§ 4.15.19 - Legge regionale 26 giugno 1972, n. 11.
Istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:26/06/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' approvata l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d'Aosta privi di scuole [...]
Art. 2.      Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale.
Art. 3.      Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento [...]


§ 4.15.19 - Legge regionale 26 giugno 1972, n. 11.

Istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon.

(B.U. 30 giugno 1972, n. 7).

 

(Abrogata, ad eccezione degli artt. 1, 2 e 3, dall'art. 65 della L.R. 23

ottobre 1995, n. 45).

 

Art. 1.

     E' approvata l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d'Aosta privi di scuole secondarie.

 

     Art. 2.

     Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale.

 

     Artt. 4. - 9.

     (Omissis).