§ 67.1.29 - Legge 2 aprile 1968, n. 518.
Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:02/04/1968
Numero:518


Sommario
Art. unico.      In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano [...]


§ 67.1.29 - Legge 2 aprile 1968, n. 518.

Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

(G.U. 6 maggio 1968, n. 114)

 

 

     Art. unico.

     In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.

     Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.