| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 2. organizzazione regionale | 
| Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali | 
| Data: | 23/11/1977 | 
| Numero: | 67 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. [...] | 
| Art. 3. Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e il consiglio scolastico distrettuale [...] | 
| Art. 4. Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, [...] | 
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] | 
§ 2.6.9 - Legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.
Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.
(B.U. 9 dicembre 1977, n. 11).
     Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della 
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
     Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della 
     Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della