§ 2.14.1 - L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:08/10/1973
Numero:33


Sommario
Art. 1.      È autorizzata la costituzione presso gli Istituti di Credito a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      E' autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonché per [...]
Art. 12.      E' autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno, rinnovabili, al tasso annuo di interesse dell'1 percento, a favore di conduttori di aziende agricole, [...]
Art. 13.      E' autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singoli [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13
Art. 16.      I crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli Istituti di Credito gestori dei [...]
Art. 17.      I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25 [...]
Art. 18. 
Art. 19.  [37]
Art. 20.      La Giunta Regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'articolo 1 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo
Art. 21.      L'Assessorato regionale alle Finanze, in collaborazione con gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci [...]
Art. 24.      In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del [...]
Art. 25.      Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge
Art. 26.      Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni approvati dalla [...]
Art. 27.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.14.1 - L.R. 8 ottobre 1973, n. 33. [1]

Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta. [2]

(B.U. 8 ottobre 1973, n. 10).

 

Art. 1.

     È autorizzata la costituzione presso gli Istituti di Credito a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

     I fondi stessi sono destinati alla concessione dei mutui agevolati previsti dai Capi I, II, III e IV della presente legge.

     Gli Istituti di Credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione devono tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto intestato alla Regione (gestione fondi di rotazione).

 

CAPO I

(Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) [3]

 

     Art. 2. [4]

     1. Sono concessi mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza [5].

     2. Detti mutui sono altresì concessi per il recupero di fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore generale comunale [6].

     3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 31, comma primo, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione. [7]

     4. I mutui possono essere inoltre integrati per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo [8].

     5. Relativamente ai centri e nuclei abitati individuati e delimitati ai sensi del successivo articolo 3, la concessione dei mutui di cui al primo comma è subordinata alla vigenza del rispettivo piano di recupero.

     6. Per le finalità del presente articolo sono considerati fabbricati, oltre a quelli liberi su quattro lati, anche le porzioni di essi, estese dalle fondazioni ed eventuali locali interrati al tetto compreso, ritenute idonee, ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.

     7. [Nei casi previsti dal quarto comma, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2bis, 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, relativamente ai limiti di finanziamento, ai requisiti soggettivi del richiedente, con esclusione di quello riferito alla residenza, e ai limiti di reddito]. [9]

     7 bis. Nei casi previsti dal quarto comma, non sono finanziabili le domande relative a compravendite fra parenti e affini di primo grado, fra coniugi non legalmente separati, o stipulate da più di tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo. [10]

     7 ter. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui al presente articolo i soli interventi di recupero finalizzati a ricavare le destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21. [11]

 

     Art. 3. [12]

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere dei rispettivi comuni, provvede ad accettare, con deliberazione motivata e su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali e ambientali, l'esistenza di centri e nuclei abitati aventi particolare rilevanza storica, artistica, architettonica o archeologica in relazione a:

     a) presenza di numerosi immobili assoggettati alla tutela della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose di interesse artistico o storico;

     b) presenza di numerosi immobili, i quali, ancorché non assoggettati alla tutela della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, presentino valore storico, artistico o architettonico;

     c) presenza di importanti reperti archeologici preromani, romani o alto medioevali;

     delimitando, se l'esito di tale accertamento è positivo, i rispettivi perimetri in cartografia catastale.

     I comuni esprimono il parere di cui al comma precedente con deliberazione consiliare assunta entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere medesimo.

     Analogamente, alla scadenza del termine indicato nel primo comma, l'accertamento ivi previsto si intende eseguito con esito negativo.

     La deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte seconda; la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

 

     Art. 4. [13]

     1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;

b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.

 

     Art. 5. [14]

     1. I mutui possono essere concessi per una durata di ammortamento non inferiore a dieci e non superiore a venti anni [15].

     2. Il tasso di interesse annuo è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore [16].

     3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, i mutui possono essere concessi fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto con un limite massimo di euro 100.000 [17].

     4. Per gli interventi di recupero, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i mutui possono essere concessi nei seguenti limiti:

     a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o documento dagli strumenti urbanistici vigenti;

     b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;

     c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati [18].

     5. [Per gli interventi di ristrutturazione di singoli fabbricati, gli importi dei mutui e i relativi tassi di interesse, fatto salvo quanto previsto al secondo comma, numero 2), sono stabiliti in misura pari, rispettivamente, a venti punti in meno e a due punti in più delle percentuali e dei tassi applicabili nei casi di cui al quarto comma]. [19]

     [6. Nei casi in cui le agevolazioni siano richieste per il recupero di un intero centro o nucleo abitato o di una parte congrua di esso, quale determinata dal piano regolatore generale vigente, il mutuo viene concesso fino all'ammontare del novanta per cento della spesa ammessa.] [20]

     7. Per gli interventi di recupero, l’importo massimo della spesa ammissibile non può superare il costo del recupero dell’immobile risultante dall’applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico-estimativo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, che può comprendere anche le spese di progetto, direzione, contabilizzazione dei lavori e pianificazione della sicurezza, fino ad un massimo del dieci per cento dell’ammontare complessivo dei lavori, valutato in sede preventiva. [21]

 

CAPO II

(Provvidenze per il turismo)

 

     Art. 6. [22]

 

     Art. 7. [23]

 

CAPO III

(Provvidenze per l'industria)

 

     Art. 8. [24]

     [Al fine di favorire nella Valle d'Aosta investimenti da parte di Imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dalla Giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, la esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonché l'acquisto di nuovi macchinari, scorte ed attrezzature ed altri beni strumentali compresi gli impianti antinquinamento destinati agli opifici predetti.

     La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30 percento della spesa totale per l'investimento, escluse le scorte.

     La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 9 percento della spesa totale per l'investimento [25].]

 

     Art. 9. [26]

     [I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4 percento.]

 

     Art. 10. [27]

     [I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle Imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

     a) Imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire 8 miliardi [28];

     b) Imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel Piano Urbanistico Regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;

     c) Imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere, la propria sede fiscale e legale in Valle d'Aosta.

     Il Consiglio Regionale stabilisce i rami, le classi e le sottoclassi di attività economica cui dovranno appartenere le Imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.

     Saranno favorite le Imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.]

 

CAPO IV

(Provvidenze per l'agricoltura)

 

     Art. 11.

     E' autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonché per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in genere.

     Tali mutui sono concessi fino ad un ammontare massimo dell'intera spesa riconosciuta ammissibile, per la durata massima di anni 20 al tasso annuo di interesse del 3 percento.

     Per i mutui concessi a favore delle Cooperative agricole e dei Consorzi di miglioramento fondiario la durata del periodo di ammortamento può essere elevata ad anni 25 al tasso annuo di interesse dell'1 percento.

     Per i mutui concessi a favore di coloro che conducono direttamente l'azienda agraria prestando la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni o nella conduzione degli allevamenti, il periodo di ammortamento può essere elevato ad anni 25 al tasso annuo di interesse del 2 percento.

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno, rinnovabili, al tasso annuo di interesse dell'1 percento, a favore di conduttori di aziende agricole, singoli o associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario).

 

     Art. 13.

     E' autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singoli od associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario) per la durata di anni 5 al tasso annuo di interesse del 2 percento.

 

CAPO V

(Norme generali)

 

     Art. 14. [29]

     I mutui previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da essi delegati o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le cooperative agricole ed i loro consorzi, le associazioni di produttori e le altre organizzazioni ammesse a beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: "Provvidenze a favore di cooperative ed associazioni di produttori agricoli [30].

 

     Art. 15.

     Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13.

     I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

     Gli Istituti di Credito gestori dei fondi potranno corrispondere acconti di somme sulle quali i mutuatari dovranno versare un interesse di preammortamento allo stesso tasso di interesse stabilito per il mutuo in corso di perfezionamento.

     I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti versando al fondo di rotazione le residue annualità di ammortamento, con attualizzazione al tasso annuo di interesse previsto per ogni singolo intervento.

 

     Art. 16.

     I crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione.

     Per quanto riguarda i finanziamenti assistiti dalla presente legge agli istituti di credito a ciò abilitati ed ai beneficiari delle operazioni stesse si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme, le agevolazioni tributarie e le altre facilitazioni di cui alle leggi 5 luglio 1928 n. 1760, 27 luglio 1962 n. 1228, 22 luglio 1966 n. 614, 12 marzo 1968 n. 326, 3 dicembre 1971 n. 1102, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate [31].

     Alle industrie di cui al precedente articolo 10 si applica l'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Restano salve altresì, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute negli articoli 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni [32].

 

     Art. 17.

     I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25 percento per gli interventi previsti al Capo I, del 30 percento per gli interventi previsti al Capo II, del 30 percento per gli interventi previsti al Capo III e del 15 percento per gli interventi previsti al Capo IV.

     Il Consiglio Regionale autorizza a destinare, di anno in anno, in misure percentuali diverse, i fondi tra i vari settori di intervento, stabilendo, altresì, qualora lo ritenga opportuno, i criteri di priorità da osservare nell'erogazione dei fondi all'interno di ogni singolo settore.

     I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati per gli anni 1974 e seguenti:

     a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio Regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

     b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

     c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute dai mutuatari;

     d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso gli istituti di credito gestori dei fondi;

     e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

     f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di Enti Pubblici e di privati.

     Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dagli Istituti di credito gestori dei fondi.

 

     Art. 18. [33]

     1. Le domande dirette all'ottenimento delle provvidenze di cui al capo I sono inoltrate alla struttura regionale competente.

     2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.

     3. [Per l'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento, il dirigente della struttura regionale competente indice apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici, di beni paesaggistici e di urbanistica] [34].

     4. [All'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, la struttura regionale competente provvede a redigere apposita graduatoria delle domande ammesse alle provvidenze, ordinandole sulla base dei criteri di priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] [35].

     5. [La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione] [36].

 

     Art. 19. [37]

     1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura regionale competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata [38].

     2. A seguito della presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 25, il dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di Finaosta S.p.A. o degli istituti di credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.

 

     Art. 20.

     La Giunta Regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'articolo 1 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

     La Giunta Regionale è, altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con Istituti di Credito, a ciò abilitati, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

     Le stipulande convenzioni dovranno prevedere l'obbligo, da parte degli Istituti di Credito convenzionati, di assumere il rischio connesso alle erogazioni dei fondi e di trasmettere alla Regione situazioni semestrali dei conti correnti intestati ai fondi, dalle quali dovranno risultare:

     a) la consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione;

     b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel semestre;

     c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

     d) l'importo delle annualità recuperate;

     e) l'importo delle annualità estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

     f) i compensi e le spese spettanti agli Istituti;

     g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

     h) l'ammontare dei mutui concessi sulla base delle garanzie offerte;

     i) la consistenza dei fondi alla fine del semestre.

     Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 21.

     L'Assessorato regionale alle Finanze, in collaborazione con gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati concessi a termine della presente legge.

     Gli Assessorati competenti per materia provvederanno al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione Regionale.

     Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa, di cui all'articolo 15, quarto comma. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi [39].

     Gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione potranno, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'Assessorato Regionale alle Finanze.

 

     Art. 22. [40]

     1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze della presente legge devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento; gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione ed agibilità delle opere finanziate pena la revoca del mutuo. Detti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante pena la revoca del mutuo [41].

     2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

     3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al quaranta per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all’estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo esistente al momento del versamento delle somme di cui all’articolo 15, quarto comma, utile all’estinzione stessa.

     4. In casi eccezionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale, la Giunta regionale medesima può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l’alienazione o il mutamento della destinazione d’uso anticipati.

     5. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del capo I, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 15, quarto comma. Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2 può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante convenzionato in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile [42].

     6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura regionale competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate [43].

 

     Art. 23.

     Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1973 e per gli anni seguenti:

     In Entrata

     Titolo II, Cat. IV - Recuperi e rimborsi

     Cap. 40 - "Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione (legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

     In Spesa

     Titolo II, Sezione IV, Cat. V - Somme non attribuibili

     Cap. 270 - " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta ", con lo stanziamento di Lire 3.400 milioni, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di Lire 3.400 milioni dal Capitolo 271 del bilancio (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F) - Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

 

     Art. 24.

     In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente articolo 23, in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione ed in applicazione alle norme della presente legge.

 

     Art. 25.

     Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

 

     Art. 26.

     Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni approvati dalla Giunta e necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli Istituti di Credito convenzionati.

 

     Art. 27.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Per la variazione dei tassi d'interesse, si veda l'art. 1 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41.

[3] Rubrica già modificata dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 1979, n. 10, successivamente così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1986, n. 26.

[4] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41; dall'art. 3 della L.R. 28 febbraio 1979, n. 10; dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68; successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 1986, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[6] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[7] Comma sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[8] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[9] Comma sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[10] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[11] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[12] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1976, n. 23; dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41; dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 1982, n. 8; dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68; successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 1986, n. 26.

[13] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 1979, n. 10, dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 giugno 1986, n. 26, dall'art. 20 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2011, n. 28.

[14] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41; dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1979, n. 52; dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68; successivamente così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 1986, n. 26.

[15] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[16] Comma già sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[17] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2011, n. 28.

[18] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[19] Comma sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[20] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[21] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[22] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2001, n. 35.

[23] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41; dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1976, n. 23; dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 1982, n. 46; dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68; dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1986, n. 43; dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1988, n. 16; sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 1990, n. 38 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2001, n. 35.

[24] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41.

[26] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[27] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[28] Lettera così sostituita dall'art. unico della L.R. 10 maggio 1977, n. 30.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41.

[30] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 11 agosto 1976, n. 38.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1974, n. 8.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1974, n. 8.

[33] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1983, n. 3, dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1983, n. 3, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68; abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[34] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2011, n. 28.

[35] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[36] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[37] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[38] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2011, n. 28.

[39] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[40] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41, modificato dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 1982, n. 46, dall'art. 8 della L.R. 8 agosto 1985, n. 68, dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1, dall'art. 14 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2001, n. 35, dall’art. 37 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[41] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 6.

[43] Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2011, n. 28.