§ 2.5.16 - Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 12.
Modifica dell'articolo 10 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, modificata con legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:24/01/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per l'applicazione della presente legge è previsto un maggior onere annuo di lire 10.000.000 a partire dal 1989.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.5.16 - Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 12.

Modifica dell'articolo 10 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, modificata con legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.

(B.U. 31 gennaio 1989, n. 6).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Per l'applicazione della presente legge è previsto un maggior onere annuo di lire 10.000.000 a partire dal 1989.

     2. Il maggior onere di cui al precedente comma graverà sul capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 20030 (" Spese per indennità di missione ai componenti del Consiglio regionale ") del bilancio di previsione per l'anno 1988.

     3. La copertura dell'onere è assicurata, per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo per lire 20.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale, del bilancio pluriennale della Regione 1988-1990.

     4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 10 bis della L.R. 25 ottobre 1982, n. 69.