§ 2.18.88 - Legge regionale 12 maggio 1986, n. 23. [*]
Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/05/1986
Numero:23


Sommario
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 2.18.88 - Legge regionale 12 maggio 1986, n. 23. [*]

Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(B.U. 10 giugno 1986, n. 14, S.S. 20 giugno 1986, n. 2).

 

     Artt. 1. - 10. [1]

 

Art. 11. (Norma transitoria).

     Nel caso in cui un dipendente regionale sia già sottoposto a procedimento penale alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto dell'inizio del procedimento stesso.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[1] Modificano e sostituiscono gli artt. 148, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.