§ 4.7.19 - Legge regionale 1 luglio 1991, n. 21.
Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:01/07/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione di categoria di immobili da considerare documento storico.
Art. 3.  Parere della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.
Art. 4.  Richiesta di autorizzazione o concessione edilizia per interventi su fabbricati costruiti anteriormente al 1945.
Art. 5.  Censimento del patrimonio storico di architettura minore.
Art. 6.  Istituzione e compiti del Comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore.
Art. 7.  Corsi professionali di formazione per rilevatori dell'architettura storica minore.
Art. 8.  Attestato di qualifica.
Art. 9.  Finanziamento.
Art. 10.  Variazioni di bilancio.


§ 4.7.19 - Legge regionale 1 luglio 1991, n. 21.

Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta.

(B.U. 9 luglio 1991, n. 30).

 

CAPO I

Tutela del patrimonio storico di architettura minore

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Valle d'Aosta, riconoscendo il patrimonio storico di architettura minore come parte integrante del paesaggio e testimonianza materiale della propria storia, ne promuove un'azione coordinata di conoscenza e tutela e ne favorisce il recupero nel rispetto dei valori storici.

     2. Con la definizione di architettura minore si intendono sia edifici, o complessi di edifici, sia manufatti di qualsivoglia tipo quale strade, ponti, opere idrauliche, colture, terrazzamenti, edifici per la produzione e simili, che rivestano importante interesse dal punto di vista della documentazione sul passato storico della Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. Istituzione di categoria di immobili da considerare documento storico.

     1. Ai fini della tutela del patrimonio storico di architettura minore, è istituita la categoria regionale degli immobili da considerare documento storico.

     2. Gli immobili da considerare documento storico sono indicati in appositi elenchi redatti a cura della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali in base al censimento di cui al Capo II della presente legge ed in base alle segnalazioni di Comuni, di Comunità montane e di proprietari di immobili e di manufatti. Gli elenchi, corredati di planimetrie catastali, previo parere favorevole della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali", sono inviati ai Comuni competenti per territorio, affinché questi ne tengano conto per la valorizzazione degli immobili stessi e ne diano notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio per la durata di sessanta giorni.

     3. I Comuni sono tenuti a conservare una copia degli elenchi di cui al comma due presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione.

 

     Art. 3. Parere della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

     1. Per qualsiasi tipo di intervento, ad esclusione delle opere di ordinaria manutenzione, che si intenda realizzare sugli immobili compresi negli elenchi di cui al comma due dell'articolo 2 e che non siano soggetti, per effetto della normativa vigente, a parere vincolante della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali, il Comune è tenuto ad acquisire, prima del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, il parere consultivo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

     2. Il parere consultivo di cui al comma uno deve essere espresso dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; superato tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

 

     Art. 4. Richiesta di autorizzazione o concessione edilizia per interventi su fabbricati costruiti anteriormente al 1945.

     1. Riconoscendo potenzialmente di interesse storico gli edifici costruiti anteriormente al 1945, e al fine di conservarne la memoria, la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia volta alla demolizione o ristrutturazione degli stessi deve essere corredata da documentazione fotografica illustrante tutti i prospetti in vista. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa, insieme alla relativa individuazione catastale, al Servizio catalogo e documentazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

 

CAPO II

Censimento e catalogazione

 

     Art. 5. Censimento del patrimonio storico di architettura minore.

     1. Allo scopo di tutelare il patrimonio storico di architettura minore, la presente legge disciplina il censimento di villaggi rurali e insediamenti minori da attuarsi in un arco di tempo della durata di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una metodologia elaborata a cura del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali [1].

     2. L'attività di censimento è attuata a cura del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali. Essa consiste nella redazione di schede che documentano i singoli edifici e di cartografie storiche d'insieme.

     3. Le schede prodotte tramite l'attività di censimento sono messe a disposizione dei Comuni, quale strumento per la redazione di piani urbanistici di dettaglio, e dei privati, proprietari degli immobili stessi, per una più accurata salvaguardia dei valori storici nel caso di interventi di recupero edilizio.

     4. Per lo svolgimento dell'attività di censimento di cui al comma due possono essere affidati incarichi professionali, in relazione al piano generale di rilevamento e ai programmi annuali dei corsi professionali di cui all'articolo 7, a coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 8.

 

     Art. 6. Istituzione e compiti del Comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore.

     1. E' istituito un Comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore composto da:

     a) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;

     b) il direttore dei corsi professionali di cui all'articolo 7;

     c) il responsabile del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali;

     d) un rappresentante del BREL (Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique) nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione;

     e) un rappresentante dell'AHR (Archives historiques régionales) nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione;

     f) un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale nominato dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

     2. Il Comitato elegge, tra i suoi membri, un presidente.

     3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

     a) predisporre il piano generale di rilevamento;

     b) approvare i programmi annuali dei corsi professionali di cui all'articolo 7;

     c) nominare la commissione esaminatrice per la prova di ammissione ai corsi professionali di cui all'articolo 7 e per l'ammissione alla fase pratica dei corsi stessi;

     d) curare la pubblicazione dei risultati inerenti all'attività di censimento;

     e) promuovere il coordinamento delle azioni interessanti il patrimonio storico dell'architettura minore svolte dai diversi Assessorati della Regione, in particolare proporre alla Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, gli elenchi degli immobili o di complessi di immobili da considerare documento storico.

     4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente.

 

     Art. 7. Corsi professionali di formazione per rilevatori dell'architettura storica minore.

     1. L'attività di censimento è affiancata dallo svolgimento di appositi corsi professionali di formazione per rilevatori dell'architettura storica minore proposti dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali.

     2. Il direttore dei corsi è nominato dall'Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6.

     3. Il programma dei corsi professionali di cui al comma uno, nonché i requisiti per l'ammissione ai corsi stessi sono stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 6 in sede di approvazione dei programmi annuali dei corsi.

     4. I corsi professionali hanno durata annuale e sono suddivisi in una fase teorica ed in una fase pratica. Al termine della fase teorica, i partecipanti ritenuti idonei a seguito del superamento di una prova d'esame, condotta da una commissione esaminatrice nominata dal Comitato di cui all'art. 6, sono ammessi alla fase pratica.

     5. Le prove finali attestanti il superamento della fase pratica sono condotte da una commissione esaminatrice costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale come previsto dall'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, concernente "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta".

 

     Art. 8. Attestato di qualifica.

     1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 7, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito del superamento delle prove finali, la Regione rilascia un attestato di qualifica come previsto dall'articolo 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. La spesa per la campagna di censimento, prevista in annue lire 300.000.000 per l'anno 1991 graverà sul cap. 66100 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 e sui corrispettivi capitoli del futuri bilanci; il capitolo 66100 assume la seguente denominazione: "Spese per censimento e tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta".

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede per l'anno 1991 mediante prelievo della somma di lire 300.000.000 dal cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti" a valere sull'accantonamento definito "Architettura rurale (Area di intervento settoriale - Settore della cultura E. 4.9.)" previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991.

     3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 concernente " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta ".

 

     Art. 10. Variazioni di bilancio.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

     Parte spesa:

     In diminuzione

     Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti (E. 4.9. Architettura rurale " L. 300.000.000

     In aumento

     Cap. 66100 " Spese per censimento e tutela dell'architettura storica minore " L. 300.000.000

 

 

 


[1] Termine già prorogato dall’art. 44 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, dall’art. 38 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, dall’art. 41 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e così ulteriormente prorogato di tre anni dall’art. 41 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.