§ 3.2.26 - Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15.
Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:04/03/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di [...]
Art. 2.      1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza
Art. 5.      1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
Art. 6.  (Disposizioni sulla pubblicazione della legge).
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.2.26 - Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15.

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.

(B.U. 30 marzo 1988, n. 7 – S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica [1].

     2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

     3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

     4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze [2].

     5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

     5 bis. Entro il 31 dicembre 2006 devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti [3].

     5 ter. È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti [4].

 

     Art. 2.

     1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

     2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto " Corrado Gex " di Saint-Christophe.

     3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti [5].

     4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

     5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

     6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

     6 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A [6].

 

     Art. 3. [7]

     1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

     2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

     a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

     b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il contenimento del rumore;

     c) i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

     d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

     e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

     3. L’attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00 [8].

     4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

     5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.

     6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio. La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo [9].

     7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.

 

     Art. 4.

     1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 5.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     - da lire 6.000.000 a Lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

     - da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

     - da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.

     2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. E' abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

 

     Art. 6. (Disposizioni sulla pubblicazione della legge). [10]

     1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l'informazione ai piloti.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato [11]

(Omissis)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

[2] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui al presente comma è stato prorogato dall’art. 49 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[4] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

[8] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

[11] Allegato modificato dalla D.G.R. 3 febbraio 2003, n. 338.