§ 4.1.10 - Legge regionale 27 novembre 1990, n. 69.
Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta, a sostegno dell'attività di promozione sociale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.1 antifascismo e resistenza
Data:27/11/1990
Numero:69


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta eroga contributi annui alle sezioni regionali delle seguenti Associazioni di ex-combattenti e di ex- internati a sostegno dell'attività di promozione sociale [...]
Art. 2.      1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Eventuali altre Associazioni, da ammettere ai contributi di cui alla presente Legge, per il sostegno della relativa attività associativa saranno individuate dalla Giunta regionale previa [...]
Art. 4.      1. Il contributo fisso annuo per ogni associazione è così determinato
Art. 5.      1. I contributi sono erogati alle singole associazioni subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione
Art. 6.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire quindicimilioni annuali, a partire dal 1990 graverà sul capitolo 42020 del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 7.      1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede


§ 4.1.10 - Legge regionale 27 novembre 1990, n. 69. [1]

Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta, a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

(B.U. 4 dicembre 1990, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta eroga contributi annui alle sezioni regionali delle seguenti Associazioni di ex-combattenti e di ex- internati a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati:

     a) Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

     b) Istituto del Nastro Azzurro;

     c) Associazione Partigiani Autonomi Valle d'Aosta;

     d) Associazione Nazionale Ex-Internati;

     e) Associazione Nazionale Reduci Garibaldini.

     f) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

 

     Art. 2.

     1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;

     b) pubblicità dei bilanci;

     c) assenza di fini di lucro;

     d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.

 

     Art. 3.

     1. Eventuali altre Associazioni, da ammettere ai contributi di cui alla presente Legge, per il sostegno della relativa attività associativa saranno individuate dalla Giunta regionale previa domanda corredata da idonea documentazione, sempre che le Associazioni stesse siano ufficialmente e giuridicamente riconosciute ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 4.

     1. Il contributo fisso annuo per ogni associazione è così determinato:

     a) euro 2.065 per le associazioni con più di 500 iscritti;

     b) euro 516 per le altre associazioni [2].

     2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a ripartire fra le Associazioni, in base a specifiche richieste presentate dalle medesime, per l'espletamento della loro attività, il residuo delle disponibilità risultanti dallo stanziamento annuo di bilancio.

     2 bis. In deroga all’articolo 7 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 (Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale), le associazioni di cui alla presente legge possono accedere ai contributi di cui all’articolo 4 della l.r. 61/1994 alle condizioni ivi previste [3].

 

     Art. 5.

     1. I contributi sono erogati alle singole associazioni subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

     a) Copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari.

     b) Copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo.

     c) Dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero degli iscritti.

     d) Documentazione relativa all'utilizzazione dell'ulteriore contributo assegnato.

     2. I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti [4].

 

     Art. 6.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire quindicimilioni annuali, a partire dal 1990 graverà sul capitolo 42020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 7.

     1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

     a) per l'anno 1990 mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 42020 del bilancio preventivo della Regione, che presenta la necessaria disponibilità;

     b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 30.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.03. - Assistenza sociale e beneficenza pubblica - del bilancio pluriennale 1990-1992.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 12 marzo 2012, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.