§ 2.6.33 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.
Riordino dell’attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:07/10/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34)
Art. 2.  (Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)
Art. 3.  (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)
Art. 4.  (Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3)
Art. 5.  (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)
Art. 6.  (Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
Art. 7.  (Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4)
Art. 8.  (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)
Art. 9.  (Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3)
Art. 10.  (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33)
Art. 11.  (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
Art. 12.  (Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)
Art. 13.  (Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15)
Art. 14.  (Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)
Art. 15.  (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
Art. 16.  (Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)
Art. 17.  (Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
Art. 18.  (Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21)
Art. 19.  (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)
Art. 20.  (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5)
Art. 21.  (Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
Art. 22.  (Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
Art. 23.  (Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28)
Art. 24.  (Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)
Art. 25.  (Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)
Art. 26.  (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11)
Art. 27.  (Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28)
Art. 28.  (Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)
Art. 29.  (Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17)
Art. 30.  (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
Art. 31.  (Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54)
Art. 32.  (Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2)


§ 2.6.33 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Riordino dell’attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali.

(B.U. 2 novembre 2011, n. 45)

 

     Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), è sostituito dal seguente:

 

“3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 34/2010 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.”.

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d’Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

 

“2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.”.

 

     Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 2010 n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità), è sostituito dal seguente:

 

“1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l’obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.”.

 

2. L’articolo 7 della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

(Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l’erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.”.

 

     Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3)

1. L’articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell’aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione dell’aiuto.”.

 

     Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

 

“2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l’istituzione di apposite unità previsionali di base, nonché di capitoli di entrata e di spesa.”.

 

     Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

 

“3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l’attività di affittacamere.”.

 

     Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4)

1. L’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 13

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, modificazioni ed integrazioni all’allegato A, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell’articolo 12, comma 6.”.

 

     Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è sostituito dal seguente:

 

“1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

 

     Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)), è sostituito dal seguente:

 

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.”.

 

     Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All’individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.”.

 

     Art. 11. (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

 

“2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire, previa illustrazione alle commissioni consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull’appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all’utenza.”.

 

     Art. 12. (Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è sostituito dal seguente:

 

“2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d’Aoste), è sostituito dal seguente:

 

“2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)

1. L’articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell’articolo 3.”.

 

     Art. 15. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

 

“1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l’individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

 

     Art. 16. (Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)

1. Il comma 2 dell’articolo 26ter della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:

 

“2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l’ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 17. (Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Il comma 1 dell’articolo 39bis della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all’articolo 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell’offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”.

 

     Art. 18. (Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 21 (Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila)), è sostituito dal seguente: “Al fine di sostenere la funzione di TPL, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale sono stabiliti:”.

 

     Art. 19. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

 

“1. L’indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all’anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell’ISE, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

 

     Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è sostituito dal seguente: “Al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stipula con la società di cui all’art. 1 un contratto di servizio nel quale sono definiti:”.

 

     Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

 

“2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge.”.

 

     Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Il comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

 

“8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.”.

 

     Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

 

“1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, suddivide l’intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 28/1992 è sostituito dal seguente:

 

“2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall’articolo 19, nonché dei contributi di cui all’articolo 21 che si prevede di erogare nel corso dell’anno.”.

 

     Art. 24. (Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)

1. Il comma 2 dell’articolo 6bis della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré-St.-Didier), è sostituito dal seguente:

 

“2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 25. (Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è sostituito dal seguente:

 

“3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente”.

 

     Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 11 (Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti), è sostituita dalla seguente:

 

“a) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/1991 è sostituito dal seguente:

 

“2. Le sperimentazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 28 (Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale), è sostituito dal seguente:

 

“2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire lo scambio di informazioni.”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

 

     Art. 28. (Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. Il comma terzo dell’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

 

“Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 29. (Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17)

1. Il comma 7 dell’art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione) è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche.».

 

     Art. 30. (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 2 dell’articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

“2. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed i parametri necessari per l’applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l’unità di residenza temporanea e l’unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.”.

 

     Art. 31. (Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54)

1. Il comma terzo dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps), è sostituito dal seguente:

 

“La Giunta regionale, accertata la rispondenza dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell’80 per cento della somma ritenuta ammissibile.”.

 

     Art. 32. (Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), è sostituito dal seguente:

 

“3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.