§ 2.12.26 - L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.
Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:03/01/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 21)
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 81 bis)
Art. 3.  (Modificazioni all’articolo 95)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 113)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 113 bis)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 113 ter)
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 114)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 115)
Art. 9.  (Associazione dei Comuni per l’organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato)
Art. 10.  (Disposizioni transitorie)


§ 2.12.26 - L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico integrato).

(B.U. 17 gennaio 2006, n. 3).

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 21)

     1. All’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta), come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera f) del comma 2, le parole: «e delle istituzioni» sono soppresse;

     b) dopo la lettera i) del comma 2, è inserita la seguente:

     «i bis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione;»;

     c) la lettera e) del comma 3 è abrogata.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 81 bis)

     1. Al comma 3 dell’articolo 81 bis della l.r. 54/1998, come inserito dall’articolo 46 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), le parole: «e delle istituzioni» sono soppresse;

     b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione;».

 

     Art. 3. (Modificazioni all’articolo 95)

     1. Al comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 57 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione;»;

     b) alla lettera f), le parole: «e delle istituzioni» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 113)

     1. L’articolo 113 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 60 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:

     «Art. 113. (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

     1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.

     2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;

     b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell’ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;

     c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;

     d) garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.

     3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall’attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.

     4. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l’erogazione del servizio:

     a) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113 ter, comma 1;

     b) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all’articolo 113 ter, comma 2;

     c) ad imprese idonee, individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.

     5. Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all’affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell’ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.

     6. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall’articolo 113 bis.

     7. Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:

     a) le attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto;

     b) le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall’ente locale o dall’Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi;

     c) gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

     d) le modalità di vigilanza e di controllo sull’esecuzione del contratto;

     e) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni;

     f) il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;

     g) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all’erogazione stessa;

     h) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;

     i) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;

     j) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;

     k) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell’utente;

     l) le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     8. I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).

     9. Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all’ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.».

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 113 bis)

     1. Dopo l’articolo 113 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 4, è inserito il seguente:

     «Art. 113 bis. (Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)

     1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all’articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:

     a) gestione diretta attraverso le proprie strutture organizzative;

     b) affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;

     c) affidamento diretto alle aziende speciali di cui all’articolo 114;

     d) affidamento diretto alle istituzioni di cui all’articolo 115;

     e) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113 ter, comma 1;

     f) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all’articolo 113 ter, comma 2;

     g) direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.

     2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all’erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.

     3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell’utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L’indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell’altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Comunità montane, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l’indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell’altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell’ambito territoriale di riferimento.

     4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.

     5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell’atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all’articolo 113, comma 7.».

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 113 ter)

     1. Dopo l’articolo 113 bis della l.r. 54/1998, come introdotto dall’articolo 5, è inserito il seguente:

     «Art. 113 ter. (Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali)

     1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.

     2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall’ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l’espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.».

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 114)

     1. Il comma 1 dell’articolo 114 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 61 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:

     «1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall’organo rappresentativo dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l’organizzazione e l’attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell’azienda.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Sono organi dell’azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell’azienda prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni.».

     3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

     «a) approva il piano-programma, inteso come strumento programmatorio generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall’azienda, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l’ente locale o l’Associazione dei Comuni e l’azienda;».

     4. Il comma 5 dell’articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «5. Lo statuto può prevedere che l’azienda estenda la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.».

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 115)

     1. L’articolo 115 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 62 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:

     «Art. 115. (Istituzioni)

     1. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni per l’esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.

     2. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni.

     3. L’istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

     4. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, l’ordinamento e il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni da cui essa dipende.

     5. L’organo di revisione dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’istituzione.».

 

     Art. 9. (Associazione dei Comuni per l’organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato)

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico integrato), è aggiunto il seguente:

     «3 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della l.r. 54/1998, il Consiglio delle Associazioni dei Comuni costituite ai fini dell’applicazione della presente legge è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto tra i componenti del Consiglio o della Giunta comunale, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il cui numero di rappresentanti è determinato dall’accordo costitutivo di cui all’articolo 93 della l.r. 54/1998. Lo Statuto dell’Associazione può prevedere l’istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, nonché la possibilità di disporre di personale proprio.».

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie)

     1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni che trasformano le aziende speciali in società per azioni applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

     2. Salvo il caso in cui le discipline di settore dispongano un diverso periodo di transizione, gli affidamenti concessi con procedure diverse dall’evidenza pubblica o con modalità diverse da quelle di cui agli articoli 113, comma 4, e 113 bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dalla presente legge, cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006.