§ 2.13.72 - L.R. 17 agosto 2004, n. 21.
Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.13 finanza regionale e locale
Data:17/08/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Opere di rilevante interesse regionale. Definizione).
Art. 3.  (Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale).
Art. 4.  (Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale).
Art. 5.  (Progettazione preliminare).
Art. 6.  (Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi).
Art. 7.  (Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale).
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 17).
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 18).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 19).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 20).
Art. 12.  (Modificazioni all’articolo 21).
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 22).
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 23).
Art. 15.  (Inserimento dell’articolo 23 bis).
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 24).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie).
Art. 19.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.13.72 - L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione, di progettazione e di realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale, correlate ad interventi strategici orientati a sostenere e ad incrementare lo sviluppo sociale ed economico della Regione, detta nuove norme in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di interventi pubblici di interesse locale e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

 

CAPO II

OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 2. (Opere di rilevante interesse regionale. Definizione).

     1. Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.

     2. Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una previsione di spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000.

     3. Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l’assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l’acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell’opera. Ai fini della valutazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell’opera.

 

     Art. 3. (Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale).

     1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l’indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.

     2. Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e con le modalità di cui al comma 1, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati.

     3. Successivamente all’approvazione del piano, al fine dell’individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l’elaborazione di studi di fattibilità.

     4. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’intervento, provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ad effettuare una apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l’effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell’opera, o delle opere correlate all’intervento, alle caratteristiche di cui all’articolo 2.

     5. Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria ai sensi del comma 4 abbia dato esito positivo, sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste dall’articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, e che costituisce integrazione al programma regionale di previsione di cui al medesimo articolo.

 

     Art. 4. (Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale).

     1. Agli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere correlate agli interventi provvede, di norma, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, salva la possibilità per la Giunta regionale di individuare altri soggetti in relazione ai settori interessati e alle finalità perseguite dalle medesime opere, anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), con le quali è altresì designato il responsabile regionale del procedimento.

     2. All’approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva provvede il soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Progettazione preliminare).

     1. Il progetto preliminare delle opere correlate agli interventi deve essere corredato della relazione di cui all’articolo 12, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e della documentazione utile all’espletamento dei procedimenti derogatori di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 e di quelli derogatori alle determinazioni del PTP, eventualmente necessari.

     2. Il coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 3 della l.r. 29/1999, o il responsabile regionale del procedimento qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Regione convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, una conferenza di servizi finalizzata all’esame contestuale del progetto preliminare e della documentazione di cui al comma 1. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera, nonché, senza diritto di voto, i sindaci dei Comuni nel cui territorio l’intervento è localizzato.

     3. Il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza di cui al comma 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale)), le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell’ambiente di cui all’articolo 4 della l.r. 14/1999, all’uopo integrato dai rappresentanti delle strutture regionali interessate e delle amministrazioni di cui al comma 2. La valutazione di compatibilità ambientale dell’opera, il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza condotta dal Comitato tecnico dell’ambiente integrato. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi).

     1. Il coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 3 della l.r. 29/1999, indice una conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo per l’acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, ove gli stessi non siano già stati acquisiti in seno alla conferenza di cui all’articolo 5, comma 2.

     2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applica l’articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), integrato, a parziale deroga, dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

     3. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni o strutture regolarmente convocate alla conferenza, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato in seno alla conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso.

     4. Se una o più amministrazioni o strutture partecipanti hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso, l’amministrazione procedente, entro il termine di cui all’articolo 20, comma 1, della l.r. 18/1999, assume, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento.

     5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri ove l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione statale, ovvero alla Giunta regionale negli altri casi. La decisione è assunta entro il termine di cui all’articolo 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     6. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 7. (Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale).

     1. La struttura regionale competente in materia di opere

pubbliche cura, con l’eventuale ausilio del NUVV, il monitoraggio delle opere di cui all’articolo 2 in ogni fase della loro realizzazione.

     2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

CAPO III

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 17).

     1. L’articolo 17 della l.r. 48/1995, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento).

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l’inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c):

a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;

b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:

1) gli immobili individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;

c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all’uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni.».

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 18).

     1. L’articolo 18 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).

1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l’ammontare delle risorse, non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l’articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all’aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.».

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 19).

     1. L’articolo 19 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Richieste di inclusione nei programmi).

1. Le richieste di cui all’articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;

c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l’impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto, al 31 ottobre di ogni anno, l’approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall’anno della richiesta.

3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell’opera, nonché l’impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell’ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell’ente locale è determinata applicando all’importo complessivo dell’investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:

a) fino a euro 500.000, 20 per cento;

b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;

c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.

4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l’ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all’articolo 20 previa verifica dell’osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell’idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l’importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l’inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;

b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) minori effetti generati dall’investimento sulla spesa corrente dell’ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. All’istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’investimento.».

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 20).

     1. L’articolo 20 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Procedure di deliberazione dei finanziamenti).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:

a) l’ente proponente;

b) le principali caratteristiche fisiche;

c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell’eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell’opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell’ente proponente.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l’esclusione dell’opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:

a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all’articolo 14 della medesima legge;

b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:

1) l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all’articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l’avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;

2) l’individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;

3) il contenimento dell’eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell’investimento;

4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.

4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell’ente proponente, le quote annuali.

5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.».

 

     Art. 12. (Modificazioni all’articolo 21).

     1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Contestualmente all’approvazione e all’impegno del finanziamento per il progetto esecutivo, sono approvati e liquidati i contributi sulle spese sostenute per la progettazione globale, ivi compresi le determinazioni geognostiche e l’eventuale studio di impatto ambientale.».

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 22).

     1. L’articolo 22 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Esecuzione delle opere da parte degli enti locali).

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento sono, di norma, realizzate direttamente dagli enti locali.

2. All’erogazione delle somme impegnate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, la Regione provvede con le seguenti modalità:

a) un primo anticipo, pari al 20 per cento dell’intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all’impegno della spesa stessa;

b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione triennale o biennale approvata ai sensi dell’articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l’ente locale certifichi pagamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo totale dell’opera;

c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell’ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intera opera; all’atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell’opera a carico della Regione medesima.».

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 23).

     1. L’articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 8, comma 5, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Esecuzione delle opere da parte della Regione).

1. Su motivata richiesta dell’ente locale, le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento possono essere realizzate direttamente dalla Regione.

2. L’ente proponente, prima dell’avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione, approvando il relativo impegno contabile, la copertura della spesa di sua competenza, in conformità al piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell’opera.

3. Il 50 per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione ad avvenuta consegna dei lavori all’appaltatore. La restante quota a carico dell’ente proponente, quantificata con riferimento alla spesa complessiva effettivamente sostenuta, è erogata dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.».

 

     Art. 15. (Inserimento dell’articolo 23 bis).

     1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 23 bis. (Vincoli di destinazione).

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento non possono essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico.».

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 24).

     1. L’articolo 24 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti).

1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) che svolge le attività connesse all’esercizio, in Valle d’Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;

c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

2. Il NUVV è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale preposta al coordinamento della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con funzioni di presidente;

b) da quattro componenti, esterni all’amministrazione regionale, esperti, rispettivamente, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in discipline giuridiche pubblicistiche, in discipline ingegneristiche, in materia di sviluppo territoriale e di tutela del paesaggio, individuati dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata e qualificata esperienza;

c) da un componente, designato dal Consiglio permanente degli enti locali, esperto in una delle materie di cui alla lettera b);

d) dai dirigenti regionali preposti alle strutture competenti individuati di volta in volta in relazione alle materie trattate dal NUVV.

3. Il NUVV dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede altresì, con propria deliberazione:

a) ad individuare, nell’ambito della struttura di cui al comma 2, lettera a), la struttura dirigenziale di supporto al funzionamento del NUVV;

b) a definire le modalità di funzionamento del NUVV;

c) a stabilire i compensi da assegnare ai componenti di cui al comma 2, lettere b) e c).».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il «Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale», di seguito denominato fondo, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del capo II, nell’ambito della programmazione approvata dal Consiglio regionale, possono essere finanziati direttamente con eventuali trasferimenti dello Stato a destinazione vincolata e con ogni altra modalità di finanziamento che si renda possibile in relazione alle finalità della presente legge.

     3. Per l’utilizzo del fondo, la Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, ad apportare con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 non trovano applicazione ai progetti inseriti in programmi già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.