§ 4.2.10 – L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.
Norme in materia di asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.2 asili nido
Data:15/12/1994
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Localizzazione).
Art. 3.  (Caratteristiche degli edifici).
Art. 4.  (Ambienti).
Art. 5.  (Dimensioni).
Art. 6.  (Arredi e attrezzature).
Art. 7.  (Calendario e orario).
Art. 8.  (Accesso dei genitori).
Art. 9.  (Assistenza socio-sanitaria).
Art. 10.  (Vigilanza igienico-sanitaria).
Art. 11.  (Dieta).
Art. 12.  (Assicurazioni).
Art. 13.  (Ammissioni).
Art. 14.  (Enti gestori).
Art. 15.  (Funzioni dell'ente gestore).
Art. 16.  (Organi di partecipazione).
Art. 17.  (Assemblea dei genitori).
Art. 18.  (Compiti dell'assemblea dei genitori).
Art. 19.  (Assemblea del personale).
Art. 20.  (Compiti dell'assemblea del personale).
Art. 21.  (Consiglio di gestione).
Art. 22.  (Compiti del consiglio di gestione).
Art. 23.  (Controversie tra gli organi).
Art. 24.  (Stato giuridico e assunzioni).
Art. 25.  (Tipologia del personale).
Art. 26.  (Compiti e funzioni del coordinatore dell'asilo-nido).
Art. 27.  (Compiti e funzioni del personale educativo).
Art. 28.  (Compiti e funzioni del personale addetto ai servizi generali).
Art. 29.  (Funzioni di coordinamento pedagogico).
Art. 30.  (Titoli per l'ammissione al concorso per educatore).
Art. 31.  (Titoli per l'ammissione al concorso per coordinatore di asilo-nido).
Art. 32.  (Organico dell'asilo-nido).
Art. 33.  (Vigilanza).
Art. 34.  (Formazione e aggiornamento del personale).
Art. 35.  (Spese di investimento).
Art. 36.  (Spese di gestione e di manutenzione ordinaria).
Art. 37.  (Piano annuale di riparto dei finanziamenti per spese di gestione e di manutenzione ordinaria).
Art. 38.  (Partecipazione degli utenti alle spese).
Art. 39.  (Rendiconto delle spese).
Art. 40.  (Inadempienze).
Art. 41.  (Costruzione, organizzazione e gestione).
Art. 42.  (Autorizzazioni).
Art. 43.  (Revoca delle autorizzazioni).
Art. 44.  (Determinazione e copertura degli oneri).
Art. 45.  (Variazioni di bilancio).
Art. 46.  (Norme transitorie).
Art. 47.  (Abrogazione di norme).
Art. 48.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.10 – L.R. 15 dicembre 1994, n. 77. [1]

Norme in materia di asili-nido.

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 55).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo, aperto a tutti i bambini con età sino a tre anni, avente come scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche.

     2. L'asilo-nido è una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.

 

CAPO II

LOCALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

 

     Art. 2. (Localizzazione).

     1. L'asilo-nido è previsto in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente adiacente a servizi di istruzione all'infanzia pre-scolare ed è inserito nel contesto urbano.

     2. L'area da destinare all'asilo-nido deve essere lontana da fattori inquinanti e con caratteristiche di salubrità.

     3. L'area esterna deve essere adeguatamente proporzionata alla superficie edificata.

 

     Art. 3. (Caratteristiche degli edifici).

     1. Gli stabili destinati all'asilo-nido sono costruiti in assoluta osservanza delle norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche e rapportati alle esigenze del bambino.

     2. I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra.

 

     Art. 4. (Ambienti).

     1. I locali sono predisposti affinché risultino idonei alle varie età dei bambini, pienamente raggiungibili dai medesimi e devono configurarsi come strutture modificabili allo scopo di permettere l'adattamento degli ambienti alle necessità contingenti.

     2. Gli spazi sono strutturati in modo da formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti tra loro al fine di favorire l'autonomia di movimento dei bambini.

     3. Gli ambienti sono organizzati in modo flessibile e facilmente ristrutturabile in base alle esperienze legate alla crescita del bambino ed utilizzabili secondo specificità di funzioni.

     4. Lo spazio esterno è adeguato alle attività educative che vi si svolgono ed è idoneamente attrezzato con strutture fisse o mobili e con i necessari accorgimenti che consentano il proseguimento all'esterno delle attività proposte all'interno dell'asilo-nido.

 

     Art. 5. (Dimensioni).

     1. Non possono essere costituiti asili-nido con un numero di posti inferiore a quindici. [2]

 

     Art. 6. (Arredi e attrezzature).

     1. Gli arredi e le attrezzature degli ambienti sono scelti in modo da consentire composizioni variabili in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

     2. Gli arredi sono scelti nei materiali, nelle dimensioni e nelle forme più adatti ai bambini e da questi devono poter essere utilizzati con facilità in modo da consentire un buon livello di autonomia.

 

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 7. (Calendario e orario).

     1. Di regola l'asilo-nido è aperto sei giorni alla settimana, di cui cinque con apertura pomeridiana, con esclusione dei giorni festivi, tranne una interruzione annuale di quindici giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.

     2. L'orario di apertura dell'asilo-nido deve essere compreso, di regola, tra le ore 7.30 e le ore 18.00, secondo quanto stabilito dall'ente gestore, sentito il parere del consiglio di gestione di cui all'art. 21. Gli eventuali oneri derivanti da anticipazioni o posticipazioni di orario saranno totalmente a carico degli enti gestori.

     3. L'orario di permanenza del bambino nell'asilo-nido è flessibile e preconcordato con la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino.

     4. L'inserimento del bambino all'asilo-nido deve essere programmato. I tempi dell'inserimento devono essere progettati collettivamente dagli operatori secondo opportune e graduali modalità, in base alle esigenze del bambino.

     5. L'organizzazione dell'asilo-nido deve consentire che, durante il suo inserimento, il bambino possa avere una figura di riferimento tra gli educatori che faciliti il suo distacco dalla famiglia.

 

     Art. 8. (Accesso dei genitori).

     1. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo-nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori all'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore di cui all'art. 26, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

 

     Art. 9. (Assistenza socio-sanitaria).

     1. L'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'Unità sanitaria locale.

     2. Al fine di cui al comma 1 i competenti servizi distrettuali dell'Unità sanitaria locale sono dimensionati anche per far fronte alle esigenze dell'asilo-nido.

     3. In caso di necessità, il coordinatore dell'asilo-nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie di distretto.

     4. I collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio-sanitaria di distretto sono curati, facilitati e seguiti dal coordinatore dell'asilo- nido.

 

     Art. 10. (Vigilanza igienico-sanitaria).

     1. La vigilanza igienico-sanitaria dell'asilo-nido è assicurata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 11. (Dieta).

     1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale, tenendo conto delle esigenze dei bambini, e individualizzata secondo i bisogni alimentari dei bambini stessi.

 

     Art. 12. (Assicurazioni).

     1. Tutti i bambini accolti all'asilo-nido per la durata della loro permanenza nella struttura sono assicurati contro gli infortuni, l'invalidità permanente e temporanea e il decesso.

 

     Art. 13. (Ammissioni).

     1. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore [3].

     2. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale.

     3. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo-nido è prolungata sino alla apertura della stessa ed il passaggio deve essere adeguatamente curato.

     4. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età a bambini disabili su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale.

     5. Il consiglio di gestione propone all'ente gestore le domande da accogliere sulla base di criteri formulati dall'ente gestore stesso nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

 

CAPO IV

GESTIONE

 

     Art. 14. (Enti gestori).

     1. La gestione degli asili-nido compete agli enti locali che la possono esercitare sia in forma diretta che indiretta, prioritariamente mediante convenzionamento con cooperative sociali.

     2. Le cooperative sociali e gli altri soggetti convenzionati ai sensi del comma 1 si pongono quali strumenti degli enti gestori ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo degli asili-nido. [4]

 

     Art. 15. (Funzioni dell'ente gestore).

     1. Oltre ai compiti di cui agli art. 13 e 14, l'ente gestore attraverso i propri organi istituzionali provvede in particolare a:

     a) approvare il programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

     b) deliberare le ammissioni dei bambini all'asilo-nido, sulla base di apposita graduatoria compilata secondo i criteri stabiliti dall'ente stesso, tenuto conto delle proposte del consiglio di gestione;

     c) approvare l'orario giornaliero di apertura del servizio nonché il periodo annuale di chiusura.

     2. Per tutti gli adempimenti di cui al comma 1 l'ente gestore è tenuto a richiedere il preventivo parere del consiglio di gestione dell'asilo- nido, che si intende positivo se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 16. (Organi di partecipazione).

     1. La partecipazione dei genitori e del personale all'organizzazione dell'asilo-nido è garantita dai seguenti organi:

     a) assemblea dei genitori;

     b) assemblea del personale;

     c) consiglio di gestione.

 

     Art. 17. (Assemblea dei genitori).

     1. L'assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo-nido o da chi su di essi esercita la potestà parentale.

     2. L'organo si riunisce in via ordinaria prima dell'inizio dell'attività annuale, durante lo svolgimento della stessa e alla sua conclusione e in via straordinaria ogni qualvolta un quinto dei suoi componenti o l'ente gestore o l'assemblea del personale o il consiglio di gestione lo richiedano.

     3. L'assemblea dei genitori è riunita validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei genitori dei bambini iscritti; ove non si raggiunga tale maggioranza in prima convocazione, a partire dalla seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto.

 

     Art. 18. (Compiti dell'assemblea dei genitori).

     1. L'assemblea dei genitori provvede a:

     a) eleggere al suo interno un presidente;

     b) eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

     c) esprimere pareri e proposte al consiglio di gestione in ordine agli aspetti generali sull'organizzazione e sulla conduzione dell'asilo-nido;

     d) compiere verifiche sulla gestione complessiva dell'asilo-nido.

 

     Art. 19. (Assemblea del personale).

     1. L'assemblea del personale è costituita da tutto il personale operante nell'asilo-nido. E' convocata dal coordinatore dell'asilo-nido anche su richiesta di un quinto del personale medesimo.

 

     Art. 20. (Compiti dell'assemblea del personale).

     1. L'assemblea del personale provvede a:

     a) eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

     b) assicurare la gestione collegiale del lavoro favorendo l'integrazione delle diverse professionalità;

     c) elaborare la progettazione annuale dell'intervento pedagogico da sottoporre all'approvazione del consiglio di gestione;

     d) attuare e verificare la realizzazione della progettazione annuale dell'intervento pedagogico;

     e) attuare una programmazione delle attività educative per progetti che sia congruente, verificabile ed eventualmente modificabile in base alle esigenze dei bambini frequentanti l'asilo-nido ed inserita nel piano annuale delle attività pedagogiche formulate al consiglio di gestione;

     f) elaborare proposte relative all'organizzazione del servizio;

     g) elaborare progetti per un miglior collegamento con le famiglie e per aprire maggiormente il servizio al territorio;

     h) progettare, in collaborazione con altri servizi, modalità di integrazione;

     i) proporre al consiglio di gestione l'acquisto del materiale didattico e ludico;

     l) concordare con il consiglio di gestione proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori da formulare agli enti gestori per i fini di cui all'art. 34.

     2. L'assemblea del personale può richiedere la consulenza del coordinatore pedagogico, di cui all'art. 29, per tutto quanto sia attinente all'attività educativa.

 

     Art. 21. (Consiglio di gestione).

     1. Il consiglio di gestione dura in carica due anni ed è costituito da:

     a) due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti eletti dall'assemblea del personale;

     c) due rappresentanti dell'ente gestore.

     2. Alle sedute del consiglio possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore dell'asilo-nido, nel caso in cui questi non sia già un rappresentante eletto dall'assemblea del personale, nonché altri rappresentanti dell'ente gestore o dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

     3. I rappresentanti dei genitori decadono dalla carica nel caso in cui il figlio non frequenti più l'asilo-nido e devono essere sostituiti entro sessanta giorni.

     4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due componenti o dell'ente gestore.

     5. Il consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno quattro componenti, con la partecipazione di un rappresentante di ognuna delle tre parti che lo compongono.

 

     Art. 22. (Compiti del consiglio di gestione).

     1. Il consiglio di gestione provvede a formulare proposte e fornire pareri all'ente gestore su qualsiasi aspetto gestionale e amministrativo dell'asilo-nido.

     2. In particolare il consiglio di gestione ha il compito di:

     a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

     b) esprimere parere obbligatorio sulle ammissioni dei bambini all'asilo-nido, sull'orario giornaliero di apertura del servizio, sui periodi di chiusura, nonché sui criteri relativi alle quote di partecipazione alle spese di cui all'art. 38;

     c) proporre all'ente gestore, nel caso in cui le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, le domande da accogliere, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 5;

     d) proporre all'ente gestore l'acquisto del materiale didattico e ludico, sentito il parere dell'assemblea del personale;

     e) approvare la progettazione annuale dell'intervento pedagogico e gli orientamenti educativi dell'asilo-nido;

     f) vigilare sull'applicazione della progettazione annuale e sugli orientamenti educativi dell'asilo-nido;

     g) concordare con l'assemblea del personale le proposte da formulare agli enti gestori per i fini di cui all'art. 34.

 

     Art. 23. (Controversie tra gli organi).

     1. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di cui al presente capo è demandata all'ente gestore.

     2. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di partecipazione e l'ente gestore è demandata all'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

 

CAPO V

PERSONALE

 

     Art. 24. (Stato giuridico e assunzioni).

     1. Il personale degli asili-nido in gestione diretta è dipendente dagli enti di cui all'art. 14 ed è assunto secondo le norme che regolano la materia.

     2. Nella pianta organica del personale degli enti gestori deve essere evidenziato separatamente l'organico previsto per gli asili-nido.

     3. Nel caso di gestione indiretta di cui all'art. 14, comma 3, al personale degli asili-nido non possono essere attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di cui al comma 1.

     4. In attesa dell'emanazione di norme regionali di attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) per quanto concerne il rapporto di lavoro dei dipendenti si applicano le disposizioni di cui agli art. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

 

     Art. 25. (Tipologia del personale).

     1. Il personale dell'asilo-nido si distingue in tre figure professionali:

     a) coordinatore dell'asilo-nido;

     b) personale educativo;

     c) personale addetto ai servizi generali.

 

     Art. 26. (Compiti e funzioni del coordinatore dell'asilo-nido).

     1. Il coordinatore dell'asilo-nido, di cui alla vigente normativa relativa al personale degli enti locali, è responsabile del servizio e del buon funzionamento dello stesso.

     2. In particolare il coordinatore dell'asilo-nido svolge i seguenti compiti:

     a) cura gli aspetti organizzativi dell'asilo-nido, compresa la gestione economica d'intesa con l'ente gestore;

     b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

     c) mantiene gli opportuni contatti con gli enti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna;

     d) fa parte di diritto dell'assemblea del personale e se ne fa portavoce;

     e) cura, in accordo con l'assemblea del personale, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche ed individuando gli opportuni strumenti di verifica;

     f) progetta l'attuazione di interventi educativi in accordo col coordinatore pedagogico e l'assemblea del personale dell'asilo-nido;

     g) individua, sentito il parere dell'assemblea del personale, i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi e finanziari del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

     h) collabora con il coordinatore pedagogico per la realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale e ne segue l'attuazione;

     i) programma, in accordo con l'assemblea del personale, l'inserimento dei bambini nell'asilo-nido.

 

     Art. 27. (Compiti e funzioni del personale educativo).

     1. Gli educatori di asilo-nido, di cui alla vigente normativa degli enti locali, svolgono i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore dell'asilo-nido:

     a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo-nido, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettivo;

     b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

     c) tengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;

     d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

     e) curano l'organizzazione dello spazio sia interno che esterno, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e attrezzature scelti in base a progetti educativi;

     f) collaborano con gli insegnanti di scuola materna per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, se possibile, attività in comune.

 

     Art. 28. (Compiti e funzioni del personale addetto ai servizi generali).

     1. Il personale addetto ai servizi generali, di cui alla vigente normativa degli enti locali, svolge i seguenti compiti:

     a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale;

     b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;

     c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;

     d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente;

     e) collabora, qualora la situazione lo consenta, col personale educativo nei momenti progettati collettivamente;

     f) collabora, in accordo col coordinatore dell'asilo-nido e col personale educativo, qualora sia ritenuto opportuno, all'inserimento del bambino nell'asilo-nido;

     g) partecipa, secondo le esigenze, con le modalità concordate e per quanto di propria competenza all'assemblea del personale e alla programmazione del lavoro.

 

     Art. 29. (Funzioni di coordinamento pedagogico).

     1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono in:

     a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica dei vari asili-nido della regione e integrarne, se necessario, i contenuti, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e con l'assemblea del personale, assicurando eventuali supporti e stimoli all'elaborazione;

     b) favorire la circolazione delle informazioni tra i vari asili-nido e tra questi e i servizi sul territorio;

     c) facilitare la relazione tra diverse realtà educative favorendo il confronto di esperienze;

     d) promuovere, con il concorso di esperti, in accordo con gli enti gestori, i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione, coordinandone l'attuazione e generalizzandone i risultati;

     e) promuovere, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, ipotesi di sperimentazione e di ricerca volte all'interno dell'asilo-nido, a progetti sul territorio o ad iniziative integrative al servizio;

     f) favorire e supportare la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

     g) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di verifica, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale o su richiesta dei medesimi;

     h) esprimere un parere sulle proposte di iniziative formative formulate dall'ente gestore per i fini di cui all'art. 34;

     i) attivare e facilitare i collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio-sanitaria di distretto e i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

     2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate mediante il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificati dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 [5].

     3. [6].

     4. [Al coordinatore pedagogico è attribuito il trattamento economico previsto per le qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione regionale] [7].

     5. In fase di prima applicazione e comunque ove non sia possibile procedere al conferimento dell'incarico di cui al comma 3, la Regione, in attesa dell'emanazione di norme regionali di attuazione della l. 421/1992, può conferire un incarico ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

 

     Art. 30. (Titoli per l'ammissione al concorso per educatore). [8]

 

     Art. 31. (Titoli per l'ammissione al concorso per coordinatore di asilo-nido).

     1. Per l'ammissione al concorso per coordinatore di asilo-nido è richiesto il possesso del diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, psicologia o titoli equipollenti, ovvero il possesso della qualifica di educatore di asilo-nido con una anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, nonché il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 30, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali).

 

     Art. 32. (Organico dell'asilo-nido).

     1. L'organico dell'asilo-nido deve assicurare il regolare funzionamento del servizio.

     2. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.

     3. In presenza di bambini portatori di handicap, il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo, di volta in volta, il necessario personale di appoggio, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sentiti l'équipe socio-sanitaria di distretto ed il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale.

     4. Ogni asilo-nido è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali definito dall'ente gestore in relazione al numero degli utenti e alle caratteristiche architettoniche della struttura [9].

     5. Ogni unità di personale educativo deve essere sostituita nei casi di assenze per motivi diversi dal congedo ordinario.

     5 bis. In ogni asilo-nido avente una capienza di almeno venticinque bambini è previsto un coordinatore dell'asilo-nido a tempo pieno. Due enti gestori possono convenzionarsi al fine di prevedere un'unica figura di coordinatore dell'asilo-nido [10].

     6. [11]

     7. [12]

     8. [13]

 

     Art. 33. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sugli asili-nido e le funzioni ispettive e di indirizzo sugli asili-nido sono demandate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

 

     Art. 34. (Formazione e aggiornamento del personale).

     1. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, sentiti gli enti gestori nell'ambito del piano di formazione professionale del personale socio-assistenziale, promuove attività di aggiornamento e di formazione per il personale degli asili-nido.

     2. Il servizio di cui al comma 1 organizza attraverso il coordinatore pedagogico e in accordo con il coordinatore dell'asilo-nido la formazione permanente per il personale in servizio.

 

CAPO VI

ACCESSO AL FINANZIAMENTO

 

     Art. 35. (Spese di investimento). [14]

     1. Le spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto di arredamenti e di attrezzature, nonché per la manutenzione straordinaria degli asili-nido sono finanziate dalla Regione sulla base di propri piani triennali, approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     2. Gli enti che intendono realizzare un nuovo asilo-nido presentano istanza al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, il quale, entro novanta giorni, esprime parere in merito, previo accertamento della sussistenza delle condizioni per la realizzazione dell'opera, mediante un'indagine socio-demografica e previo parere espresso da apposita commissione tecnica nominata dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

     3. La determinazione circa la realizzazione dell'opera è assunta dalla Giunta regionale.

     4. La progettazione, la costruzione o la ristrutturazione di asili- nido o la ristrutturazione di stabili da adibire ad asilo-nido possono essere effettuate direttamente dalla Regione o direttamente dagli enti promotori, previa approvazione della Giunta regionale.

     5. Gli enti promotori o gestori di asili-nido devono rivolgere domanda di finanziamento al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, che esprime il proprio parere entro novanta giorni, corredando la stessa con la seguente documentazione:

     a) progetto di massima dell'asilo-nido completo di tutti gli elaborati e della stima del costo dell'opera;

     b) atto comprovante la proprietà dell'area su cui sorgerà l'asilo- nido.

     6. Il controllo sulla corrispondenza dei lavori eseguiti dagli enti promotori o gestori di asili-nido e il progetto esecutivo approvato dalla Giunta regionale compete al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

 

     Art. 36. (Spese di gestione e di manutenzione ordinaria). [15]

     1. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli asili-nido sulla base di una quota capitaria per utente.

     2. Possono essere previsti finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici presentati dagli enti gestori.

     3. La Giunta regionale individua la quota capitaria e le modalità di erogazione, in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio delle singole strutture nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio triennale della Regione e, annualmente, gli eventuali finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici.

 

     Art. 37. (Piano annuale di riparto dei finanziamenti per spese di gestione e di manutenzione ordinaria). [16]

 

     Art. 38. (Partecipazione degli utenti alle spese). [17]

     1. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori, individua i criteri per la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio, fermo restando che spetta ai suddetti enti la determinazione delle tariffe ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 39. (Rendiconto delle spese). [18]

 

     Art. 40. (Inadempienze). [19]

 

CAPO VII

ASILI-NIDO PRIVATI

 

     Art. 41. (Costruzione, organizzazione e gestione).

     1. Gli asili-nido privati devono essere costruiti, organizzati e gestiti secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 42. (Autorizzazioni).

     1. I privati che intendano costruire o gestire strutture destinate ad accogliere bambini da nove mesi a tre anni devono ottenere le preventive autorizzazioni dalla Regione per l'apertura e per l'esercizio.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate con decreto dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere obbligatorio del Comune in cui ha sede la struttura.

 

     Art. 43. (Revoca delle autorizzazioni).

     1. L'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, con proprio decreto, può revocare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli asili-nido privati in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti o in caso di modifica delle condizioni che avevano determinato la concessione delle autorizzazioni.

 

CAPO VIII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 44. (Determinazione e copertura degli oneri).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 8.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 10.000.000.000 per l'anno 1995 e gravano sui capitoli 58420, 58480 e sugli istituendi capitoli 61610 e 61615 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo seguente:

     a) per l'anno 1994, mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 5.500.000.000 e di lire 3.000.000.000 già iscritti, rispettivamente, al capitolo 58420, che assume la denominazione "Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità montane nelle spese di gestione di asili-nido", e al capitolo 58480, che assume la denominazione "Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità montane nelle spese di investimento per gli asili-nido" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994;

     b) per l'anno 1995, mediante utilizzo della disponibilità di lire 5.000.000.000 iscritta in entrambi i capitoli 58420 e 58480 del bilancio pluriennale della Regione 1994/1996.

     3. A decorrere dal 1996, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge sono iscritti con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), ad esclusione dei contributi ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e alle Comunità Montane per spese di investimento che sono determinati con legge finanziaria (cap. 58480).

 

     Art. 45. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 58420 "Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di asili- nido"

     lire 100.000.000;

     cap. 58480 "Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido"

     lire 100.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale 2.2.3.04

     codificazione 2.1.2.1.0.3.08.07.08.30

     cap. 61610 (di nuova istituzione)

     "Spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli asili-nido"

     lire 150.000.000;

     programma regionale 2.2.3.04

     codificazione 2.1.2.2.0.3.08.07.08.30

     cap. 61615 (di nuova istituzione)

     "Spese per l'acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per gli asili-nido"

     lire 50.000.000.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 46. (Norme transitorie).

     1. Al personale educativo di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrato nella qualifica funzionale di puericultrice o assistente all'infanzia, che sia in possesso dei titoli di cui all'art. 30 o che abbia frequentato, conseguendo l'attestato finale, il corso di formazione e riqualificazione per il personale degli asili-nido, istituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 2987/VIII, del 9 luglio 1987, è attribuita, previo superamento di apposito concorso interno riservato per titoli, la qualifica funzionale di educatore di asilo-nido.

 

     Art. 47. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 (Nuove norme sugli asili- nido) è abrogata.

     2. Per l'anno 1994 è fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 2, della l.r. 3/1986.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 19 maggio 2006, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 16 aprile 1997, n. 13.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[5] Comma già sostituito dall’art. 16 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall’art. 11 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[6] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[7] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[13] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[14] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4 ed abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[16] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 16 aprile 1997, n. 13 ed abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[18] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.

[19] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.