§ 2.14.28 - Legge regionale 11 giugno 1986, n. 26.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente la costituzione di fondi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:11/06/1986
Numero:26


Sommario
Art. 6.      In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili ai benefici di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dalla [...]


§ 2.14.28 - Legge regionale 11 giugno 1986, n. 26.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(B.U. 25 giugno 1986, n. 15, S.S. 30 giugno 1986, n. 1).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6.

     In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili ai benefici di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dalla presente legge, le domande concernenti:

     a) casi previsti dalla lettera a) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980, e sempre che i relativi interventi di recupero non siano iniziati alla data di presentazione della domanda;

     b) casi previsti dalla lettera b) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980;

     c) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del richiedente anche se i lavori sono già iniziati, purché in forza di concessione o autorizzazione edilizia ancora efficace alla data di presentazione della domanda.

 

 


[1] Modificano la rubrica del Capo I, gli artt. 2, 3, 4, 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33. L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.