§ 2.6.7 - Legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:05/11/1976
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Organi collegiali.
Art. 2.  Circoli didattici e istituti scolastici.
Art. 3.  Consiglio di interclasse e di classe.
Art. 4.  Collegio dei docenti.
Art. 5.  Consiglio di circolo o di istituto e Giunta esecutiva.
Art. 6.  Consiglio di disciplina degli alunni.
Art. 7.  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Art. 8.  Attribuzione degli organi collegiali di circolo o di istituto.
Art. 9.  Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
Art. 10.  Elezioni.
Art. 11.  Surroga dei membri cessati.
Art. 12.  Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.
Art. 13.  Svolgimento delle elezioni.
Art. 14.  Autonomia amministrativa.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Pubblicità delle sedute e degli atti.
Art. 17.  Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.
Art. 18.  Decadenza.
Art. 19.  Diritto di assemblea.
Art. 20.  Assemblee studentesche.
Art. 21.  Funzionamento delle assemblee studentesche.
Art. 22.  Assemblee dei genitori.
Art. 23.  Organi collegiali dell'Istituto professionale regionale.
Art. 24.  Proroga degli organi in carica.
Art. 25.  Gratuità della partecipazione agli organi collegiali.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.      La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.6.7 - Legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

(B.U. 25 novembre 1976, n. 12).

CAPO I

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

 

Art. 1. Organi collegiali.

     Nella Valle d'Aosta, in analogia con il restante territorio nazionale, sono istituiti, a livello di circolo e di istituto, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 2. Circoli didattici e istituti scolastici. [1]

 

     Art. 3. Consiglio di interclasse e di classe.

     Il consiglio di interclasse nella scuola elementare è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo e dello stesso plesso, secondo le esigenze di volta in volta accertate. Il consiglio di classe nella scuola secondaria e artistica è formato dai docenti di ogni singola classe.

     Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

     a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

     b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

     c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

     d) nei corsi serali per lavoratori studenti tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

     I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

     Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

     Nella scuola secondaria ed artistica le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

 

     Art. 4. Collegio dei docenti.

     Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

     Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

     Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del secondo comma, lettera g) dell'articolo 4 del DPR 31 maggio 1974, n. 416.

 

     Art. 5. Consiglio di circolo o di istituto e Giunta esecutiva.

     Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

     Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

     Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 6 del DPR 31 maggio 1974, n. 416.

     I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.

     Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico - pedagogici e di orientamento.

     Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

     Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

     Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

     Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di un'unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

     Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti o designati.

     Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

     Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

     Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

     Art. 6. Consiglio di disciplina degli alunni. [2]

 

     Art. 7. Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

     Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

     Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

     I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

     La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

     Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

     Il comitato dura in carica un anno scolastico.

     Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

 

     Art. 8. Attribuzione degli organi collegiali di circolo o di istituto.

     Le attribuzioni degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono le stesse indicate dal DPR 31 maggio 1974, n. 416 per i corrispondenti organi istituiti nel restante territorio nazionale e quelle ad essi demandate da leggi statali e regionali.

CAPO II

Norme comuni

 

     Art. 9. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

     L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente legge spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

     Appartengono al collegio dei docenti tutti gli insegnanti in servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, siano essi di ruolo o non di ruolo con incarico a tempo indeterminato o annuale o con supplenza temporanea di durata annuale, compresi gli insegnanti tecnico - pratici e gli insegnanti di religione.

     I docenti non di ruolo con supplenza saltuaria, che prestano servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, fanno parte del collegio dei docenti limitatamente alla durata della supplenza.

     I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Essi esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio [3].

     Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di disciplina degli alunni, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e nel consiglio di circolo o di istituto, nonché dei docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico, si tiene conto dei seguenti criteri:

     a) i docenti di ruolo e i docenti incaricati a tempo indeterminato esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata [4];

     b) i docenti non di ruolo con incarico annuale ed i supplenti il cui rapporto d'impiego ha una durata presunta non inferiore a 180 giorni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo soltanto per l'elezione degli organi collegiali di durata annuale [4];

     c) i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non esercitano l'elettorato attivo e passivo per alcun organo.

     L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore ed artistica, qualunque sia la loro età.

     L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'articolo 348 cc [5].

 

     Art. 10. Elezioni.

     Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

     Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

     Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

     Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

     Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

     Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

     Il voto è personale, libero e segreto.

 

     Art. 11. Surroga dei membri cessati.

     Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

     In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

 

     Art. 12. Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.

     I consigli di disciplina degli alunni [6], i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

     I consigli di circolo o di istituto sono nominati con decreto del Sovraintendente agli studi.

 

     Art. 13. Svolgimento delle elezioni.

     Le elezioni degli organi collegiali di circolo e di istituto si svolgono, di regola, in concomitanza con quelle indette nel restante territorio nazionale. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione della presente legge, sono stabilite con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale in particolare per:

     a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

     b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

     c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

     d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

     e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

     f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

     g) la proclamazione degli eletti;

     h) la convocazione dell'organo;

     i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

     Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

     Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgono in giorno lavorativo entro il primo mese dell'anno scolastico con procedura semplificata. Per le altre elezioni le votazioni hanno luogo in un unico giorno non lavorativo.

 

     Art. 14. Autonomia amministrativa.

     I consigli di circolo o d'istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo [7].

     L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o d'istituto rende il conto consuntivo annuale.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 15. Vigilanza.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o d'istituto, il Sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 16. Pubblicità delle sedute e degli atti.

     Le sedute del consiglio di circolo o istituto sono pubbliche, salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

     Il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso del pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni.

     La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.

     Il preside, quando lo ritenga opportuno e anche su richiesta dei rappresentanti delle singole componenti, può autorizzare la presenza dei genitori e degli alunni della classe alle riunioni del consiglio di classe, tranne nei casi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della presente legge.

     Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

     Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

 

     Art. 17. Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.

     L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

     Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e d'istituto, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 

     Art. 18. Decadenza.

     I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente articolo 11.

CAPO III

Assemblee degli studenti e dei genitori

 

     Art. 19. Diritto di assemblea.

     Gli studenti della scuola superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

     Art. 20. Assemblee studentesche.

     Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

     Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.

     In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di corso.

     I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente e può esprimere un comitato esecutivo. Per eventuali riunioni del comitato studentesco e del comitato esecutivo potranno essere utilizzate le ore destinate all'assemblea d'istituto in caso di mancata utilizzazione di esse o due ore mensili.

     E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata scolastica e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

     A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

     Al fine di promuovere forme di coordinamento tra le singole scuole e per la trattazione di temi specifici e comuni è consentito lo svolgimento, durante le ore di lezione, di riunioni di rappresentanze studentesche degli istituti secondari superiori della Regione. A tal fine il comitato studentesco delegherà propri rappresentanti, in numero non superiore a tre, comunicando previamente al preside i nominativi, il giorno e l'ora della riunione. Per tali riunioni potranno essere utilizzate non più di tre ore al mese.

     Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti, rispettivamente della classe o dell'istituto, che lo desiderino.

 

     Art. 21. Funzionamento delle assemblee studentesche.

     L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

     L'assemblea d'istituto è convocata dal presidente del comitato studentesco su richiesta della maggioranza del comitato stesso o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

     La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco e il presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

     Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

     Art. 22. Assemblee dei genitori.

     Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

     I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe o d'interclasse costituiscono il comitato dei genitori del circolo o dell'istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente.

     Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

     Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe. L'assemblea di istituto è convocata per iniziativa del presidente del comitato dei genitori anche su richiesta della maggioranza del comitato stesso, oppure dal 10 per cento dei genitori degli alunni iscritti; in mancanza d'iniziativa da parte dei soggetti suindicati, l'assemblea d'istituto può essere convocata dai genitori eletti nel consiglio d'istituto o di circolo oppure dal preside o direttore didattico.

     Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, convoca o autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

     L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

     In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di plesso o di corso.

     All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

CAPO IV

Norme particolari e transitorie

 

     Art. 23. Organi collegiali dell'Istituto professionale regionale.

     Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'Istituto professionale regionale, si svolgeranno distinte elezioni per gli organi collegiali a livello di istituto nella sede centrale e in ciascuna delle scuole coordinate, in considerazione delle diverse esigenze ambientali delle singole unità scolastiche.

     Presso ogni singola scuola coordinata saranno costituiti distinti organi collegiali, con le stesse attribuzioni di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 416.

     Nell'ambito delle rispettive scuole coordinate, i direttori delle medesime eserciteranno le funzioni attribuite ai presidi ai sensi della presente legge.

 

     Art. 24. Proroga degli organi in carica.

     Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, gli organi collegiali attualmente esistenti restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti fino alla scadenza del mandato.

 

     Art. 25. Gratuità della partecipazione agli organi collegiali.

     La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è gratuita.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in Lire trecento milioni per l'esercizio 1976 e in Lire cinquecento milioni per ciascuno dei successivi esercizi finanziari, graverà sul capitolo 638 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 300 milioni, prevista per l'anno 1976, è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte Entrate del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976; il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 500 milioni per gli esercizi 1977 e successivi sarà assicurato dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione stessa per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento:

     Cap. 16 - Proventi della Casa da gioco di Saint Vincent L. 300.000.000

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento:

     Cap. 638 - Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ( DPR 31 maggio 1974, n. 416) L. 300.000.000

 

     Art. 27.

     La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal primo ottobre 1976.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 1977, n. 67.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 1977, n. 55.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 1977, n. 55.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 1977, n. 55.

[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 1977, n. 55.

[6] Le disposizioni relative al Consiglio di disciplina degli alunni sono state abrogate dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 1977, n. 67.

[7] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[9] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1996, n. 36 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.