§ 1.7.5 - L.R. 13 novembre 2002, n. 21.
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 21. (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.7 minoranze etniche
Data:13/11/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’articolo 3).
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 3 bis).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 3 ter).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 3 quater).
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 6).
Art. 6.  (Modificazione all’articolo 7).
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 9).
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 27).
Art. 9.  (Modificazione all’articolo 33).
Art. 10.  (Modificazione all’articolo 51).
Art. 11.  (Inserimento del Titolo V bis).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 60).
Art. 13.  (Disposizioni di coordinamento).
Art. 14.  (Disposizione finanziaria).
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 2).
Art. 17.  (Modificazione dell’articolo 4).


§ 1.7.5 - L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 21. (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).

(B.U. 19 novembre 2002, n. 50).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

 

Art. 1. (Modificazione all’articolo 3).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), le parole «da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un Comune della Regione» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis).

     1. Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 3 ter).

     1. Dopo l’articolo 3 bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 3 quater).

     1. Dopo l’articolo 3 ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 6).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. [Il comma 9 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [1].

 

     Art. 6. (Modificazione all’articolo 7).

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 le parole «da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente» sono sostituite dalle seguenti

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 9).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 27).

     1. L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modificazione all’articolo 33).

     1. Il comma 1 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modificazione all’articolo 51). [2]

     [1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 11. (Inserimento del Titolo V bis).

     1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 60).

     1. L’articolo 60 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Disposizioni di coordinamento).

     1. Le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

     2. Le parole «Presidenza della Giunta regionale», ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidenza della Regione».

     3. [Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al «Pretore» o alla «Pretura» deve intendersi effettuato al «Tribunale ordinario»] [3].

     4. [Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti] [4].

     5. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 3/1993 le parole «al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     6. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 3/1993 le parole «comma nove, lettera a)» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Disposizione finanziaria).

     1 La spesa derivante dall’applicazione della presente legge, valutata in annui euro 15.000, grava sull’obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del Consiglio regionale) ed alla copertura dell’onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

 

     Art. 15. (Abrogazione).

     1. Il comma 1 dell’articolo 62 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 2).

     1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Modificazione dell’articolo 4).

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[4] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.