§ 3.2.18 - Legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.
Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:21/07/1986
Numero:33

§ 3.2.18 - Legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.

(B.U. 25 luglio 1986, n. 19, S.S. 5 agosto 1986, n. 1).

 

(Abrogata dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15).