§ 2.18.3 - Legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.
Conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/10/1958
Numero:6

§ 2.18.3 - Legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.

Conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 31 ottobre 1958).

 

(Abrogata dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45).