§ 4.3.10 – L. 31 luglio 1956, n. 1002.
Nuove norme sulla panificazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:31/07/1956
Numero:1002


Sommario
Art. 1.      L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge
Art. 2.      I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita [...]
Art. 3.      Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonchè per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la [...]
Art. 4.      I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a [...]
Art. 5.      La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli [...]
Art. 6.      Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente
Art. 7.      Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura
Art. 8.      Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni
Art. 9.      La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane"
Art. 10.      Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi
Art. 11.      E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti
Art. 12.      La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministro dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri [...]
Art. 13.      Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento [...]
Art. 14.      I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000
Art. 15.      I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, [...]
Art. 16.      Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla [...]
Art. 17.      E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge
Art. 18.      Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con [...]


§ 4.3.10 – L. 31 luglio 1956, n. 1002. [1]

Nuove norme sulla panificazione.

(G.U. 10 settembre 1956, n. 228).

 

     Art. 1.

     L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

     a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

     b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

     c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

     d) un rappresentante del Comune interessato.

     La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonchè per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

     I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta [2].

     Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

     Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

 

          Art. 4.

     I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 6.

     Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

 

Quintali di pane

Tasse per nuovi impianti

Tassa annuale

Fino

a

5

L.

1.200

L.

1.000

"

a

10

"

2.500

"

2.000

"

a

50

"

6.000

"

5.000

"

a

100

"

10.000

"

8.000

oltre

a

100

"

15.000

"

12.000

 

     Per i forni di cui all'art. 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa è stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 7.

     Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

     Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

 

          Art. 8.

     Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 9.

     La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane".

     Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

 

          Art. 10.

     Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.

 

          Art. 11.

     E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

     Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purchè osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

 

          Art. 12.

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministro dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

     Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

 

          Art. 13.

     Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

 

          Art. 14.

     I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

     Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

     Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

     Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

     Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge.

 

          Art. 15.

     I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice:

     tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti [4];

     sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti [5];

     nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti [6].

     Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.

     Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente.

     Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'articolo 14 della legge medesima.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

 

          Art. 17.

     E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

     La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

     La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

 

          Art. 18.

     Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 13 agosto 1980, n. 461.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[4] Per la proroga del termine di cui al presente alinea, vedi l'art. unico della L. 18 novembre 1959, n. 1005, l'art. unico della L. 16 aprile 1962, n. 186 e l'art. 1 della L. 10 gennaio 1968, n. 16.

[5] Per la proroga del termine di cui al presente alinea, vedi l'art. unico della L. 16 aprile 1962, n. 186 e l'art. 1 della L. 10 gennaio 1968, n. 16.

[6] Per la proroga del termine di cui al presente alinea, vedi l'art. 1 della L. 10 gennaio 1968, n. 16.