§ 2.8.127 - L.R. 1 agosto 2011, n. 21.
Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.8 credito
Data:01/08/2011
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Soggetti beneficiari)
Art. 3.  (Determinazione dei contributi)
Art. 4.  (Operazioni finanziabili)
Art. 5.  (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 6.  (Rinvio)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie)
Art. 8.  (Abrogazioni)
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie)


§ 2.8.127 - L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75.

(B.U. 16 agosto 2011, n. 34)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attività dei soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale, promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la Regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 24 agosto 1982, n. 43 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonché ai Confidi risultanti da future aggregazioni o fusioni dei medesimi, purché iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

 

2. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria vigente.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le imprese e i soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono, in qualità di socio, ai Confidi di cui all'articolo 1 e che abbiano effettuato una delle operazioni di cui all'articolo 4 avvalendosi di un finanziamento da parte di un intermediario finanziario.

 

     Art. 3. (Determinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi praticati dagli intermediari finanziari per il finanziamento di una delle operazioni di cui all'articolo 4 e consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post.

 

2. L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

 

3. L'entità del contributo non può comunque superare il 75 per cento del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee.

 

4. I contributi sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi.

 

     Art. 4. (Operazioni finanziabili)

1. Sono finanziabili mediante i contributi di cui all'articolo 3 le seguenti operazioni:

 

a) di investimento, intendendosi per tali le spese sostenute dai soggetti beneficiari per:

 

1) l'acquisto di beni immobili, compreso il terreno, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi;

 

2) l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, da destinare alle attività dei soggetti beneficiari;

 

3) l'acquisto e l'impianto di aziende, compreso l'avviamento, la promozione e la distribuzione di prodotti aziendali, nonché l'attività di ricerca e l'acquisto di brevetti;

 

b) finalizzate al consolidamento del debito a breve termine attraverso convenzioni con le banche. Tali convenzioni devono prevedere:

 

1) che i finanziamenti concessi a ciascun soggetto beneficiario non superino l'importo di 300.000 euro;

 

2) che la durata dell'ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 e i 180 mesi;

 

3) che il tasso applicato dalle banche ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singola banca convenzionata, maggiorato del 4 per cento;

 

4) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento;

 

c) finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento a fondi pensione a base territoriale regionale del trattamento di fine rapporto maturando;

 

d) di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring);

 

e) di investimento realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione dei contributi)

1. I Confidi, entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano alla struttura regionale competente in materia di rapporti con i Confidi, di seguito denominata struttura competente, l'elenco dei soggetti beneficiari che hanno fatto richiesta di contributo per l'anno in corso e la relativa stima complessiva.

 

2. I Confidi, entro il 30 settembre di ogni anno, inoltrano alla struttura competente il rendiconto contenente il riepilogo dei contributi, relativi all'anno solare precedente, da riconoscere ai soggetti beneficiari.

 

3. La struttura competente provvede a verificare, anche a campione, la destinazione dei contributi. A tal fine, richiede ai Confidi la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti beneficiari.

 

4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3, la struttura competente eroga i contributi ai Confidi che provvedono, entro 30 giorni dalla data dell'erogazione stessa, a dare disposizioni agli intermediari finanziari per la liquidazione ai soggetti beneficiari.

 

     Art. 6. (Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. I Confidi che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino ancora iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 385/1993, ma abbiano provveduto ad avviare le procedure per l'iscrizione al medesimo, sono autorizzati, fino all'anno 2012, a gestire i contributi previsti dalla presente legge.

 

2. Il comma 3 dell'articolo 3 si applica alle operazioni di credito sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

 

a) la legge regionale 27 novembre 1990, n. 75;

 

b) l'articolo 55 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

 

c) l'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;

 

d) l'articolo 27 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

 

e) l'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

 

f) l'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

 

g) l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1;

 

h) l'articolo 26 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47;

 

i) l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 5.780.000 per l'anno 2011 e in euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2012.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.11.1.20. (Interventi per favorire l'accesso al credito) e 1.10.3.20. (Interventi finalizzati alla promozione di investimenti nel settore agricolo e agroalimentare).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

 

a) nell'UPB 1.11.1.20: euro 5.730.000 nel 2011 e annui euro 5.230.000 per gli anni 2012 e 2013;

 

b) nell'UPB 1.10.3.20: annui euro 50.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.