§ 2.5.12 - Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69.
Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:25/10/1982
Numero:69


Sommario
Art. 10 bis. 
Art. 11.      L'onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000 per l'esercizio 1983 e in Lire 302.000.000 per l'esercizio 1984, graverà sui [...]
Art. 12.      Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 2.5.12 - Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69.

Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

 

     Artt. 1. - 10.

     (Omissis) [1].

 

Art. 10 bis. [2]

     Il Presidente del Consiglio, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, è autorizzato a stipulare accordi con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulle autostrade.

 

     Art. 11.

     L'onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000 per l'esercizio 1983 e in Lire 302.000.000 per l'esercizio 1984, graverà sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti ai capitoli 20000, 20250 e 20300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

     La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

     A decorrere dall'esercizio 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa dei relativi bilanci.

 

     Art. 12.

     Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     Variazioni in aumento

     Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

     Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali. anno 1983 L. 300.000.000

     anno 1984 L. 302.000.000

     Totale in aumento L. 602.000.000

     Parte Spesa

     Variazioni in aumento

     1.1. - Organi della Regione

     1.1.1. - Consiglio regionale

     anno 1983 L. 297.000.000

     anno 1984 L. 298.000.000

     Totale L. 595.000.000

     1.1.2. - Giunta regionale e suo Presidente anno 1983 L. 3.000.000

     anno 1984 L. 4.000.000

     Totale L. 7.000.000

     Totale in aumento L. 602.000.000

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, e successivamente così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1989, n. 12.