§ 4.2.11 – L.R. 27 gennaio 1999, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.2 asili nido
Data:27/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/1994).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/1994).
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 30).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 77/1994).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 36 della l.r. 77/1994).
Art. 6.  (Abrogazione degli articoli 37, 39 e 40 della l.r. 77/1994).
Art. 7.  (Disposizioni transitorie).


§ 4.2.11 – L.R. 27 gennaio 1999, n. 4. [1]

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.

(B.U. 2 febbraio 1999, n. 6).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/1994).

     1. [2]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/1994).

     1. [3]

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 30).

     1. L'articolo 30 della l.r. 77/1994 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 77/1994).

     1. [4]

     2. [5]

     3. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 32 della l.r. 77/1994 sono abrogati.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 36 della l.r. 77/1994).

     1. [6]

 

     Art. 6. (Abrogazione degli articoli 37, 39 e 40 della l.r. 77/1994).

     1. Gli articoli 37, 39 e 40 della l.r. 77/1994 sono abrogati.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino al 31 dicembre 2000, per la sostituzione del personale educativo assente dal servizio nei casi previsti dall'articolo 32, comma 5, della l.r. 77/1994, è utilizzata l'apposita graduatoria regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per l'ammissione al primo concorso per educatore di asilo-nido bandito da ciascun ente gestore successivamente all'entrata in vigore della presente legge è richiesto, in deroga all'articolo 62, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), il possesso di un titolo di studio ad indirizzo pedagogico, conseguente ad un corso di studi di durata almeno triennale, conseguito presso una scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altri titoli di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2400 ore. E' considerato, altresì, titolo idoneo di ammissione al concorso il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 31.


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 19 maggio 2006, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

[3] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

[4] Sostituisce il comma 4, art. 32 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

[5] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 32 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

[6] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001. Sostituisce l'art. 36 della L.R. 77/1994.