§ 4.15.79 - Legge regionale 22 novembre 1988, n. 64.
Nuova misura dell'indennità regionale corrisposta al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:22/11/1988
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche ed [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'importo delle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. [...]
Art. 3.      1. Oltre al contributo di cui al secondo comma del precedente articolo 2, a decorrere dall'esercizio 1988 la Regione provvederà, mediante l'erogazione di contributi integrativi, alla copertura [...]
Art. 4.      1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive lire 352.930.000 per l'anno 1988 ed in annue lire 1.789.500.000 a decorrere dall'anno 1989, graveranno sui [...]
Art. 5.      1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede per l'anno 1988:
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.15.79 - Legge regionale 22 novembre 1988, n. 64.

Nuova misura dell'indennità regionale corrisposta al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

(B.U. 9 dicembre 1988, n. 28, S.S. 21 dicembre 1988, n. 3).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne e elementari della Regione, è corrisposto nella misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento [1].

     2. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il trattamento in godimento è maggiorato del 32 per cento con la stessa decorrenza prevista dal precedente comma.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'importo delle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 13,50 al 15 per cento.

     2. Con la stessa decorrenza l'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma del citato articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 27 al 30 per cento.

     3. Con la stessa decorrenza la trattenuta a favore del fondo di previdenza, istituita dall'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è fissata nella misura del 5 per cento.

 

     Art. 3.

     1. Oltre al contributo di cui al secondo comma del precedente articolo 2, a decorrere dall'esercizio 1988 la Regione provvederà, mediante l'erogazione di contributi integrativi, alla copertura delle maggiori spese derivanti alla gestione del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, in applicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive lire 352.930.000 per l'anno 1988 ed in annue lire 1.789.500.000 a decorrere dall'anno 1989, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi:

     - cap. 43000, per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 1, lire 192.920.000 per l'anno 1988 e annue lire 987.830.000 per gli esercizi successivi;

     - cap. 43005, per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2, lire 42.260.000 per l'anno 1988 e annue lire 283.670.000 per gli esercizi successivi;

     - cap. 43020 (di nuova istituzione), per l'applicazione dell'articolo 3, lire 42.000.000 per l'anno 1988 e annue lire 190.000.000 per gli esercizi successivi; a decorrere dall'esercizio 1989 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di bilancio;

     - cap. 53500, per l'applicazione del secondo comma dell'articolo 1, lire 75.750.000 per l'anno 1988 ed annue lire 328.000.000 per gli esercizi successivi. Le relative entrate derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3 sono iscritte al capitolo 13100 della parte entrate del bilancio della Regione.

 

     Art. 5.

     1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede per l'anno 1988:

     - Quanto a lire 277.180.000 mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate al capitolo 300 della parte Entrate del bilancio di previsione per il corrente anno, derivanti dalla tassa di concessione della casa da gioco di Saint - Vincent.

     - Quanto a lire 75.750.000 mediante iscrizione di corrispondente maggiore entrata al capitolo 13100 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

     - per gli anni 1989 e 1990

     - quanto a lire 2.923.000.000 mediante utilizzo per corrispondente importo delle risorse disponibili al programma 3.2 " altri oneri non ripartibili " iscritto al bilancio pluriennale " 1988- 1990 " quanto a lire 656.000.000 mediante accertamenti di corrispondenti maggiori entrate sul tit. VI. Entrate per contabilità speciali. Cat. 2 - 1 " contabilità speciale " del bilancio pluriennale "1988-1990".

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazioni in aumento:

     cap. 300 " Tassa di concessione della casa da gioco di Saint - Vincent "

     L. 277.180.000

     cap. 13100 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne e elementari "

     L. 75.750.000

     Totale variazioni in aumento L. 352.930.000

     PARTE SPESA

     Variazioni in aumento

     cap. 43000 " Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione. Stipendi ed altri assegni fissi "

     L. 192.920.000

     cap. 43005 " Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione. Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi "

     L. 42.260.000

     2.4 Promozione sociale

     2.2.4.01. Istruzione e cultura, personale scolastico

     cap. 43020 (di nuova istituzione)

     Codificazione 1.1.1.3.01.06.04.07

     "Contributo regionale integrativo del fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla LR 2 febbraio 1968, n. 1 (LR n. 64 del 22 novembre 1988 articolo 3) " L. 42.000.000

     cap. 52500 " Gestione fondi per il trattamento integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari "

     L. 75.750.000

     Totale variazioni in aumento L. 352.930.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 6 ottobre 2004, n. 22.