§ 4.12.15 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 33.
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.12 giovani
Data:15/12/2006
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Protocolli di intesa).
Art. 3.  (Programmazione degli interventi).
Art. 4.  (Comodati).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 4.12.15 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 33.

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008).

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 54).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), la Regione riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo l’istanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate.

     2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All’individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa [1].

     3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli enti o le associazioni sportive le cui attività sono finanziate da specifiche leggi di settore.

 

     Art. 2. (Protocolli di intesa).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli di intesa con la Diocesi di Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i rappresentanti degli enti di cui all’articolo 1, comma 2; nei protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o similari.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi).

     1. I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui all’articolo 2 presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, i progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     2. La struttura competente, avvalendosi di una apposita commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell’articolo 2.

     3. Il dirigente della struttura competente, in esito alla valutazione di cui al comma 2, concede contributi nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità determinati con deliberazione della Giunta regionale. Tali contributi non sono cumulabili con altri previsti per progetti aventi le medesime finalità.

     4. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma 2 è gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Comodati).

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, gli enti locali e l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato d’uso ai soggetti sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri per l’applicazione dell’articolo 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dall’anno 2007, e trovano copertura, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il per il triennio 2006/2008 sia per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

     2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 dei bilanci di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

 

     Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34).

     1. All’allegato A alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), le parole «l.r. 15 dicembre 1994, n. 77» sono sostituite dalle seguenti «l.r. 19 maggio 2006, n. 11».

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, fatta eccezione per l’articolo 6, dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.