§ 2.2.305 - L.R. 23 luglio 2010, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:23/07/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
Art. 4.  (Accensione di prestiti)
Art. 5.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)
Art. 6.  (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
Art. 7.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
Art. 8.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
Art. 9.  (Interventi a favore del Comune di Lucoli)
Art. 10.  (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)
Art. 11.  (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson)
Art. 12.  (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
Art. 13.  (Interventi di completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod)
Art. 14.  (Piano di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica)
Art. 15.  (Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta)
Art. 16.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 17.  (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
Art. 18.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'articolo 16 della 1.r. 47/2009)
Art. 19.  (Fondo regionale per le politiche sociali)
Art. 20.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 21.  (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)
Art. 22.  (Completamento della galleria denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
Art. 23.  (Parco naturale Mont Avic. Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)
Art. 24.  (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)
Art. 25.  (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)
Art. 26.  (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche previsti per gli anni 2008 e 2009 dalla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)
Art. 27.  (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche per l'anno 2010. Rifinanziamento della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4)
Art. 28.  (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 29.  (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 30.  (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA)
Art. 31.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art. 32.  (Variazioni alla denominazione di unità previsionali di base)
Art. 33.  (Variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 34.  (Sostituzione dell'allegato 1/B alla l.r. 48/2009)
Art. 35.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 36.  (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)
Art. 37.  (Modificazioni alla l.r. 48/2009)
Art. 38.  (Copertura finanziaria)
Art. 39.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.305 - L.R. 23 luglio 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012.

(B.U. 3 agosto 2010, n. 32)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 48 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2010/2012), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2010, in euro 960.028.743,22.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 48/2009 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2010, in euro 900.614.974,05.

 

     Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 90.000.000 per l'anno 2010.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Accensione di prestiti)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l.r. 48/2009 per la contrazione di uno o più prestiti, a medio o lungo termine, per un ammontare massimo di euro 50.000.000, per l'anno finanziario 2010, è rideterminata in euro 93.914.000 per l'anno 2010, in euro 38.375.000 per l'anno 2011 e in euro 59.900.000 per l'anno 2012 (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

 

2. I prestiti di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento di spese per investimento previste nei settori dei beni culturali, della viabilità, dei rischi naturali e antropici, delle infrastrutture ricreativo-sportive, del patrimonio immobiliare della Regione, di altri investimenti di finanza locale, delle strutture scolastiche, dell'edilizia universitaria, delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso del Corpo forestale.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 3.369.500 per l'anno 2010, euro 8.129.500 per l'anno 2011 ed euro 11.383.000 per l'anno 2012, trova copertura nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e nella UPB 1.15.1.30 (Quote capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

 

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti nel medesimo bilancio:

 

a) nell'UPB 1.15.1.10 per euro 1.000.000 per l'anno 2010, euro 2.000.000 per l'anno 2011 e euro 1.900.000 per l'anno 2012;

 

b) nell'UPB 1.15.1.30 per euro 850.000 per l'anno 2010, euro 1.800.000 per l'anno 2011 e euro 1.850.000 per l'anno 2012;

 

c) nell'UPB 1.15.2.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.519.500 per l'anno 2010, euro 4.329.500 per l'anno 2011 e euro 7.030.000 per l'anno 2012;

 

d) nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per euro 603.000 per l'anno 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto F1 (regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato 2/A.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2010, di euro 18.263.629,77 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

2. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.300.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli Enti locali).

 

3. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 1.117.690,44, è vincolata nell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010) (UPB 1.4.1.10).

 

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire nell'Area omogenea 1.4.1 (Trasferimenti senza vincolo di destinazione), nell'Area omogenea 1.4.2 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e nell'Area omogenea 1.4.3 (Speciali programmi di investimento).

 

5. La somma di euro 18.263.629,77 è così ripartita:

 

a) euro 1.300.000, per gli interventi di cui al comma 2;

 

b) euro 1.117.690,44, per il fondo di cui al comma 3;

 

c) euro 2.000.000, per gli interventi per programmi di investimento (UPB 1.4.3.20 - Trasferimenti agli Enti locali per Speciali programmi di investimento);

 

d) euro 4.000.000, per il ripristino del fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (UPB 1.16.1.20 Fondi di riserva investimenti) utilizzato, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi iscritto nella UPB 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali);

 

e) euro 9.845.939,33, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli Enti locali; UPB 1.4.2.20).

 

     Art. 6. (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Dopo il comma 5ter dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), introdotto dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 47/2009, è inserito il seguente:

 

"5 quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5ter non si applicano ai mutui da contrarre per opere Fospi ammesse a finanziamento ai programmi 2010/2012 e 2011/2013.".

 

     Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2010/2012 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 40.911.230 (UPB 1.4.3.20), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 47/2009, è così suddivisa:

 

a) anno 2010 euro 29.141.381;

 

b) anno 2011 euro 8.587.936;

 

c) anno 2012 euro 3.181.913.

 

2. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013, già determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 47/2009, in euro 36.722.139, è rideterminata in euro 38.722.139 ed è indicativamente suddivisa in euro 23.089.265 per l'anno 2011 e euro 10.000.000 per l'anno 2012. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con la legge finanziaria per il triennio 2011/2013 (UPB 1.4.3.20).

 

3. Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2010, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).

 

     Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), già determinata dall'articolo 8 della l.r. 47/2009 in euro 3.000.000 per l'anno 2010, è rideterminata in euro 4.286.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale).

 

2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).

 

     Art. 9. (Interventi a favore del Comune di Lucoli)

1. Al fine del completamento degli interventi disposti dalla Regione e dagli enti locali a favore del Comune di Lucoli colpito dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di euro 500.000, di cui euro 250.000 a carico della finanza locale da iscrivere nell'UPB 1.4.2.20 ed euro 250.000 a carico del bilancio regionale da iscrivere nell'UPB 1.14.7.20 (Investimenti per servizi antincendi e di protezione civile).

 

2. Gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, sono eseguiti direttamente dalla Regione in relazione alla nomina del Presidente della Regione quale soggetto attuatore disposta con decreto del Presidente della Regione Abruzzo 10 dicembre 2009, n. 4.

 

     Art. 10. (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2010, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.

 

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.

 

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2010 in euro 852.645,60 (U.P.B. 1.4.2.20).

 

     Art. 11. (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson)

1. Per gli interventi di riqualificazione del centro storico del capoluogo di Brusson, di costruzione di parcheggi e di recupero dell'edificio denominato Villa Ami per l'insediamento di servizi sanitari, oggetto di un accordo di programma da stipularsi tra Regione e Comune di Brusson, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento straordinario per l'anno 2010 di euro 100.000 (UPB 1.4.4.20).

 

     Art. 12. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino di pavimentazioni bituminose relative alle strade di collegamento con i Comuni viciniori e all'autostazione di via Carrel, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario, in deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 48/1995.

 

2. I criteri e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 600.000 per l'anno 2010 (UPB 1.4.4.20).

 

     Art. 13. (Interventi di completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod)

1. La Regione riconosce di interesse regionale l'area denominata Maison Caravex, oggetto di un accordo di programma con il Comune di Gignod e l'Institut valdôtain d'artisanat typique, e autorizza, in deroga alla l.r. 48/1995, il finanziamento degli interventi relativi al suo completamento e alla sua ristrutturazione, al fine di adibirla a polo museale per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio artigianale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000 di cui euro 200.000 per il 2010, euro 600.000 per il 2011 e euro 1.000.000 per il 2012 (UPB 1.4.4.20).

 

     Art. 14. (Piano di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica)

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del periodo 2010/2016 un piano di investimenti nell'ambito dell'edilizia scolastica comprendente i seguenti interventi di realizzazione o sistemazione di immobili:

 

a) ristrutturazione dell'edificio denominato "Palazzo Europa", di proprietà del Comune di Pont-Saint-Martin, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 8.750.000;

 

b) recupero dell'edificio di proprietà regionale da adibire a Scuola dell'infanzia e scuola primaria nel comune di Issogne con predisposizione di una struttura provvisoria per una spesa complessiva di euro 12.200.000;

 

c) costruzione del complesso scolastico in regione Tzamberlet di Aosta, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 18.000.000;

 

d) realizzazione di nuove aule presso l'ex cantina dell'Institut agricole régional per un totale di euro 800.000, nonché la realizzazione della nuova sede dello stesso per un costo totale di euro 33.100.000;

 

e) lavori di manutenzione straordinaria del Liceo scientifico Bérard di Aosta per un costo totale di euro 2.800.000;

 

f) lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della palestra La Rochère di Aosta per un costo totale previsto di euro 3.200.000;

 

g) risanamento conservativo parziale del complesso Saint Bénin di Aosta da adibire a uso scolastico per un importo complessivo di euro 5.200.000;

 

h) completamento dei lavori presso il Polistituto scolastico presso l'ex cotonificio Brambilla di Verrès per un importo di euro 4.000.000.

 

2. Gli immobili di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali sono riconosciuti di interesse regionale e i relativi interventi, oggetto di appositi accordi di programma tra la Regione e i Comuni interessati, sono finanziati in deroga alla l.r. 48/1995.

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 88.050.000, in anni sette di cui euro 1.225.000 nel 2010, euro 7.325.000 nel 2011 e euro 12.900.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.5.5.20 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture scolastiche e UPB 1.6.3.20 Spese di edilizia universitaria).

 

     Art. 15. (Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta)

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del sessennio 2010/2015 un piano di investimenti nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta comprendente i seguenti interventi:

 

a) adeguamento della rete viaria regionale e comunale e dei correlati interventi di riqualificazione urbana, in relazione agli oneri indotti sulla viabilità dalla allocazione di nuove attività presso l'eliporto militare di Pollein e dalla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, per una spesa complessiva di euro 6.100.000, di cui euro 3.600.000 quale maggiore finanziamento della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers);

 

b) costruzione di una autorimessa in frazione Breuil del Comune di Valtournenche per una spesa complessiva di euro 15.000.000;

 

c) costruzione parcheggio pluripiano in adiacenza allo stabilimento Cogne nel Comune di Aosta per una spesa complessiva di euro 3.000.000;

 

d) messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione della SS 26 della Valle d'Aosta, nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale in comune di Quart e il confine est del capoluogo regionale, per la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 4.000.000 quale quota di contributo all'ANAS ed euro 1.000.000 per interventi diretti di sistemazione idraulica del torrente Bagnère.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino infrastrutture di proprietà degli enti locali, sono riconosciuti di interesse regionale e sono finanziati, in deroga alla l.r. 48/1995, previa stipula di appositi accordi di programma tra Regione e Comuni interessati.

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 29.100.000 in cinque anni, di cui euro 700.000 nel 2010, euro 3.200.000 nel 2011 e euro 11.000.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità e UPB 1.14.6.20 Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento).

 

     Art. 16. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 12, comma 3, lettera a), della l.r. 47/2009 in euro 3.838.073 per il triennio 2010/2012, di cui euro 1.254.148 per l'anno 2010, è rideterminata per il triennio in euro 4.929.540,97, di cui euro 2.345.615,97 per l'anno 2010 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013).

 

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2008/2015, già determinati dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 47/2009 in euro 28.480.820 per il periodo 2008/2015, sono rideterminati in euro 28.880.820 così suddivisi:

 

a) euro 17.474.489, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene rideterminata complessivamente per il triennio 2010/2012 in euro 17.213.237 annualmente così suddivisa:

 

anno 2010 euro 7.971.568;

 

anno 2011 euro 3.457.860;

 

anno 2012 euro 5.783.809;

 

b) euro 11.406.331, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, che per il triennio 2010/2012 viene annualmente così suddivisa:

 

anno 2010 euro 400.000;

 

anno 2011 euro 4.069.640;

 

anno 2012 euro 6.936.691;

 

(UPB 1.11.9.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 e accordi di programma quadro oggetto di finanziamento FAS).

 

     Art. 17. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 7.000.000 (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

 

2. Per gli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco, da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 42.300.000, di cui annui euro 14.000.000 per gli anni 2013 e 2014 e euro 14.300.000 per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.21).

 

     Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'articolo 16 della 1.r. 47/2009)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 274.351.900 per l'anno 2010, in euro 266.907.600 per l'anno 2011 e in euro 273.280.600 per l'anno 2012, di cui:

 

a) trasferimenti all'azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 264.368.000 per l'anno 2010, euro 261.938.000 per l'anno 2011 e euro 268.238.000 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'azienda regionale Unità sanitaria locale), dei quali rispettivamente euro 245.030.000, euro 246.000.000 e euro 252.200.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

 

1) euro 1.750.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

 

2) euro 185.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per iniziative di formazione professionale;

 

3) euro 5.875.000 per l'anno 2010, euro 4.975.000 per l'anno 2011 e euro 5.075.000 per l'anno 2012, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

 

4) euro 11.528.000 per l'anno 2010, euro 9.028.000 per gli anni 2011 e 2012, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

 

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 9.983.900 per l'anno 2010, euro 4.969.600 per l'anno 2011 e euro 5.024.600 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.11 Spese per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:

 

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 8.500.000 per l'anno 2010, di cui euro 6.500.000 per il saldo dell'anno 2007 e euro 2.000.000 per l'acconto dell'anno 2010, euro 3.450.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e euro 3.450.000 per l'anno 2012 per il saldo dell'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59910);

 

2) interventi diretti della Regione, euro 1.483.900 per l'anno 2010, euro 1.519.600 per l'anno 2011 e euro 1.592.600 per l'anno 2012.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

 

3. La Giunta regionale può autorizzare l'azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4.

 

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale, l'azienda USL utilizza i risultati economici positivi, nonché gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

 

5. La Regione trasferisce all'azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali prevista per il 2010 in euro 31.940.000 dall'articolo 19 della l.r. 47/2009, rideterminata in euro 30.440.000 in conseguenza dell'articolo 8 della l.r. 2/2010, è aumentata di euro 1.900.000 (UPB 1.8.1.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

 

     Art. 20. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per investimenti in strutture ed attrezzature nel settore sanitario, già autorizzata per l'anno 2010 in euro 14.770.000 dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 47/2009, è incrementata di euro 1.500.000 (UPB 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario).

 

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 47/2009 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2010 ed è rideterminata per il triennio 2010/2012 in euro 12.380.000 (UPB 1.9.3.20).

 

3. L'autorizzazione di spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 47/2009, è incrementata di 1.100.000 euro per l'anno 2010 ed è rideterminata per il triennio 2010/2012 in euro 13.700.000 (UPB 1.9.3.20).

 

     Art. 21. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento delle spese per lavori ammissibili, al fine di favorire l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani private. I contributi sono concessi sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente in materia di servizi socio-sanitari.

 

2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante della struttura interessata, devono essere presentate alla struttura regionale competente, entro il 15 ottobre 2010, corredate della seguente documentazione:

 

a) progetto esecutivo, completo del quadro economico della spesa e conforme al piano regolatore vigente, dell'intervento da eseguire;

 

b) dichiarazione attestante la coerenza con la classificazione regionale delle strutture socio-assistenziali.

 

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa.

 

4. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa massima di euro 300.000 (UPB 1.9.3.20).

 

     Art. 22. (Completamento della galleria denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

 

"5 bis. In conformità a quanto previsto dal comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le opportune iniziative per il completamento della struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz.".

 

2. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, determinate in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede con le risorse già iscritte nell'UPB 1.14.7.20.

 

     Art. 23. (Parco naturale Mont Avic. Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)

1. Al fine di far fronte alle attività gestionali dell'ente gestore del parco naturale Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), il trasferimento annuale all'ente gestore del parco naturale Mont Avic, già determinato dall'articolo 24, comma 1, della l.r. 47/2009 in euro 1.165.000 per l'anno 2010, è incrementato di euro 110.000 (UPB 1.14.2.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).

 

     Art. 24. (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)

1. La spesa per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), già determinata dall'articolo 29 della l.r. 47/2009 in euro 1.500.000 per l'anno 2010, è incrementata di euro 2.500.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

 

     Art. 25. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2009 per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

 

2. E' autorizzata l'ulteriore applicazione della l.r. 3/2006 per la concessione dei contributi ivi previsti, relativamente alle iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.

 

3. La spesa per le finalità di cui alla l.r. 3/2006, già determinata nell'allegato B della l.r. 47/2009 in euro 4.220.000 per l'anno 2010, è incrementata di euro 2.250.000 (UPB 1.11.7.20 Interventi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche).

 

     Art. 26. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche previsti per gli anni 2008 e 2009 dalla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2008 e 2009 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), la cui fatturazione da parte delle imprese di vendita dell'energia elettrica è effettuata nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

 

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2010, in euro 2.600.000 (UPB 1.8.2.11 Altri interventi di assistenza sociale).

 

     Art. 27. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche per l'anno 2010. Rifinanziamento della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4)

1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la maggiore spesa di euro 1.000.0000 (UPB 1.8.2.11).

 

     Art. 28. (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. Al fine della prosecuzione degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del borgo medioevale di Bard, riconosciuto di interesse regionale, il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è prorogato al 31 dicembre 2011.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 950.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2010 e euro 350.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.3.21 Investimenti diretti per i beni culturali).

 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie mediante apposita convenzione con Finaosta S.p.A. e Finbard.

 

     Art. 29. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 10/1996 a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata per l'anno 2010 in euro 3.500.000 dall'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è incrementata di euro 850.000 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento).

 

     Art. 30. (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), già autorizzato dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 47/2009 in euro 5.250.000 per il 2010, è incrementato di euro 250.000 (UPB 1.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

 

     Art. 31. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 47/2009, sono modificate, per il triennio 2010/2012, nella misura indicata nell'allegato B.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2010/2012. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 32. (Variazioni alla denominazione di unità previsionali di base)

1. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.11.7.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche".

 

2. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.4.4.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per altri investimenti di finanza locale".

 

     Art. 33. (Variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2010/2012 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

 

UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"

 

anno 2010 euro 112.467.040,23;

 

UPB 1.5.1.10

 

anno 2010 euro 45.200.000;

 

anno 2011 euro 38.375.000;

 

anno 2012 euro 59.900.000.

 

     Art. 34. (Sostituzione dell'allegato 1/B alla l.r. 48/2009)

1. A seguito della variazione di cui all'articolo 33, l'allegato 1/B (Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti) del bilancio di previsione 2010/2012 approvato con l.r. 48/2009 è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

 

     Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012:

 

in diminuzione:

 

UPB 1.15.2.10

 

anno 2010 euro 1.519.500

 

anno 2011 euro 4.329.500

 

anno 2012 euro 7.030.000

 

UPB 1.16.2.10

 

anno 2012 euro 603.000

 

in aumento:

 

UPB 1.15.1.10

 

anno 2010 euro 841.500

 

anno 2011 euro 2.447.500

 

anno 2012 euro 4.371.500

 

UPB 1.15.1.30

 

anno 2010 euro 678.000

 

anno 2011 euro 1.882.000

 

anno 2012 euro 3.261.500

 

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, sono apportate le variazioni in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:

 

anno 2010 euro 126.052.181,34

 

anno 2011 euro 38.375.000,00

 

anno 2012 euro 59.900.000,00

 

     Art. 36. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.614.858,89 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.

 

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 26.593.769,25, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato D.

 

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ammontano ad euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

 

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, limitatamente all'anno finanziario 2010, sono apportate le variazioni in aumento per euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

 

     Art. 37. (Modificazioni alla l.r. 48/2009)

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 35, comma 2, sull'UPB 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento), l'allegato 2/B alla l.r. 48/2009 (Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (investimento)), è integrato nel modo seguente:

 

"C CULTURA E SPORT

 

1. Recupero di edifici di interesse religioso:

 

anno 2010 euro 100.000

 

anno 2011 euro 2.900.000

 

anno 2012 euro 4.000.000".

 

2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, sull'UPB 1.4.2.10, dopo l'allegato 2/C alla l.r. 48/2009 è inserito il seguente allegato 2/D:

 

"Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente della finanza locale - UPB 1.4.2.10:

 

A FINANZA LOCALE

 

1. Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe:

 

anno 2010 euro 300.000".

 

     Art. 38. (Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 157.667.040,23, per l'anno 2010, di euro 38.375.000 per l'anno 2011 e di euro 59.900.000 per l'anno 2012 derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 33.

 

     Art. 39. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)