avuto riguardo ai posti vacanti della dotazione organica al 1° gennaio 2012 e a quelli che si renderanno vacanti nella medesima annualità.

 

2. Resta esclusa dall'ambito di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1, la copertura dei posti degli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 10. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)

1. Per il triennio 2012/2014, fermo restando il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la spesa a carico del bilancio regionale:

 

a) per le campagne pubblicitarie non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

 

b) per le attività espositive non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

 

c) per le sponsorizzazioni di cui al capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), non può essere superiore al 40 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

2. Non rientrano nelle limitazioni di cui al presente articolo le spese dirette alla promozione e alla veicolazione dell'immagine turistica della Regione.

 

     Art. 11. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

 

2. Entro il 31 dicembre 2012, le funzioni dei Comuni individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 che non siano svolte per il tramite delle Comunità montane sono esercitate obbligatoriamente attraverso le altre forme di collaborazione di cui alla parte IV del titolo I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da parte dei Comuni, di norma contermini, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011. In caso di mancato adempimento e sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995 restano sospesi [1].

 

3. Le forme di collaborazione individuate per l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali in applicazione di quanto disposto al comma 2 possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni associate in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo.

 

4. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 15

 

(Rinvio)

 

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). A tal fine, i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto.".

 

5. Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 23/2001 sono abrogati.

 

     Art. 12. (Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "previsti nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

 

3. Al comma 3 dell'articolo 89bis della l.r. 54/1998, dopo le parole: "stabiliti dal regolamento" sono aggiunte le seguenti: ", e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente e 2870 unità di personale di cui 141 unità con qualifica di dirigente, ivi comprese 10 unità assegnate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013), e 2 unità assegnate all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), così distribuite nei seguenti organici:

 

a) Giunta regionale: 2070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

 

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 401 unità di personale;

 

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

 

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

 

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2012, per euro 915.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 102.450 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

 

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

 

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 131.292.687 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

 

a) euro 127.034.600 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 126.271.000 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 71.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per l'anno 2009 ed euro 763.600 per il personale della direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

 

b) euro 4.258.087 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

 

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale della direzione Agenzia del Lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

 

6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010 che risultino in esubero a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto costituiscono economia di spesa.

 

7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 250.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 235.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

 

8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della l.r. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 50.000 a carico dell'Amministrazione regionale (UPB 1.01.01.11 Giunta regionale e Presidente della Regione - parz.) e per euro 50.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

 

9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 176.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

 

10. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della l.r. 22/2010 e dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è autorizzata la spesa per complessivi euro 18.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

 

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/2009.

 

     Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Al comma 4bis dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "Con effetto dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto dal 1° gennaio 2009".

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a).

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 22/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles" sono inserite le seguenti: ", di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile".

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 16. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 48/1995 in euro 247.574.750 per l'anno 2012.

 

2. Per l'anno 2012, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

 

3. Per l'anno 2012, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

 

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 109.845.046 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di Finanza locale senza vincolo di destinazione);

 

b) interventi per programmi di investimento, euro 21.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

 

1) quanto ad euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

 

2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

 

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 116.295.699 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Trasferimenti di Finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

 

4. Per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

 

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

 

b) per euro 98.315.389, al finanziamento dei Comuni;

 

c) per euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

 

d) per euro 1.338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

 

5. Per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:

 

a) per euro 8.311.024, a spese d'investimento;

 

b) per euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;

 

c) [per euro 500.000 a spese di investimento, per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali] [2].

 

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

 

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

 

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

 

9. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".

 

10. Per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali [3].

 

     Art. 17. (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali)

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), approvano il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 entro il 31 gennaio 2012.

 

2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

 

     Art. 18. (Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 48/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

 

"1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.".

 

     Art. 19. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 21.090.909, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 40/2010, è rideterminata in euro 17.894.132 ed è così suddivisa:

 

a) anno 2012 euro 429.087;

 

b) anno 2013 euro 0;

 

c) anno 2014 euro 17.465.045.

 

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della 1.r. 48/1995, la spesa per il triennio 2012/2014 è determinata in euro 1.289.000 per l'anno 2012, in euro 500.413 per l'anno 2013 e in euro 1.500.000 per l'anno 2014.

 

2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione, per gli anni 2012/2014, variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dai commi 1 e 2 [4].

 

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015, già determinata complessivamente in euro 21.090.909 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l.r. 40/2010, è rideterminata in complessivi euro 15.000.000 ed è indicativamente suddivisa in euro 260.338 per l'anno 2013 e in euro 34.955 per l'anno 2014. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2013/2015.

 

4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2014/2016 è determinata in euro 15.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2014/2016.

 

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2012/2014, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 100.000, interamente previsti nell'anno 2012.

 

     Art. 20. (Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari)

1. Gli oneri a carico degli enti locali correlati alla gestione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della l.r. 22/2010, sono determinati per l'anno 2012 in euro 100.000 e ad essi si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico - parz.).

 

     Art. 21. (Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2012, in deroga alla l.r. 54/1998, il trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai posti della dotazione organica del personale delle istituzioni scolastiche trasferito dal 1° gennaio 2010 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

2. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 4.700.000, di cui euro 68.400 relativi ai premi di anzianità dovuti al personale (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 22. (Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia)

1. La Regione provvede ad erogare un trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto al personale insegnante regionale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia durante la refezione scolastica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 300.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 23. (Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari)

1. A decorrere dall'anno 2012, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), a servizio dell'intera collettività valdostana, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 24. (Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

 

"2bis. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, in deroga alla medesima legge.".

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 5.630.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 25. (Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale) [5]

1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: "risorse" è sostituita dalle seguenti: "eventuali risorse".

 

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

 

"d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;".

 

3. Per le finalità della l.r. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l'anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).

 

     Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29. Trasporto pubblico locale)

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

 

"1bis. I servizi di cui al presente capo sono considerati di rilevanza locale nel caso di linee di trasporto a percorrenza urbana o suburbana, o di rilevanza regionale, nel caso di linee di trasporto a lunga percorrenza o interurbane.".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, le parole: "apposito capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "appositi capitoli".

 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

 

"2bis. Al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, si provvede:

 

a) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per i servizi di rilevanza locale;

 

b) mediante risorse di finanza regionale, per i servizi di rilevanza regionale.".

 

4. Dopo il comma 2bis dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

 

"2ter. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, i finanziamenti di cui al comma 2bis, lettera a), sono gestiti direttamente dalla Regione.".

 

5. Per le finalità di cui alla l.r. 29/1997, è autorizzata la spesa di euro 26.899.400 per l'anno 2012, di euro 27.449.400 per l'anno 2013 e di euro 27.999.400 per l'anno 2014 (U.P.B. 1.4.2.14. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei trasporti; U.P.B. 1.13.2.10. - Interventi per la gestione dei trasporti pubblici - parz., U.P.B. 1.13.3.10. - Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario - parz.).

 

     Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13. Obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 13/2007, è inserito il seguente:

 

"3bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

 

3. Per le finalità di cui alla l.r. 13/2007, è autorizzata la spesa di euro 2.400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

 

     Art. 28. (Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie)

1. In considerazione della rilevanza generale dei servizi di trasporto funiviario e ferma restando, ove già esistente, la partecipazione azionaria dei Comuni nelle società operanti nel settore al fine di assicurarne il collegamento con i rispettivi territori, la Regione è autorizzata ad effettuare, per garantire la continuità aziendale, aumenti di capitale a favore delle società di capitali da essa partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione.

 

2. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge.

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1, da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, la spesa è determinata in euro 1.500.000 per l'anno 2012 e, per gli anni successivi, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.26 Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico sportive e impianti a fune - parz.).

3 bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.A., la Regione è autorizzata ad effettuare aumenti di capitale a favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di 4,6 milioni di euro, finalizzati all'estinzione anticipata dei mutui contratti ai sensi delle leggi regionali 46/1985 e 8/1998, attraverso il trasferimento delle giacenze esistenti sui fondi di rotazione di cui alle precitate leggi regionali nel fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 [6].

 

     Art. 29. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 40/2010, già determinata in complessivi euro 30.900.000, è rideterminata in complessivi euro 36.400.000, di cui euro 6.500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

 

     Art. 30. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2012, euro 2.558.000 per l'anno 2013 ed euro 1.953.785 per l'anno 2014 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

 

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

 

     Art. 31. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono prorogate anche per il triennio 2012/2014.

 

2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

 

     Art. 32. (Imposta di soggiorno)

1. In attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

 

2. Le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 33. (Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi)

1. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali, prevista dalla normativa statale vigente, è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.

 

2. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione, nell'ambito dei quali sono disciplinati, in particolare, le modalità di trasmissione alla Regione delle segnalazioni di atti, fatti e negozi che manifestino comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

 

     Art. 34. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 24 della l.r. 40/2010, è rideterminata in euro 95.000 per l'anno 2012 e in euro 100.000 dall'anno 2013 ed è determinata in euro 100.000 per l'anno 2014 (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

 

     Art. 35. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)

1. Alle istituzioni scolastiche dei Comuni della Valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sono concessi finanziamenti specifici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e l'insegnamento della lingua tedesca.

 

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei predetti Comuni.

 

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 13.000 per l'anno 2012 e in euro 14.500 per l'anno 2013 ed è determinata in euro 14.500 a decorrere dall'anno 2014 (U.P.B.1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

     Art. 36. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria anni 2007/2009), già determinato in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per l'anno 2013 dall'articolo 27 della l.r. 40/2010, è rideterminato in euro 870.700 per l'anno 2012, in euro 874.000 per gli anni 2013 e 2014 (U.P.B. 01.06.02.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.; U.P.B 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento e U.P.B. 1.6.1.11 Spese per la promozione dell'istruzione universitaria).

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

 

     Art. 37. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, prevista in annui euro 3.400.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 28 della l.r. 40/2010, è rideterminata in annui euro 3.350.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

 

     Art. 38. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è rideterminata, per il triennio 2012/2014, in complessivi euro 700.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2013 e 500.000 euro per l'anno 2014 (UPB 01.07.03.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

 

     Art. 39. (Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

 

"Art. 2 bis

 

(Collaborazioni con associazioni culturali)

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione può:

 

a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni culturali riconosciute dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane);

 

b) erogare a tali associazioni appositi finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse comune.".

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato a decorrere dall'anno 2012 in 75.000 euro (UPB 01.07.01.12 Interventi nel settore etnografico e linguistico - parz.).

 

     Art. 40. (Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Al comma 2bis dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), le parole: "Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli esercizi 2009/2013".

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB 01.07.05.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).

 

     Art. 41. (Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont)

1. La Regione, considerato l'interesse regionale ai fini sportivi e in deroga alla l.r. 48/1995, provvede con propri fondi alla progettazione e all'esecuzione degli interventi funzionali alla riqualificazione del poligono di tiro di proprietà del Comune di Aosta sito in località Saumont.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.7.5.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).

 

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 42. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 61.620.000, di cui annui euro 20.540.000 (Area omogenea 01.08.01 Fondo regionale per le politiche sociali).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

 

     Art. 43. (Interventi a sostegno della previdenza complementare)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2010 per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è prorogata sino al 2014 ed è determinata per lo stesso anno in euro 500.000 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

 

     Art. 44. (Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo regionale meccanismi incentivanti volti ad assicurare un'attuazione coerente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), e alla l.r. 27/2006, la Giunta regionale, per il triennio 2012/2014, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima di euro 100 per ogni nuova iscrizione, alle piccole e medie imprese aventi unità produttive in Valle d'Aosta, che assicurano e favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare sul territorio valdostano. I contributi sono concessi in regime de minimis, ai sensi della normativa vigente.

 

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con riferimento alle sole adesioni effettuate nei confronti di forme pensionistiche complementari di tipo collettivo ed in relazione alle quali è previsto, su base contrattuale o volontaria, anche il versamento contributivo a carico del datore di lavoro. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di informazione e formazione e per la concessione dei contributi.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 150.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014, è finanziato nell'ambito del fondo di dotazione per il sostegno della previdenza complementare e di iniziative di natura assistenziale di cui alla l.r. 27/2006 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

 

     Art. 45. (Finanziamento della Cittadella dei Giovani)

1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), in deroga alla l.r. 48/1995, già autorizzato in annui euro 450.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 33 della l.r. 40/2010, è confermato in euro 450.000 per l'anno 2012, rideterminato in euro 400.000 per l'anno 2013 e determinato in euro 350.000 per l'anno 2014 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

 

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

 

     Art. 46. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 e in annui euro 282.872.620 per gli anni 2013 e 2014, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi euro 271.735.984 per l'anno 2012 e 269.299.500 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) euro 8.710.000 per l'anno 2012 e annui euro 6.910.000 per gli anni 2013 e 2014 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo al bilancio di esercizio 2011;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 19.397.693 per l'anno 2012 e annui euro 13.573.120 per gli anni 2013 e 2014 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) euro 18.004.573 per l'anno 2012 e annui euro 12.180.000 per gli anni 2013 e 2014 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione [7].

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

 

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

 

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica e in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'Azienda USL assicura una riduzione della spesa totale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali e somministrazione di lavoro, di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, considerata al netto della spesa di personale correlata alle nuove attività avviate a decorrere dall'anno 2010 e individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e di quella derivante dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2008/2009.

 

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5, l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2012/2014, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 40 per cento.

 

7. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite dalla Regione nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a).

 

8. Dopo l'articolo 41 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

 

"Art. 41 bis. (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale dell'Azienda USL)

1. In applicazione dei principi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, approva gli indirizzi cui l'azienda USL deve uniformarsi per lo sviluppo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, al fine del miglioramento della qualità dei servizi, della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, della trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate.

 

2. La Giunta regionale definisce, inoltre, gli indirizzi per la dotazione da parte dell'azienda USL di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche mediante l'adattamento del nucleo di valutazione già esistente all'interno della stessa, ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa statale vigente.".

 

     Art. 47. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa complessiva di euro 396.000 di cui annui euro 132.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

 

2. Per interventi di edilizia sanitaria è autorizzato, per il triennio 2012/2014, il trasferimento all'Azienda USL di complessivi euro 900.000, di cui annui euro 300.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

 

3. Il finanziamento all'Azienda USL vincolato all'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari regionali previsto dalla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), è determinato in annui euro 1.500.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

 

4. Per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell'Azienda USL è autorizzato un trasferimento alla stessa di annui euro 350.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

 

     Art. 48. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), sono prorogate per l'anno 2012.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2012 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

 

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 49. (Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, è rideterminata per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 18.281.600, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 6.203.400

 

anno 2013 euro 6.119.900

 

anno 2014 euro 5.958.300

 

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

 

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

 

3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, restano valide ed efficaci le indicazioni di cui al piano 2009/2011.

 

     Art. 50. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea 2007/3867/CE, del 7 agosto 2007, del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

 

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 44.142.584, così suddivisa:

 

a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 2.635.727, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 1.304.816;

 

anno 2013 euro 1.330.911;

 

anno 2014 euro 0;

 

b) euro 35.356.671, di cui euro 12.541.197 già autorizzati nelle annualità 2010 e 2011 - quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 14.215.474, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 3.814.104;

 

anno 2013 euro 4.271.370;

 

anno 2014 euro 6.130.000.

 

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).

 

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 31.051.443, così suddivisa:

 

a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2012/2014, in euro 8.185.049 annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 4.510.414;

 

anno 2013 euro 3.674.635;

 

anno 2014 euro 0;

 

b) euro 9.649.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2012/2014, viene annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 0;

 

anno 2013 euro 2.793.323;

 

anno 2014 euro 6.856.651.

 

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

 

6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2012/2014, in complessivi euro 3.868.091, annualmente così suddivisi:

 

anno 2012 euro 1.210.960;

 

anno 2013 euro 1.387.131;

 

anno 2014 euro 1.270.000.

 

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

 

7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

 

8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

 

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.333.126 annualmente così suddivisi:

 

anno 2012 euro 860.715;

 

anno 2013 euro 1.472.411;

 

anno 2014 euro 0.

 

(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).

 

     Art. 51. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con Decisione C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, una spesa a carico della Regione di euro 23.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:

 

a) euro 1.720.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 860.000;

 

anno 2013 euro 860.000;

 

anno 2014 euro 0;

 

b) euro 21.280.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 6.140.000;

 

anno 2013 euro 7.140.000;

 

anno 2014 euro 8.000.000.

 

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 1.025.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 325.000;

 

anno 2013 euro 350.000;

 

anno 2014 euro 350.000.

 

     Art. 52. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa annua di euro 6.612.000 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.; UPB 1.9.2.12 Interventi nel settore sanitario - parte corrente - parz.; UPB 1.6.3.10 Interventi nell'ambito delle strutture universitarie - parte corrente - parz.).

 

2. L'autorizzazione all'indebitamento, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., prevista per il triennio 2011/2013 in euro 180.000.000 dall'articolo 40 della l.r. 40/2010 è rideterminata in complessivi 371.000.000 fino al 2016.

 

3. L'onere a carico del bilancio della Regione derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 7.500.000 per il 2012, in euro 14.000.000 per il 2013 e in euro 21.000.000 per l'anno 2014 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

 

4. A decorrere dal 2015, gli oneri di cui al comma 3 sono determinati con legge di bilancio.

 

     Art. 53. (Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale) [8]

1. Per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di Brissogne, è autorizzato un trasferimento alla società Autoporto s.p.a. per complessivi euro 8.000.000, di cui, nel triennio 2014/2016, euro 500.000 per l'anno 2014 ed euro 1.500.000 per l'anno 2016 (UPB 1.11.01.22 Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).".

2. Le somme già impegnate in favore di Autoporto s.p.a. nelle annualità 2012 e 2013 sono trasferite alla medesima società per il rimborso delle spese già sostenute e per il concorso alle spese per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali.
3. A decorrere dal 2017, alla determinazione delle somme da trasferire in favore di Autoporto s.p.a. si provvederà con legge finanziaria.

     Art. 54. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2012, un nuovo limite di impegno di euro 6.100 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

 

2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla l.r. 6/2003, sono autorizzati, per l'anno 2012, in euro 99.556 per le imprese industriali e in euro 53.493 per le imprese artigiane (UPB 1.11.3.20 Interventi di investimento nel settore dell'industria - parz.; UPB 1.11.4.20 Interventi di investimento nel settore dell'artigianato - parz.).

 

     Art. 55. (Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune), le parole: "stagione invernale 2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "stagione invernale 2012/2013".

 

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 56. (Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), le strutture regionali competenti possono procedere, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ad affidamenti in appalto dei relativi lavori e servizi a imprese private, indicando nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto che l'impresa, in caso di aggiudicazione, è tenuta, al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, ad avvalersi, per l'esecuzione degli interventi oggetto dei contratti di appalto, del personale già utilizzato dalla Regione o dalla società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), attingendo dagli elenchi formati ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli appalti affidati dai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici) [9].

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/2010 è abrogata.

 

     Art. 57. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2012, in euro 5.410.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2014 ed è rideterminata in annui euro 290.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

     Art. 58. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2012, in euro 1.000.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

 

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013 in annui euro 50.000 ed è determinata in euro 50.000 per l'anno 2014 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

 

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

 

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 59. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

 

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2012/2014.

 

3 La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 marzo 2012, un disegno di legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica che saranno definiti a livello statale per fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economica e finanziaria internazionale.

 

     Art. 60. (Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

[3] L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 17 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 settembre 2014, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[9] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.