§ 4.7.23 - Legge regionale 17 giugno 1992, n. 28.
Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:17/06/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Biblioteche e servizi).
Art. 5.  (Gratuità dei servizi).
Art. 6.  (Biblioteca regionale di Aosta).
Art. 7.  (Deposito di pubblicazioni).
Art. 8.  (Servizio biblioteche).
Art. 9.  (Istituzione).
Art. 10.  (Biblioteche regionali comprensoriali).
Art. 11.  (Finalità).
Art. 12.  (Requisiti).
Art. 13.  (Commissione di biblioteca).
Art. 14.  (Modalità di istituzione delle biblioteche).
Art. 15.  (Biblioteche specializzate).
Art. 16.  (Biblioteche convenzionate).
Art. 17.  (Funzioni).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Interventi).
Art. 20.  (Finanziamenti diretti dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane).
Art. 21.  (Finanziamenti della Regione).
Art. 22.  (Requisiti per accedere ai contributi).
Art. 23.  (Piano annuale).
Art. 24.  (Personale del Sistema bibliotecario regionale).
Art. 25.  (Abrogazione di leggi).
Art. 26.  (Norme finanziarie).
Art. 27.  (Variazioni di bilancio).


§ 4.7.23 - Legge regionale 17 giugno 1992, n. 28.

Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.

(B.U. 14 luglio 1992, n. 31).

 

TITOLO I

Sistema bibliotecario regionale

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo delle biblioteche della Regione, dei Comuni o di interesse locale e di coordinare i servizi di pubblica lettura e di informazione sul territorio, istituisce il Sistema bibliotecario regionale e impartisce le norme sulle biblioteche ai sensi della lettera s) del comma uno dell'art 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante approvazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernenti le norme di attuazione dello Statuto speciale.

 

     Art. 2. (Definizione).

     1. L'insieme delle biblioteche, dei servizi di pubblica lettura e di informazione della Regione e dei Comuni forma il Sistema bibliotecario regionale che è aperto a qualunque istruzione bibliotecaria pubblica o privata, esistente sul territorio.

     2. Le biblioteche ed i servizi di pubblica lettura e di informazione di cui al comma uno sono tenuti al prestito reciproco del materiale conservato nelle rispettive sezioni di prestito.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Il Sistema bibliotecario regionale, nel rispetto del particolarismo etnico - linguistico, della storia e delle tradizioni della Valle d'Aosta, persegue i seguenti obiettivi:

     a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti;

     b) il coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni ed associazioni culturali operanti nel territorio regionale;

     c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio regionale;

     d) la realizzazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie, di sistemi informativi coordinati da progettarsi e realizzarsi in collaborazione con gli altri enti ed uffici competenti in materia che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete d'informazione bibliografica nazionale e internazionale con particolare riferimento alla francofonia nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 2 del DPR 182/82.

     e) la promozione e il coordinamento di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proposte delle biblioteche.

 

     Art. 4. (Biblioteche e servizi).

     1. Fanno parte del Sistema bibliotecario regionale:

     a) la Biblioteca regionale di Aosta;

     b) il Servizio biblioteche;

     c) le biblioteche regionali comprensoriali;

     d) le biblioteche comunali;

     e) le biblioteche specializzate;

     f) le biblioteche convenzionate di enti e istituzioni pubbliche e private.

 

     Art. 5. (Gratuità dei servizi).

     1. I servizi di prestito e di consultazione ed ogni altra prestazione che non contempli il possesso di un bene, delle biblioteche e dei servizi di pubblica lettura della Regione e dei Comuni, sono gratuiti.

 

Capo II

Biblioteca regionale di Aosta

 

     Art. 6. (Biblioteca regionale di Aosta).

     1. La Biblioteca regionale di Aosta, centro funzionale del sistema bibliotecario regionale, è una biblioteca generale che per il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini valdostani assicura:

     a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi;

     b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla lettera a);

     c) la ricerca di materiale non posseduto attraverso il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;

     d) il funzionamento di una sezione per ragazzi con il compito di favorire, in collaborazione con gli istituti preposti all'educazione, il processo culturale dei giovani attraverso la lettura del materiale a stampa e l'uso del materiale audiovisivo;

     e) il funzionamento di una sezione per non vedenti;

     f) la conservazione dei materiali tramite l'organizzazione di un servizio di riproduzione automatizzata.

     2. La Biblioteca regionale di Aosta, quale principale biblioteca della Regione preposta alla più completa documentazione locale, persegue inoltre:

     a) la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione di manoscritti, documenti a stampa e qualsivoglia materiale di interesse locale, nella prospettiva di cooperazione con gli istituti valdostani specializzati, viste anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente l'ordinamento degli Archivi di Stato e della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, concernente la nuova disciplina dell'Archivio storico regionale;

     b) l'accrescimento, la conservazione e la messa a disposizione di fondi concernenti la cultura francofona;

     c) la costituzione e la pubblicazione del catalogo unico regionale di fondo valdostano.

     3. La Biblioteca regionale di Aosta esercita le competenze previste dall'articolo 18 della legge 196/78.

 

     Art. 7. (Deposito di pubblicazioni).

     1. La Regione, i Comuni, gli altri enti e le istituzioni pubbliche e private e le tipografie della Regione depositano almeno una copia di tutte le loro pubblicazioni presso la Presidenza della Giunta regionale, che provvede alla consegna alla Biblioteca regionale di Aosta, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660, concernente norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

 

CAPO III

Servizio biblioteche

 

     Art. 8. (Servizio biblioteche).

     1. Il Servizio biblioteche, che svolge la propria attività presso la Biblioteca regionale, esercita compiti amministrativi contabili inerenti alla gestione del sistema, svolge funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di promozione e di coordinamento ed assicura:

     a) l'acquisizione centralizzata di materiale bibliografico ed audiovisivo per tutto il Sistema bibliotecario regionale, sulla base delle ordinazioni delle biblioteche del Sistema e nel rispetto della particolare situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta;

     b) la catalogazione centralizzata e normalizzata di detto materiale;

     c) l'uniformità dei cataloghi nel rispetto della normativa vigente;

     d) l'informatizzazione del Sistema bibliotecario regionale;

     e) la costituzione e l'accrescimento di una biblioteca professionale;

     f) la raccolta e la valutazione di dati statistici concernenti il Sistema bibliotecario regionale;

     g) la formazione professionale del personale bibliotecario;

     h) l'elaborazione di criteri per interventi di edilizia biblioteconomica e per la gestione delle biblioteche;

     i) la promozione e la sperimentazione di iniziative culturali destinate a migliorare la diffusione del libro e della lettura;

     l) l'istruttoria delle domande di contributo o di finanziamento delle biblioteche comunali e delle biblioteche convenzionate di enti ed istituzioni pubbliche e private.

 

Capo IV

Sottosistemi bibliotecari comprensoriali

 

     Art. 9. (Istituzione).

     1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, suddivide l’intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus [1].

     2. Tutte le biblioteche convenzionate con la Regione fanno parte di un sottosistema.

     3. A capo di ogni sottosistema bibliotecario comprensoriale è prevista una biblioteca regionale che esercita le funzioni di centro rete, assicura i rapporti con il Servizio biblioteche, collabora a fornire i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sottosistema e ne coordina l'attività. A capo del sottosistema bibliotecario urbano di Aosta è posta la Biblioteca regionale di cui all'articolo 6.

     4. I sottosistemi bibliotecari comprensoriali coincidono, di regola, con il territorio delle Comunità montane di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, concernente norme sulle Comunità montane.

     5. La gestione delle strutture sedi di biblioteche regionali comprensoriali può essere delegata alle Comunità montane, che vi provvedono a seguito di convenzione con la Regione e con contributi regionali da prevedere nel piano annuale di cui all'articolo 23.

 

     Art. 10. (Biblioteche regionali comprensoriali).

     1. Le biblioteche regionali comprensoriali, di concerto con le Comunità montane:

     a) concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere forme di coordinamento ed associazione tra Comuni o enti e istituzioni pubbliche e private per l'istituzione e il funzionamento di biblioteche di loro competenza;

     b) collaborano alla formazione del piano regionale per mezzo di proposte elaborate sulla base delle richieste delle Biblioteche facenti parte dei sottosistemi.

     2. Le biblioteche regionali comprensoriali, che svolgono comunque un servizio di pubblica lettura nel comune ove hanno sede, d'intesa col Servizio biblioteche, provvedono al prestito interbibliotecario, alla consulenza bibliografica e all'assistenza biblioteconomica nell'ambito del proprio territorio.

     3. Ogni biblioteca regionale comprensoriale è gestita da una Commissione nominata dalla Comunità montana o dal Consorzio di Comuni interessati della quale fa parte il bibliotecario responsabile della biblioteca regionale comprensoriale.

 

Capo V

Biblioteche comunali

 

     Art. 11. (Finalità).

     1. Le biblioteche comunali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

     a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;

     b) adottare le iniziative atte a diffondere le conoscenze storiche, linguistiche e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo valdostano;

     c) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico ed audiovisivo;

     d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle stesse, all'attuazione del diritto allo studio;

     e) stimolare l'educazione permanente ed organizzarne le attività;

     f) organizzare attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con gli scopi e programmi delle biblioteche, con particolare riguardo ad interventi per la diffusione della lettura ed a iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche in modo da porre i presupposti per una utilizzazione allargata e diffusa delle istituzioni bibliotecarie da parte dell'intera popolazione valdostana.

 

     Art. 12. (Requisiti).

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti le biblioteche comunali devono:

     a) essere dotate di regolamento, da approvarsi dal Consiglio comunale, secondo uno schema - tipo predisposto dal Servizio biblioteche ed approvato dalla Giunta Regionale. Tale regolamento definisce gli scopi, il funzionamento, l'organizzazione interna, i servizi della biblioteca, le modalità di fruizione da parte dell'utenza, la composizione e le modalità di elezione e di funzionamento della commissione di cui all'articolo 13;

     b) disporre di locali, arredi ed attrezzature adeguate;

     c) disporre di personale qualificato;

     d) costituire ed aggiornare, secondo le norme vigenti, il catalogo alfabetico per autori, il catalogo alfabetico per soggetti e il catalogo classificato;

     e) svolgere con continuità il servizio al pubblico, tenendo conto delle esigenze delle diverse categorie sociali ed osservare un orario di apertura comunque non inferiore alle quindici ore settimanali.

     2. La valutazione dell'osservanza dei requisiti sopra esposti viene effettuata dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione.

 

     Art. 13. (Commissione di biblioteca).

     1. Ogni biblioteca di Comune si avvale di una commissione nominata dal Consiglio comunale con le seguenti attribuzioni:

     a) predisporre ed approvare il programma delle attività della biblioteca favorendo la partecipazione volontaria alla realizzazione delle stesse;

     b) accertare l'attuazione dei programmi o l'osservanza del regolamento;

     c) porsi come elemento di collegamento con l'utenza ed esprimere esigenze e proposte.

     2. Fanno parte di diritto della commissione di biblioteca:

     a) il Sindaco o un suo delegato;

     b) l'aiuto - bibliotecario comunale con funzioni di esperto;

     c) due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

     3. Il Consiglio comunale dovrà inoltre designare nella commissione una rappresentanza degli utenti ed una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel comune.

     4. La commissione ha la stessa durata del Consiglio comunale.

 

     Art. 14. (Modalità di istituzione delle biblioteche).

     1. I Comuni della regione, singoli o consorziati, possono istituire una biblioteca; essi dovranno previamente acquisire il parere dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, al fine del suo inserimento nel Sistema bibliotecario regionale.

     2. I rapporti tra Regioni, Comuni o loro Consorzi sono regolati da apposita convenzione.

 

Capo VI

Biblioteche specializzate e convenzionate di enti ed istituzioni pubbliche

e private

 

     Art. 15. (Biblioteche specializzate).

     1. Fanno parte del Sistema bibliotecario regionale tre biblioteche specializzate di interesse regionale:

     a) la biblioteca specializzata biomedica di Aosta;

     b) la biblioteca giuridico - economica di Aosta;

     c) la biblioteca specializzata walser.

     2. La biblioteca specializzata biomedica di Aosta garantisce, attraverso un fondo di libri, riviste ed altri supporti informativi, a carattere scientifico, la possibilità di studio, di aggiornamento e informazione a tutti gli operatori sanitari del territorio regionale, agli studenti e a chiunque sia interessato a ricerche nel settore biomedico.

     3. La biblioteca giuridico - economica di Aosta raccoglie e conserva tutte le pubblicazioni del settore e cura la loro accessibilità sia ai commercialisti, avvocati, magistrati, studenti delle specifiche materie che al pubblico. E' collegata con il sistema giurisprudenziale nazionale presso la suprema Corte di Cassazione.

     4. La biblioteca walser raccoglie e conserva libri, riviste ed altri fondi informativi relativi alla cultura delle popolazioni di origine walser e valorizza e assicura la consultazione dei fondi del Centro Culturale Walser.

 

     Art. 16. (Biblioteche convenzionate).

     1. Fanno parte del Sistema bibliotecario regionale le biblioteche di enti ed istituzioni pubbliche e private che:

     a) svolgono attività specialistica o di interesse locale;

     b) sono aperte gratuitamente al pubblico in maniera continuativa e con un orario non inferiore alle quindici ore settimanali;

     c) sono dotate di personale qualificato e dispongono di un'organizzazione interna e biblioteconomica omogenea a quella del Sistema bibliotecario regionale.

     2. L'appartenenza al Sistema bibliotecario regionale è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali.

     3. Il controllo del rispetto dei requisiti di cui al comma uno e delle disposizioni contenute nella convenzione viene effettuato dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

     4. L'appartenenza al sistema bibliotecario delle tre biblioteche specializzate è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali.

 

Titolo III

Competenze ed interventi della Regione

 

     Art. 17. (Funzioni).

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del Sistema bibliotecario regionale.

     2. Alla Giunta regionale competono inoltre le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui all'articolo 23 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     1. L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta e vigila, avvalendosi dell'opera del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, sull'andamento del Sistema bibliotecario regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

 

     Art. 19. (Interventi).

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Giunta regionale adotta le iniziative necessarie a determina i finanziamenti per assicurare:

     a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento del Sistema bibliotecario regionale;

     b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche del Sistema;

     c) la dotazione, il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisiva, nonché la riproduzione fotografica del materiale bibliografico di pregio;

     d) il coordinamento dell'attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, di cataloghi e di altri mezzi di informazione bibliografica;

     e) la sperimentazione di nuove tecniche di animazione e di documentazione, la promozione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche e formative, di attività di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;

     f) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio e all'educazione permanente;

     g) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche, in collaborazione con i competenti servizi dell'Amministrazione regionale;

     h) la formazione e la qualificazione degli addetti alle biblioteche;

     i) il funzionamento del servizio bibliografico regionale.

 

TITOLO III

FINANZIAMENTI

 

     Art. 20. (Finanziamenti diretti dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane).

     1. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane proprietari o gestori di biblioteche o di bibliobus sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo delle stesse.

     2. In particolare nei bilanci degli enti di cui al comma uno sono da prevedersi le quote finanziarie delle spese non coperte da contributi regionali.

     3. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane proprietari o gestori di biblioteche contribuiscono inoltre alle spese previste per le attività comuni del sottosistema comprensoriale al quale aderisce la loro biblioteca.

 

     Art. 21. (Finanziamenti della Regione). [2]

     1. La Giunta regionale, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione o alla ristrutturazione di biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, interviene con contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni e di attrezzatura e per piccoli miglioramenti edilizi.

     2. La Giunta regionale, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, assegna contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il pagamento del personale assunto dai Comuni, loro consorzi, Comunità montane, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché fino al 70% per lo svolgimento di attività culturali.

 

     Art. 22. (Requisiti per accedere ai contributi).

     1. Gli enti e le istituzioni pubbliche e private possono ricevere contributi da parte della Giunta regionale per le loro biblioteche a condizione che esse perseguano gli scopi e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16.

 

     Art. 23. (Piano annuale).

     1. Le domande di contributo o di finanziamento delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, devono pervenire entro il 30 settembre di ogni anno al Servizio biblioteche che le inserirà, unitamente alle proposte di riparto dei fondi per le iniziative di cui all'art 19, nel piano annuale da presentare all'Assessore alla pubblica istruzione entro il 30 ottobre.

     2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall’articolo 19, nonché dei contributi di cui all’articolo 21 che si prevede di erogare nel corso dell’anno [3].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. (Personale del Sistema bibliotecario regionale).

     Il numero delle unità, la declaratoria delle funzioni, le competenze e le attività svolte dal personale appartenente al Sistema bibliotecario regionale sono definiti con separati provvedimenti legislativi.

 

     Art. 25. (Abrogazione di leggi).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 9, concernente: " Interventi per l'istituzione di biblioteche pubbliche e centri sociali di educazione permanente ";

     b) legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente: " Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale ";

     c) le sottoelencate leggi di spesa o di rifinanziamento della legge regionale di cui alla lettera b):

     1) legge regionale 29 gennaio 1980, n. 4;

     2) legge regionale 22 giugno 1981, n. 37;

     3) legge regionale 24 agosto 1982, n. 53;

     4) legge regionale 21 maggio 1985, n. 37;

     5) legge regionale 15 aprile 1987, n. 31;

     6) articolo 59 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7;

     d) legge regionale 7 agosto 1985, n. 63, concernente l'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

 

     Art. 26. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, previsti in lire 1.200 milioni per l'anno 1992, graveranno sul capitolo 56920 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: "Spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche" che assume la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento del Sistema bibliotecario regionale".

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma uno dell'articolo 21, previsti in lire 350 milioni per l'anno 1992, graveranno sul capitolo 54240 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: "Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni ed attrezzature per le biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari" che assume la seguente denominazione: "Contributi integrativi ad enti per acquisti di beni ed attrezzature e per piccoli miglioramenti edilizi delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale".

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma cinque dell'articolo 9, del comma due dell'articolo 21 e dell'art. 22, previsti in lire 910 milioni per l'anno 1992, graveranno sul capitolo 54260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: "Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari ed altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico" che assume la seguente denominazione: "Contributi integrativi ad enti per il funzionamento delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale".

     4. Alla copertura della maggiore spesa complessiva determinata dalla presente legge, valutata in lire 300 milioni rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Codifica di rif. F. 1.1.).

     5. A partire dal 1993 alla determinazione degli oneri di cui ai commi uno, due e tre si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

 

     Art. 27. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione

     Cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" lire 300.000.000

     in aumento

     Cap. 54240 "Contributi integrativi ad enti per acquisti di beni ed attrezzature e per piccoli miglioramenti edilizi delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale - LR 17 giugno 1992, n. 28" Lire 50.000.000

     Cap. 54260 "Contributi integrativi ad enti per il funzionamento delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale - LR 17 giugno 1992, n. 28" lire 50.000.000

     Cap. 56920 "Spese per il funzionamento del sistema bibliotecario regionale LR 17 giugno 1992, n. 28" lire 200.000.000

     Totale aumento lire 300.000.000

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.