| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 2. organizzazione regionale | 
| Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari | 
| Data: | 11/08/1975 | 
| Numero: | 41 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate: | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni [...] | 
§ 2.14.5 - Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41.
Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.
(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).
     I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della 
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						 - articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento  | 
				
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						 - articolo 5, secondo comma, n. 2: 5 percento  | 
				
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						 - articolo 5, terzo comma: 4 percento  | 
				
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						 - articolo 7: 6 percento  | 
				
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						 - articolo 9: 7 percento  | 
				
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						 - articolo 11: 3,50 percento  | 
				
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						 - artt. 12 e 13: 5 percento  | 
				
La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).
Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.
In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.
A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.
A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.
     In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla 
[1] Modifica la 
[2] Modifica l'art. 1 della