§ 2.18.129 - L.R. 24 maggio 2007, n. 9.
Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/05/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/2002)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/2002)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 12/2002)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 12/2002)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/2002)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 24 della l.r. 12/2002)
Art. 9.  (Modificazioni agli articoli 25 e 29 della l.r. 12/2002)
Art. 10.  (Disposizioni di coordinamento)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie)
Art. 12.  (Disposizioni finali)


§ 2.18.129 - L.R. 24 maggio 2007, n. 9.

Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 8 luglio 2002, n. 12.

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) [1]

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è sostituito dal seguente:

"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e a quello professionista dell'area tecnico-operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

 

2. Al comma 10bis dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, le parole: "i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali" sono sostituite dalle seguenti: "gli ispettori forestali, i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali".

 

3. Al comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 45/1995, dopo le parole: "di Capo dell'Osservatorio economico e sociale," sono inserite le seguenti: "di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta,".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), è inserito il seguente:

 

"4bis. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa del Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il Comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali circa i risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti.".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta è inquadrato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"1bis. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente che assume la qualifica di Comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o di impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto da altro dirigente, che assume la denominazione di Vicecomandante del Corpo forestale. Il Comandante, in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline giuridico-economiche o agrario-forestali, e il Vicecomandante del Corpo forestale sono nominati ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della l.r. 45/1995. Il conferimento dell'incarico di Comandante o Vicecomandante del Corpo forestale ad un dipendente dell'Amministrazione regionale o di altro ente del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.".

 

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della l.r. 12/2002, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"1ter. Nell'esercizio dei suoi compiti, il Comandante del Corpo forestale è coadiuvato, oltre che dal Vicecomandante, dai funzionari forestali, che assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il restante personale.".

 

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, tenuto conto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo forestale si compone di una sede centrale, suddivisa in strutture tecniche ed amministrative, e di stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale ed organico sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal Comandante del Corpo forestale, sentite le amministrazioni degli enti locali territorialmente interessati.".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/2002)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2002 è sostituita dalla seguente:

 

"a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo del Comandante e del Vicecomandante, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali;".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

 

a) il Comandante e il Vicecomandante del Corpo forestale;

 

b) i funzionari forestali;

 

c) gli ispettori forestali;

 

d) i sovrintendenti forestali.".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere.".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 12/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2002, è aggiunto il seguente:

 

"1bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il personale dell'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere è assegnato all'area amministrativo-contabile o trasferito agli organici del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della l.r. 45/1995.".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal Comandante del Corpo forestale, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti con regolamento regionale e delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.".

 

2. Il comma 1bis dell'articolo 11 della l.r. 12/2002 e il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, sono abrogati.

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 24 della l.r. 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 12/2002, dopo le parole: "e le caratteristiche del distintivo di grado" sono inserite le seguenti: ", che tengono conto dell'anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di appartenenza,".

 

     Art. 9. (Modificazioni agli articoli 25 e 29 della l.r. 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 e al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 12/2002, dopo le parole: "personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e al personale addetto alle mansioni di armiere,".

 

     Art. 10. (Disposizioni di coordinamento)

1. Nella l.r. 12/2002, le parole: "dirigente competente" o "dirigente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante del Corpo forestale".

 

2. Nella l.r. 12/2002, le parole: "marescialli forestali", "brigadieri forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ispettori forestali", "sovrintendenti forestali" e "agenti forestali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie)

1. Sino alla nomina del Comandante e del Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1bis, della l.r. 12/2002, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, restano prorogati nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti del Corpo forestale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Disposizioni finali)

1. All'adozione del regolamento regionale recante la disciplina di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 12/2002, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.