§ 4.6.26 - Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89.
Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:21/12/1993
Numero:89


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative da attuare).
Art. 2 bis.  (Collaborazioni con associazioni culturali)
Art. 3.  (Iniziative all'estero).
Art. 4.  (Funzioni amministrative).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.26 - Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89.

Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta.

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 55)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta. A tal fine la Regione può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

 

     Art. 2. (Iniziative da attuare).

     1. Le iniziative di cui all'art. 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e consistono in:

     a) organizzazione di congressi, convegni, seminari, conferenze e dibattiti;

     b) promozione di indagini, di ricerche, di studi e di altri iniziative a carattere culturale, scientifico, didattico ed etnografico;

     c) promozione e diffusione delle parlate franco-provenzali e walser ed organizzazione di relativi convegni ed incontri anche a livello scolastico;

     d) [1];

     e) acquisto, stampa e edizione di libri, di riviste, di pubblicazioni varie e di materiali audiovisivi a carattere culturale, storico, scientifico, didattico ed etnografico;

     f) organizzazione di assemblee e di raduni di corali e di gruppi folcloristici e di altre manifestazioni canore;

     g) organizzazione o partecipazione a mostre, esposizioni e saloni del libro, aventi particolare riflesso sull'immagine culturale della Valle d'Aosta, sia in Italia che all'estero;

     h) organizzazione di un ciclo di spettacoli rientranti, di norma, nella "Saison Culturelle" e concernenti i settori del teatro, della musica, del cinema, della danza e del varietà. La programmazione può essere affidata a consulenze esterne sulla base della normativa regionale in materia di consulenze e di incarichi professionali.

     h bis) [2].

 

          Art. 2 bis. (Collaborazioni con associazioni culturali) [3]

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione può:

a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni culturali riconosciute dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane);

b) erogare a tali associazioni appositi finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse comune.

 

     Art. 3. (Iniziative all'estero).

     1. Le iniziative e le manifestazioni culturali e scientifiche all'estero di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative).

     1. Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.400.000.000 a decorrere dall'anno 1994, graveranno sui capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993: capitolo 54500 (Spese per l'organizzazione, la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di interesse culturale e scolastico), capitolo 57200 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche), capitolo 57240 (Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico), capitolo 57360 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche), capitolo 57400 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche. - Servizio rilevante ai fini I.V.A.).

     2. Alla copertura degli oneri per gli anni 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995.

     3. A decorrere dal 1995 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 19 dicembre 1997, n. 45 ed abrogata dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[3] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.