§ 3.9.39 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38.
Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:23/12/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Affidamento mediante convenzione).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.9.39 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38.

Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici.

(B.U. 4 gennaio 2000, n. 1).

 

Art. 1. (Affidamento mediante convenzione).

     1. L'Amministrazione regionale e gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sono autorizzati ad affidare, mediante convenzione, a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici, la realizzazione di un'opera pubblica quando questa interferisce:

     a) con altra opera di proprietà, o in gestione, dei sopracitati soggetti, determinando limitazioni nell'assolvimento delle funzioni proprie dell'infrastruttura preesistente;

     b) con altra opera in contestuale costruzione da parte dei sopracitati soggetti.

     2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni concedenti provvedono alla redazione del progetto dell'opera di competenza, al conseguimento della disponibilità delle aree necessarie, nonché al finanziamento della spesa.

     3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al comma 1, di importo superiore a 200.000 ECU, i soggetti convenzionati sono tenuti all'osservanza delle procedure di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, nonché della procedura di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.