§ 2.18.114 - Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57.
Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/12/1998
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Variazioni di bilancio).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.18.114 - Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57.

Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione.

(B.U. 12 gennaio 1999, n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, sulla base di quanto disposto dai commi 10 e 11 dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000) ed in attuazione del Testo concordato tra le Organizzazioni Sindacali e l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la regolamentazione del fondo di previdenza complementare integrativa dei dipendenti regionali, riconosce al "Fondo cessazione servizio" un credito pari ai diritti maturati dai dipendenti al 31 dicembre 1997, maggiorati del tasso di rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo valutato in lire 120 miliardi.

 

     Art. 2. (Modalità).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al "Fondo cessazione servizio" l'importo dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, istituiti con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e, relativamente al personale della Casa da gioco di Saint-Vincent, con deliberazione del Consiglio regionale n. 335 del 24 novembre 1967 (Norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint- Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi), sulla base di un piano di rientro che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari al tasso annuo di rendimento del T.F.R. dell'anno di riferimento.

     2. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 20 miliardi annui per il 1998, 1999 e 2000 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo da estinguere entro l'anno 2003.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere di lire 120 miliardi derivante dalla presente legge grava sul capitolo di nuova istituzione 39050 (Trasferimento al Fondo cessazione servizio dell'importo dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997).

     2. Alla copertura dell'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

     3. Alla copertura dell'onere di lire 20 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000 si provvede:

     a) quanto a lire 19 miliardi 100 milioni mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione 1998/2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997);

     b) quanto a lire 900 milioni mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione 1998/2000 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.1 (Attuazione del piano territoriale paesistico) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

     4. A decorrere dall'anno 2001 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge di bilancio.

 

     Art. 4. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

 

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

     anno 1998 lire 20.000.000.000

     anno 1999 lire 19.100.000.000

     anno 2000 lire 19.100.000.000

 

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     anno 1999 lire 900.000.000

     anno 2000 lire 900.000.000;

 

b) in aumento:

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.6.2.1.1.1.

cap. 39050 (di nuova istituzione)

"Trasferimento al Fondo cessazione servizio dell'importo dei trattamenti di

fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997"

     anno 1998 lire 20.000.000.000

     anno 1999 lire 20.000.000.000

     anno 2000 lire 20.000.000.000.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.