§ 2.14.11 - Legge regionale 20 agosto 1979, n. 52.
Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:20/08/1979
Numero:52


Sommario
Art. 1.      I tassi di interesse sui mutui agevolati erogati sui fondi regionali di rotazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono elevati nel modo seguente:
Art. 2.      Nel caso in cui le quote di rientro delle semestralità di ammortamento dei mutui concessi, non siano sufficienti a coprire le nuove richieste di mutuo, sulla base di previsione effettuata alla [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, [...]


§ 2.14.11 - Legge regionale 20 agosto 1979, n. 52.

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione.

(B.U. 5 ottobre 1979, n. 9).

 

Art. 1.

     I tassi di interesse sui mutui agevolati erogati sui fondi regionali di rotazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono elevati nel modo seguente:

     a) di un punto rispetto all'aliquota fissata dall'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

     b) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

     [c) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33] [1].

 

     Art. 2.

     Nel caso in cui le quote di rientro delle semestralità di ammortamento dei mutui concessi, non siano sufficienti a coprire le nuove richieste di mutuo, sulla base di previsione effettuata alla data del 1° ottobre 1979, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere, limitatamente alle domande ancora insolute, i termini di efficacia della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.