§ 2.14.53 - Legge regionale 30 novembre 2001, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:30/11/2001
Numero:35

 

§ 2.14.53 - Legge regionale 30 novembre 2001, n. 35.

Abrogazione di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di finanziamenti a favore di imprese turistiche e commerciali.

(B.U. 18 dicembre 2001, n. 57).

 

Art. 1. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

     b) il comma quinto dell'articolo 22 della l.r. 33/1973;

     c) le parole “, del commercio” all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

     d) gli articoli 3 e 4 della l.r. 101/1982;

     e) le parole “e commerciali” all'articolo 19 della l.r. 101/1982;

     f) la parola “commerciali” all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);

     g) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 22/1998.

 

Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad essere disciplinati dalle medesime disposizioni.

     2. Le domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f) e g), e per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi a sostegno delle attività turistico ricettive e commerciali).

     3. Alle domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 22/1998.

     4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 3 sono utilizzate le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio di cui all’articolo 10 della l.r. 22/1998.

 

Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 11 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 47830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e pluriennale 2001/2003.

     2. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 33/1973 per la concessione dei mutui agevolati previsti dal capo II della medesima legge.

     3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sui fondi di rotazione costituiti ai sensi delle leggi regionali 101/1982 e 22/1998 per il settore del commercio.

     4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.