§ 4.15.12 - Legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:02/02/1968
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'indennità regionale spettante, dal 5 gennaio 1947 in poi, agli Insegnanti Elementari, ai Direttori Didattici e all'Ispettore Scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle [...]
Art. 2.      L'indennità regionale di cui al precedente articolo è soggetta alle normali ritenute per tributi erariali, è corrisposta per tredici mesi all'anno ed è ridotta o sospesa secondo le stesse norme [...]
Art. 3.      L'indennità regionale di cui alla presente legge è corrisposta nelle seguenti misure lorde annue e mensili, in relazione alle varie classi di stipendio annuo del personale scolastico delle [...]
Art. 4.      L'indennità regionale di cui alla presente legge è computabile ai fini del trattamento di previdenza secondo le norme dei successivi articoli.
Art. 5.      Dal primo gennaio 1968 sarà istituito ed amministrato in gestione speciale un Fondo di Previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di [...]
Art. 6.      Sono iscritti al Fondo di Previdenza di cui al precedente articolo gli Insegnanti Elementari, i Direttori Didattici e l'Ispettore Scolastico in servizio di ruolo presso le Scuole elementari [...]
Art. 7.      Al personale scolastico di cui al precedente articolo e agli eredi, in caso di reversibilità, compete all'atto della definitiva cessazione dal servizio, per limiti di età o per dimissioni, il [...]
Art. 8.      Alle Maestre di ruolo, coniugate o vedove con prole a carico, dimesse dal servizio con diritto al trattamento normale di quiescenza, sarà corrisposto il trattamento integrativo regionale di [...]
Art. 9.      Al personale di ruolo che cessi dal servizio con un periodo di almeno dodici mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza e che non abbia maturato il diritto al trattamento integrativo regionale di [...]
Art. 10.      Il personale scolastico di cui all'articolo 6 può richiedere, ai sensi di quanto previsto in materia dalle vigenti norme statali, il riscatto da computarsi sull'importo dell'indennità in [...]
Art. 11.      In caso di trasferimento in servizio presso Scuole Elementari site fuori della Valle d'Aosta, il personale scolastico di cui all'articolo 6 conserva, ai fini della liquidazione del trattamento [...]
Art. 12.      In sede di liquidazione della indennità regionale prevista dalla presente legge sarà mensilmente operata, a decorrere dal primo gennaio 1968, una trattenuta diretta nella misura del 15 percento
Art. 13.      Le spese derivanti a carico della Regione dai contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, previste in complessive annue massime Lire diciotto milioni, graveranno sul [...]
Art. 14.      Per la gestione delle somme e dei saldi di gestione versati sul Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo regionale di quiescenza al personale insegnante delle Scuole Elementari, [...]
Art. 15.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.15.12 - Legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese.

(B.U. 29 febbraio 1968, n. 2).

 

Art. 1.

     L'indennità regionale spettante, dal 5 gennaio 1947 in poi, agli Insegnanti Elementari, ai Direttori Didattici e all'Ispettore Scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento di orario scolastico derivante dall'insegnamento della lingua francese, sarà corrisposta, a decorrere dal primo gennaio 1968, secondo le norme e le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     L'indennità regionale di cui al precedente articolo è soggetta alle normali ritenute per tributi erariali, è corrisposta per tredici mesi all'anno ed è ridotta o sospesa secondo le stesse norme che prevedono la riduzione o la sospensione degli stipendi spettanti al personale insegnante delle Scuole Elementari.

 

     Art. 3.

     L'indennità regionale di cui alla presente legge è corrisposta nelle seguenti misure lorde annue e mensili, in relazione alle varie classi di stipendio annuo del personale scolastico delle Scuole Elementari:

 

     All'ex coefficiente 580 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 569.364, ed un importo mensile lordo di L. 47.447.

     All'ex coefficiente 522 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 540.912, ed un importo mensile lordo di L. 45.076.

     All'ex coefficiente 402 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 483.960, ed un importo mensile lordo di L. 40.330.

     All'ex coefficiente 309 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 341.640, ed un importo mensile lordo di L. 28.470.

     All'ex coefficiente 260 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 284.676, ed un importo mensile lordo di L. 23.723.

     All'ex coefficiente 220 è corrisposto un importo annuo lordo di L. 227.760, ed un importo mensile lordo di L. 18.980.

 

     Art. 4.

     L'indennità regionale di cui alla presente legge è computabile ai fini del trattamento di previdenza secondo le norme dei successivi articoli.

 

     Art. 5.

     Dal primo gennaio 1968 sarà istituito ed amministrato in gestione speciale un Fondo di Previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle Scuole Elementari della Valle d'Aosta, collocato a riposo, in relazione alle trattenute dirette operate sulla indennità regionale di cui si tratta ed alle corrispondenti quote contributive a carico regionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

     Il fondo di Previdenza di cui al comma precedente sarà amministrato, secondo le norme di apposito emanando Regolamento, da un Consiglio di Amministrazione di cui faranno parte anche rappresentanti del personale insegnante delle Scuole Elementari della Valle d'Aosta.

     Sul predetto Fondo di Previdenza, in caso di eventuali eccedenze di somme disponibili, potranno essere finanziate anche spese per opere ed iniziative di carattere previdenziale ed assistenziale a favore del personale insegnante iscritto al Fondo stesso.

     Apposito rendiconto sulla situazione al 31 dicembre di ciascun anno del Fondo di Previdenza, di cui al presente articolo, sarà allegato ai conti consuntivi annuali della Regione.

 

     Art. 6.

     Sono iscritti al Fondo di Previdenza di cui al precedente articolo gli Insegnanti Elementari, i Direttori Didattici e l'Ispettore Scolastico in servizio di ruolo presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta alla data del primo gennaio 1968, nonché quelli che saranno successivamente assunti in servizio di ruolo presso le Scuole suddette.

 

     Art. 7.

     Al personale scolastico di cui al precedente articolo e agli eredi, in caso di reversibilità, compete all'atto della definitiva cessazione dal servizio, per limiti di età o per dimissioni, il trattamento integrativo di quiescenza sulla indennità regionale percepita per le maggiori prestazioni di servizio derivanti dall'insegnamento della lingua francese.

     La liquidazione del trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale in base alle norme che regolano la concessione della pensione statale agli Insegnanti Elementari, nonché in base alle norme della presente legge.

     Il trattamento annuo lordo integrativo regionale di quiescenza è commisurato alle sottoriportate quote percentuali, di cui alla legge 11- 7- 1956 n. 734, dell'importo annuo lordo dell'indennità regionale, di cui alla presente legge, spettante alla data di cessazione dal servizio, quote percentuali variabili secondo gli anni di iscrizione al Fondo di Previdenza, con un periodo minimo di iscrizione stabilito in anni venti:

 

     Il trattamento annuo lordo dopo 20 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 44 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 21 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 45,8 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 22 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 47,6 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 23 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 49,4 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 24 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 51,2 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 25 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 53 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 26 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 54,8 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 27 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 56,6 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 28 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 58,4 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 29 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 60,2 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 30 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 62 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 31 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 63,8 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 32 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 65,6 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 33 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 67,4 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 34 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 69,2 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 35 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 71 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 36 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 72,8 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 37 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 74,6 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 38 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 76,4 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 39 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale del 78,2 percento.

     Il trattamento annuo lordo dopo 40 anni di iscrizione è commisurato alla quota percentuale dell'80 percento.

 

     Art. 8.

     Alle Maestre di ruolo, coniugate o vedove con prole a carico, dimesse dal servizio con diritto al trattamento normale di quiescenza, sarà corrisposto il trattamento integrativo regionale di quiescenza di cui alla presente legge, qualora abbiano almeno 15 anni di iscrizione al Fondo di Previdenza.

     Al personale predetto, ai fini del compimento dell'anzianità minima di iscrizione prescritta per avere diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza (anni venti), è concesso un aumento di servizio utile, sino ad un massimo di cinque anni.

 

     Art. 9.

     Al personale di ruolo che cessi dal servizio con un periodo di almeno dodici mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza e che non abbia maturato il diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza, per mancanza della prescritta anzianità minima di iscrizione al Fondo predetto, è corrisposta una indennità "una tantum" commisurata ad una mensilità dell'indennità regionale, fruita all'atto della cessazione dal servizio, per ogni anno di iscrizione al Fondo di Previdenza. Per la determinazione del periodo utile di iscrizione al predetto Fondo, ai fini del trattamento integrativo di quiescenza, sono computabili anche le maggiorazioni di anzianità e le facilitazioni previste, ai fini pensionabili, per il personale scolastico statale.

 

     Art. 10.

     Il personale scolastico di cui all'articolo 6 può richiedere, ai sensi di quanto previsto in materia dalle vigenti norme statali, il riscatto da computarsi sull'importo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda, dei servizi di ruolo e non di ruolo resi dal 5-1-1947 al 31-12-1967 ai fini della pensionabilità della indennità regionale prevista dalla presente legge.

 

     Art. 11.

     In caso di trasferimento in servizio presso Scuole Elementari site fuori della Valle d'Aosta, il personale scolastico di cui all'articolo 6 conserva, ai fini della liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza, i diritti maturati in rapporto al servizio prestato presso le Scuole Elementari della Regione; il trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà liquidato, a domanda, all'atto della cessazione definitiva dal servizio.

 

     Art. 12.

     In sede di liquidazione della indennità regionale prevista dalla presente legge sarà mensilmente operata, a decorrere dal primo gennaio 1968, una trattenuta diretta nella misura del 15 percento [1] della quota dell'80 percento dell'importo lordo mensile dell'indennità stessa.

     Le somme derivanti dalle trattenute operate sulla predetta indennità saranno versate sul Fondo di Previdenza previsto dalla presente legge.

     La Regione verserà, dal 1 gennaio 1968, sul predetto Fondo di Previdenza contributi integrativi regionali commisurati al 30 percento [1] della quota dell'80 percento dell'importo lordo dell'indennità regionale corrisposta agli Insegnanti Elementari.

 

     Art. 13.

     Le spese derivanti a carico della Regione dai contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, previste in complessive annue massime Lire diciotto milioni, graveranno sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1968 e per gli anni seguenti corrispondente all'apposito sottoriportato capitolo di spesa n. 357 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, che già presenta la disponibilità necessaria per assicurare la copertura della spesa di cui si tratta (Cap. 357: "Indennità mensili per ore supplementari di studio e di insegnamento della lingua francese").

 

     Art. 14.

     Per la gestione delle somme e dei saldi di gestione versati sul Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo regionale di quiescenza al personale insegnante delle Scuole Elementari, saranno iscritti fra le contabilità speciali della Parte Entrata e della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 i due nuovi capitoli n. 129 della Parte Entrata e n. 84 della Parte Spesa, con lo stanziamento annuo di Lire ventisette milioni e con la denominazione: "Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale agli Insegnanti Elementari", nonché per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio con stanziamento a pareggio.

 

     Art. 15.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Importo già modificato dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 1980, n. 31, successivamente così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1988, n. 64.

[1] Importo già modificato dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 1980, n. 31, successivamente così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1988, n. 64.