§ 5.5.31 - L.R. 5 settembre 1991, n. 44.
Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:05/09/1991
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Erogazione di contributi).
Art. 4.  (Convenzioni).
Art. 5.  (Comitato tecnico).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Variazioni di bilancio).


§ 5.5.31 - L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa sancita dall'articolo 2, lettera p, dello Statuto speciale, disciplina con la presente legge gli interventi diretti a promuovere le produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione, allo scopo di:

     a) conservare ed incrementare produzioni esercitate in forma cooperativistica, suscettibili di integrare le altre attività economiche, soprattutto nelle zone di alta e media montagna;

     b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:

     a) la produzione di merletti al tombolo a Cogne;

     b) la produzione di panno di lana a Valgrisenche;

     c) la lavorazione della fibra di canapa a Champorcher;

     d) la produzione di sabots di Ayas [1];

     e) la produzione di pantofole e costumi tipici della Valle del Lys.

     1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni di manufatti, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche [2].

     2. Oltre a quelle indicate nei commi 1 e 1bis, possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti [3]:

     a) siano costituite da lavorazioni prevalentemente manuali [4];

     b) costituiscano attività tipiche della regione o di alcune sue zone, anche se non più praticate, ma per le quali se ne possa comunque dimostrare l'esistenza storica.

     3. L'ammissione è approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. (Erogazione di contributi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative [5]:

     a) allestimento e gestione di esposizioni, anche permanenti, dei beni prodotti e delle attrezzature utilizzate;

     b) attività di apprendimento e diffusione delle tecniche di lavorazione della propria produzione;

     c) azioni promozionali idonee a valorizzare la produzione ed a incrementare la domanda;

     c bis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime [6].

     1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:

a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi [7].

     2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.

 

     Art. 4. (Convenzioni). [8]

     [1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.

     2. Le convenzioni prevedono:

     a) l'importo e le modalità di erogazione dei contributi;

     b) le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.

     3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente [9].]

 

     Art. 5. (Comitato tecnico).

     1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da [10]:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, designato dal dirigente;

     c) un esperto del settore dell’artigianato, designato dalla Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);

     d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) [11];

     e) un esperto del settore della cooperazione, designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione). [12]

     2. Per ciascun componente del Comitato può essere nominato un supplente.

     3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge [13].

     4. Alle funzioni di segretario del Comitato provvede un dipendente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, scelto dal dirigente. [14]

     5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale [15].

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di annue lire 300 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per il 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8, del bilancio di previsione per l'anno 1991 concernente "Incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali" (area attività produttive - Servizi alle imprese - D3. 6. lettera b).

     3. A decorrere dall'esercizio 1992, gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione

     Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" L. 300.000.000

     b) in aumento

     programma regionale 2.2.2.10

     codificazione 2.1.1.6.3.2.10.23.05

     Cap. 47565 (di nuova istituzione)

     "Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali"

     Legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

     L. 300.000.000

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[3] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[5] Alinea così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 31 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 e così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[9] Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e così sostituito dall'art. 25 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[10] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[12] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[14] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.