§ 3.8.77 - R.R. 17 agosto 2004, n. 1.
Modificazioni al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:17/08/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 3).
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 4).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 7).
Art. 4.  (Modificazione all’articolo 8).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 9).
Art. 6.  (Modificazione all’articolo 10).
Art. 7.  (Modificazione all’articolo 11).
Art. 8.  (Modificazione all’articolo 13).
Art. 9.  (Modificazioni all’articolo 14).
Art. 10.  (Modificazioni all’articolo 18).
Art. 11.  (Modificazione all’articolo 19).
Art. 12.  (Modificazioni all’articolo 20).
Art. 13.  (Modificazioni all’articolo 24).
Art. 14.  (Modificazioni all’articolo 26).
Art. 15.  (Modificazioni all’articolo 27).
Art. 16.  (Modificazioni all’articolo 28).
Art. 17.  (Modificazione all’articolo 30).
Art. 18.  (Modificazioni all’articolo 31).
Art. 19.  (Modificazioni all’articolo 32).
Art. 20.  (Modificazioni all’articolo 33).
Art. 21.  (Modificazioni all’articolo 35).
Art. 22.  (Modificazione all’articolo 36).
Art. 23.  (Modificazione all’articolo 37).
Art. 24.  (Sostituzione dell’Allegato A)


§ 3.8.77 - R.R. 17 agosto 2004, n. 1. [1]

Modificazioni al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3).

     1. L’articolo 3 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Nucleo familiare).

1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di parentela, che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è compreso nel nucleo familiare.».

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 4).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. I mutui per l’acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 60.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 70.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 65.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 75.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.».

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:

«2bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 possono essere incrementati annualmente dalla Giunta regionale tenuto conto del numero di domande presentate nell’anno precedente e della disponibilità del fondo di rotazione.».

     4. Il comma 3 dell’articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 2bis, l’importo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell’immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;

b) nel caso di costruzione e di recupero, all’ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell’immobile risultante dall’applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 7).

     1. L’articolo 7 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Criteri di revisione).

1. I limiti di reddito di cui all’articolo 10 possono, all’inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.».

 

     Art. 4. (Modificazione all’articolo 8).

     1. Il comma 1 dell’articolo 8 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente come segue:

a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l’acquisto;

b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;

c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 9).

     1. L’articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Requisiti soggettivi).

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi, all’atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più Comuni della Regione. Si prescinde da tale limite minimo per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d’Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando il possesso del requisito della residenza in un Comune della Regione all’atto della presentazione della domanda di mutuo.

2. Il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;

b) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l’acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull’abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su di un’abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, nonché nei casi di distruzione o rovina di abitazione.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), è ammessa:

a) la proprietà o l’usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa sia inadeguata, antigienica o impropria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito all’articolo 3;

b) la proprietà o l’usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell’immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall’autorità competente;

c) la proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente; d) la proprietà o l’usufrutto di una sola abitazione funzionale ad una delle attività produttive di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

5. Le deroghe di cui al comma 4 non sono cumulabili tra loro e riguardano una sola abitazione.

6. Qualora il richiedente o i componenti il nucleo familiare siano comproprietari o cousufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cousufrutto deve essere inferiore all’unità. Ai fini di tale calcolo, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cousufrutto relative ad una sola abitazione rientrante in una delle deroghe di cui al comma 4.

7. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l’immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 2 ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all’articolo 10. Se il limite massimo di cui all’articolo 10 è superato, il mutuo non è concesso. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda di mutuo.

8. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto che intenda costituire un nucleo familiare autonomo, i requisiti per la concessione del mutuo di cui ai commi 1 e 2, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. In tal caso, l’immobile oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal costituendo nucleo familiare del richiedente. I componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell’immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2.».

 

     Art. 6. (Modificazione all’articolo 10).

     1. Il comma 2 dell’articolo 10 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi complessivi assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell’anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).».

 

     Art. 7. (Modificazione all’articolo 11).

     1. Il comma 3 dell’articolo 11 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore. In ogni caso, il tasso di interesse annuo applicato non può essere inferiore all’1 per cento.».

 

     Art. 8. (Modificazione all’articolo 13).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) di un’abitazione unifamiliare, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;».

 

     Art. 9. (Modificazioni all’articolo 14).

     1. Il comma 1 dell’articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati:

a) al recupero di un fabbricato;

b) al recupero di un fabbricato in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare, a condizione che l’atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell’abitazione finanziata sia presentato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo;

c) al recupero di un edificio esistente da cui si ricavino più unità abitative. In tale caso, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa;

d) al recupero di un edificio composto da più unità abitative, tutte di proprietà del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare, a condizione che dall’intervento si ricavi un’unica unità abitativa.».

     2. I commi 5 e 6 dell’articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Modificazioni all’articolo 18).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) copia della eventuale sentenza di separazione;».

     2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 2, per ciascun componente il nucleo familiare;».

 

     Art. 11. (Modificazione all’articolo 19).

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«e) documentazione catastale o ricevute attestanti l’avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l’esclusione dal finanziamento;».

 

     Art. 12. (Modificazioni all’articolo 20).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) documentazione catastale completa di planimetrie dell’abitazione oggetto di finanziamento o ricevute attestanti l’avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l’esclusione dal finanziamento;».

     2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunta la seguente:

«dbis) documentazione catastale completa o ricevute attestanti l’avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l’esclusione dal finanziamento.».

 

     Art. 13. (Modificazioni all’articolo 24).

     1. Il comma 2 dell’articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte della Commissione:

a) un dirigente dell’assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo sostituto;

c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo sostituto.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modificazioni all’articolo 26).

     1. Il comma 1 dell’articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione della documentazione all’ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:

«2bis. Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sia richiesta documentazione integrativa ritenuta necessaria per il perfezionamento della pratica al fine della sua trasmissione all’ente mutuante, questa deve essere consegnata alla struttura regionale competente entro due anni dalla richiesta, pena la revoca del finanziamento.».

 

     Art. 15. (Modificazioni all’articolo 27).

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «subordinatamente» sono inserite le seguenti: «alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e».

     2. Al comma 3 dell’articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, le parole «, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 7» sono soppresse.

 

     Art. 16. (Modificazioni all’articolo 28).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «contratto» è inserita la seguente: «preliminare».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «subordinatamente» sono inserite le seguenti: «alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e».

     3. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.

 

     Art. 17. (Modificazione all’articolo 30).

     1. Al comma 4 dell’articolo 30 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «definitivo» sono inserite le seguenti: «di mutuo».

 

     Art. 18. (Modificazioni all’articolo 31).

     1. Al comma 2 dell’articolo 31 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «definitivo» sono inserite le seguenti: «di mutuo».

     2. Il comma 5 dell’articolo 31 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può autorizzare l’estinzione anticipata, l’alienazione dell’abitazione finanziata e l’eventuale accollo del mutuo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale. In tal caso, l’estinzione anticipata del mutuo è autorizzata alle condizioni di cui al comma 1.».

 

     Art. 19. (Modificazioni all’articolo 32).

     1. Il comma 2 dell’articolo 32 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L’alienazione dell’abitazione finanziata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo comporta l’estinzione anticipata del mutuo con l’applicazione della penale prevista all’articolo 31, comma 2, fatto salvo quanto previsto all’articolo 31, comma 5.».

     2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 32 del regolam. reg. 1/2002, le parole: «comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera b).».

 

     Art. 20. (Modificazioni all’articolo 33).

     1. Il comma 1 dell’articolo 33 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Nell’ipotesi di alienazione effettuata decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, il mutuo può essere accollato in capo all’acquirente.».

     2. Al comma 2 dell’articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, le parole «commi 1 e 6,» sono soppresse.

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:

«5bis. All’accollante si applicano i vincoli e le sanzioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 34 e i relativi termini decorrono dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita con relativo accollo.».

 

     Art. 21. (Modificazioni all’articolo 35).

     1. Al comma 1 dell’articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 le parole: «ad un» sono sostituite dalle seguenti: «all’altro».

     2. Il comma 2 dell’articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge cedente può, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 2, lettera b), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.».

 

     Art. 22. (Modificazione all’articolo 36).

     1. Il comma 2 dell’articolo 36 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nell’ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all’articolo 24 può utilizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno di apertura della successione.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 del regolam. reg. 1/2002, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2bis. Nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di mutuo cada in successione è ammessa, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell’alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l’erede cessionario non può più presentare domanda di mutuo ai sensi del presente regolamento.».

 

     Art. 23. (Modificazione all’articolo 37).

     1. Al comma 1 dell’articolo 37 del regolam. reg. 1/2002, le parole «, da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3» sono soppresse.

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’Allegato A)

     1. L’Allegato A del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

ALLEGATO A

(Articolo 21, comma 2)

Determinazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria

 

RESIDENZA

PUNTI

1) fino a cinque anni

0

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:

 

a) oltre 5 e fino a 15 anni

0,5 per ogni anno

b) oltre 15 e fino a 25 anni

0,3 per ogni anno

c) oltre 25 e fino a 35 anni

0,2 per ogni anno

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

 

1) per il coniuge

2

2) per ogni figlio

2

3) per ogni persona di oltre 65 anni

1

4) per ogni altra persona (compreso il richiedente)

0,80

5) nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni

1,5

6) presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità:

 

a) dal 74 al 99 per cento di invalidità

3

b) 100 per cento di invalidità

5

7) persona sola con uno o più minori a carico

2

8) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione

della domanda di mutuo

5

REGIME DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO

 

1) richiedenti che acquistano l’alloggio occupato con contratto di locazione:

 

a) da oltre cinque anni

5

b) da tre a cinque anni

3

2) richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di

sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali

5

3) richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da almeno

due anni un alloggio:

 

a) considerato improprio o antigienico

5

b) in condizione di sovraffollamento

3

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

 

1) fino a euro 17.000

3

2) oltre euro 17.000 e fino a euro 25.000

1,5

3) oltre euro 25.000

0

• ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla

precedente graduatoria annuale per carenza di disponibilità finanziaria

4

• interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia

2

 


[1] Abrogato dall'art. 34 del R.R. 26 maggio 2009, n. 2.