§ 3.2.62 - D.G.R. 3 febbraio 2003, n. 338.
Approvazione e modifica all’allegato A) della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 e successive modificazioni recante la «Disciplina delle attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:03/02/2003
Numero:338

§ 3.2.62 - D.G.R. 3 febbraio 2003, n. 338.

Approvazione e modifica all’allegato A) della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 e successive modificazioni recante la «Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale», limitatamente al comprensorio n. 6 di VALTOURNENCHE, per le nuove aviosuperfici «Testa Grigia» e «Singlin di Sopra».

(B.U. 4 marzo 2003, n. 9).

 

     LA GIUNTA REGIONALE

     Omissis

     delibera

     1) di modificare l’allegato A) della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 e successive modificazioni recante la «Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale», limitatamente al comprensorio n. 6 di VALOTURNENCHE, mediante l’inserimento delle seguenti due nuove aviosuperfici:

     - una nuova aviosuperficie di atterraggio in località Testa Grigia (Plateau Rosa);

     - una nuova aviosuperficie di recupero in località Singlin di Sopra;

     2) di stabilire che in sede di convenzione tra il Comune e la Società gerente il servizio di eliski, siano recepite le seguenti condizioni:

     - tenuto conto che le linee di sorvolo Motte de Plete – Testa Grigia e Mont Rosetta – Testa Grigia, così come riportate in cartografia, interessano una porzione di territorio inserita ai margini nord-occidentali del Sito di Importanza Comunitaria IT1204220 «Ambienti glaciali del Monte Rosa», istituito ai sensi della Direttiva 43/92/CE, si chiede, se possibile, di evitare il sorvolo di tale area o, in caso contrario, di attenersi rigorosamente alla linea di volo indicata;

     - si ribadisce le priorità per l’utilizzo dell’aviosuperficie di Singlin di Sopra degli interventi di protezione civile;

     - sono fatte salve eventuali future disposizioni derivanti dalla cartografia degli ambiti inedificabili in corso di elaborazione;

     - la convenzione dovrà specificare per l’area di atterraggio Testa Grigia gli accorgimenti necessari per evitare interferenze dell’attività di eliski con le parti mobili e le strutture fisse dell’impianto di risalita esistente in loco;

     3) di disporre che la cartografia presentata dal Comune di VALTOURNENCHE sia trasmessa in n. 10 copie al Servizio Gestione e Qualità dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, che provvederà ad inviarle alle strutture convocate in sede di Conferenza dei Servizi;

     4) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.