§ 4.6.30 - Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45.
Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:19/12/1997
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Compagnie professionali).
Art. 5.  (Iniziative ed attività).
Art. 6.  (Domande di contributo).
Art. 7.  (Criteri per l'erogazione dei contributi).
Art. 8.  (Erogazione dei contributi).
Art. 9.  (Utilizzazione dei contributi).
Art. 10.  (Commissione e piano di riparto).
Art. 11.  (Promozione di spettacoli).
Art. 12.  (Linee di intervento e di sviluppo).
Art. 13.  (Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89).
Art. 14.  (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban).
Art. 15.  (Abrogazioni).
Art. 16.  (Disposizioni transitorie).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Variazioni di bilancio).
Art. 19.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.30 - Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45.

Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29.

(B.U. 30 dicembre 1997, n. 61).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di creazione e diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo, con particolare attenzione alla produzione, distribuzione, promozione e ricerca e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico ed etnico-linguistico.

     2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali, nell'ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico.

     2. I finanziamenti sono costituiti da contributi  annuali non cumulabili con altri contributi  regionali di analoga finalità.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5:

     a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;

     b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;

     c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione;

     d) le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro.

     2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2 anche le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.

 

     Art. 4. (Compagnie professionali).

     1. I requisiti per essere considerate compagnie professionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), sono i seguenti:

     a) aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo;

     b) aver effettuato almeno dieci rappresentazioni di spettacoli, non commissionati dall'assessorato regionale competente in materia di cultura, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 5. (Iniziative ed attività).

     1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

     a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;

     b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;

     c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;

     d) organizzare corsi di avviamento al teatro;

     e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico;

     f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali. I progetti coordinati devono essere finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio, anche ricorrendo a produzioni realizzate dalle singole compagnie negli anni precedenti.

 

     Art. 6. (Domande di contributo).

     1. I soggetti di cui all'art. 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono avanzare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di cultura, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.

     2. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, la data entro cui devono essere presentate le domande e la documentazione che deve essere prodotta unitamente alle stesse.

 

     Art. 7. (Criteri per l'erogazione dei contributi).

     1. Per la stesura del piano di riparto dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività teatrale la commissione di cui all'art. 10 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

     a) fino al 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali [1];

     b) fino al 25 per cento dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali [2];

     c) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali [3];

     d) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro [4]

     2. Per i contributi di cui al comma 1, lett. a) e b), le compagnie professionali devono documentare l'attività relativa agli anni precedenti. Per le nuove produzioni ed i riallestimenti le compagnie devono precisare: regia, interpreti, collaborazioni artistiche, costi e numero di repliche previste. Il contributo è determinato sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2, avuto riguardo, in particolare, ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali ed alla valutazione relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie. La percentuale del contributo effettivamente erogato non può superare il settanta per cento delle spese documentate.

 

     Art. 8. (Erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano di riparto dei contributi.

     2. L'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al settanta per cento del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 2.

 

     Art. 9. (Utilizzazione dei contributi).

     1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i fondi in base all'attività approvata nel piano di cui all'art. 8 e secondo i tempi previsti.

     2. I soggetti interessati, realizzata l'attività o scaduto il termine per effettuarla, sono tenuti ad inviare, entro sessanta giorni, alla struttura competente una relazione sull'attività svolta, corredata di dettagliato e documentato rendiconto.

     3. Sulla base della relazione e del rendiconto di cui al comma 2 viene corrisposto il saldo del contributo.

     4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la riduzione o la revoca dei contributi concessi.

     5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".

 

     Art. 10. (Commissione e piano di riparto).

     1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, da una commissione nominata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale e così composta:

     a) il dirigente della struttura competente, presidente;

     b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali o operatori qualificati nel settore, membri;

     c) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro;

     d) un funzionario della struttura competente, segretario.

     2. Gli esperti di cui al comma 1, lett. b), sono nominati ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) e hanno altresì il compito di verificare la coerenza e la qualità dell'attività teatrale svolta dalle compagnie professionali che beneficiano del contributo regionale. Procedono altresì ad una valutazione complessiva dell'attività teatrale delle compagnie amatoriali.

     3. Al componente della commissione estraneo all'Amministrazione regionale di cui al comma 1, lett. c), spetta per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese vive di trasferta.

 

     Art. 11. (Promozione di spettacoli).

     1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.

 

     Art. 12. (Linee di intervento e di sviluppo).

     1. Sentita la commissione di cui all'art. 10, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, delibera le linee di intervento e di sviluppo per il settore nel triennio successivo, determinando anche l'ammontare delle risorse. Tale deliberazione è rinnovata allo scadere di ogni periodo di riferimento.

     2. L'ammontare di cui al comma 1 è annualmente rapportato alle determinazioni di bilancio per l'esercizio di riferimento e, in caso di variazione, opportunamente riproporzionato.

 

     Art. 13. (Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89). [5]

 

     Art. 14. (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban).

     1. L'associazione Lo Charaban è inserita fra le associazioni culturali valdostane di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), come modificata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30, 8 giugno 1990, n. 34 e 20 agosto 1993, n. 65, in sostituzione dell'associazione Equipe d'action culturelle.

     2. Per l'anno 1997 il finanziamento a sostegno dell'associazione Lo Charaban è fissato in lire 60.000.000.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale);

     b) regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29);

     c) regolamento regionale 6 dicembre 1994, n. 8 (Integrazione al regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29).

 

     Art. 16. (Disposizioni transitorie).

     1. Per l'anno 1997 non si applica l'art. 6. La concessione dei contributi avviene sulla base delle domande presentate ai sensi della l.r. 29/1992, integrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla relazione descrittiva dell'attività dell'anno 1997.

     2. Il piano di riparto dei contributi per l'anno 1997 è predisposto dalla commissione tecnica nominata ai sensi del regolam. reg. 3/1993.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 560.000.000 per l'anno 1997 e a decorrere dall'anno 1998 in lire 522.000.000 annue, gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e successivi:

     a) quanto a lire 400.000.000 annue per l'erogazione dei contributi relativi al piano annuale sullo stanziamento già iscritto al capitolo 57491;

     b) quanto a lire 100.000.000 annue per le spese relative agli interventi di cui all'art. 13 sul capitolo 57200;

     c) quanto a lire 60.000.000 per l'anno 1997 per l'erogazione del contributo di cui all'art. 14 sul capitolo 57300;

     d) quanto a lire 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 per il pagamento dei compensi ai membri esperti di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), sul capitolo 21820;

     e) quanto a lire 2.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 per il pagamento dei gettoni di presenza al componente della commissione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), sul capitolo 20420.

     2. Alla copertura del maggior onere di lire 160.000.000 per l'anno 1997 e di lire 122.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

     a) quanto a lire 100.000.000 annue mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 57491 del bilancio per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999;

     b) quanto a lire 60.000.000 per l'anno 1997 e a lire 22.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'accantonamento previsto al punto D.2.3. (Iniziative e residenzialità in campo universitario) degli allegati n. 1 al bilancio per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

     3. Analoga copertura è assicurata, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), sul bilancio per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

     4. A decorrere dall'anno 1999, alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 1 si provvederà con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 90/1989.

 

     Art. 18. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

 

     a) in diminuzione:

     cap. 57491 "Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale"

     annue lire 100.000.000

     cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

     anno 1997 lire 60.000.000

     anno 1998 lire 22.000.000

     anno 1999 lire 22.000.000

 

     b) in aumento:

     cap. 57300 "Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali"

     anno 1997 lire 60.000.000

     cap. 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni"

     anno 1998 lire 2.000.000

     anno 1999 lire 2.000.000

     cap. 21820 "Spese per incarichi di consulenza"

     anno 1998 lire 20.000.000

     anno 1999 lire 20.000.000

     cap. 57200 "Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche"

     annue lire 100.000.000.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[5] Integra l'art. 2, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1993, n. 89.