| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 4. servizi sociali | 
| Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica | 
| Data: | 26/06/1972 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' approvata l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d'Aosta privi di scuole [...] | 
| Art. 2. Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale. | 
| Art. 3. Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento [...] | 
§ 4.15.19 - Legge regionale 26 giugno 1972, n. 11.
Istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon.
(B.U. 30 giugno 1972, n. 7).
(Abrogata, ad eccezione degli artt. 1, 2 e 3, dall'art. 65 della L.R. 23
ottobre 1995, n. 45).
E' approvata l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d'Aosta privi di scuole secondarie.
Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale.
Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale.
Artt. 4. - 9.
(Omissis).