§ 2.2.271 - L.R. 17 agosto 2004, n. 19.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:17/08/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi).
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi).
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
Art. 4.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21).
Art. 5.  (Contributi ad enti e privati per l’attuazione del Piano regionale di politica del lavoro per il triennio 1999/2001).
Art. 6.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione all’articolo 10 della l.r. 21/2003).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione all’articolo 11 della l.r. 21/2003).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di fondi pensione).
Art. 9.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all’articolo 13 della l.r. 21/2003).
Art. 10.  (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all’articolo 14 della l.r. 21/2003).
Art. 11.  (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. Modificazione all’articolo 15 della l.r. 21/2003).
Art. 12.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all’articolo 16 della l.r. 21/2003).
Art. 13.  (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni all’articolo 17 della l.r. 21/2003).
Art. 14.  (Completamento di opere di interesse regionale).
Art. 15.  (Fondazione «Institut d’études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36).
Art. 16.  (Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24).
Art. 17.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).
Art. 18.  (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
Art. 19.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
Art. 20.  (Sostituzione dell’allegato 5/B alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22).
Art. 21.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
Art. 22.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
Art. 23.  (Accensione di prestiti. Modificazione all’articolo 7 della l.r. 22/2003).
Art. 24.  (Modifica alla descrizione di capitoli).
Art. 25.  (Copertura finanziaria).
Art. 26.  (Pareggio del bilancio).
Art. 27.  (Modificazione all’articolo 16).
Art. 28.  (Disposizione finanziaria).
Art. 29.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.2.271 - L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35).

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:

in aumento

euro 214.581.165,19

in diminuzione

euro 54.378.272,34

differenza

euro 160.202.892,85

     2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.081.740.892,85.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:

in aumento

euro 77.798.947,64

in diminuzione

euro 127.770.703,11

differenza

euro -49.971.755,47

     2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 886.566.244,53.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).

     1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2004 è determinato in euro 33.473.240,06 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2003.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21).

     1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l’anno 2004, della somma di euro 5.658.532,75, in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

     2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

     – euro 146.305,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21275);

     – euro 5.512.227,75 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 21/2003 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

     3. L’allegato A, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 21/2003, è così modificato:

in aumento:

     – capitolo 20681 (legge regionale 23 novembre 1994, n. 71) euro 80.000,00;

     – capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 3.402.058,89;

     – capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) euro 1.000.000,00;

     – capitolo 58540 (legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80) euro 710.888,86;

     – capitolo 67117 (legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, art. 2, comma 1, lett. c), come sostituita dall’art. 20, comma 3, della l.r. 14/2002) euro 39.280,00;

     – capitolo 67368 (legge regionale 21 agosto 2000, n. 31, art. 4, comma 2) euro 280.000,00.

 

     Art. 5. (Contributi ad enti e privati per l’attuazione del Piano regionale di politica del lavoro per il triennio 1999/2001).

     1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all’occupazione), approvati con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 308 in data 16 dicembre 1998, n. 2416 in data 23 gennaio 2002 e n. 3008 in data 5 febbraio 2003, è autorizzata, per l’anno 2004, la maggiore spesa di euro 900.000,00, di cui euro 780.000,00 a valere sul capitolo 26050, euro 76.000,00 a valere sul capitolo 26055 ed euro 44.000,00 a valere sul capitolo 26080 (obiettivo programmatico 2.2.2.16).

 

     Art. 6. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione all’articolo 10 della l.r. 21/2003).

     1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) ob. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - degli investimenti, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell’ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in 38.864.439 euro, è rideterminata in euro 39.968.709, di cui 17.883.323 euro per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall’articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2003, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 25026):

     a) anno 2004: euro 12.047.314;

     b) anno 2005: euro 4.722.998;

     c) anno 2006: euro 1.113.011.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento CE 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree ob. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.

     3. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al regolamento CE n. 1260/1999, già determinati per il biennio 2004/2005 in complessivi euro 1.726.246, sono rideterminati in complessivi euro 1.728.813, di cui euro 1.045.167 per l’anno 2004 ed euro 683.646 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 43040 parz.).

     4. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B (Mediterraneo occidentale e Spazio alpino), Interreg III C (South, West, North, East) e Interact sono quantificati in annui euro 113.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033).».

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione all’articolo 11 della l.r. 21/2003). [1]

     1. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«7. Per i fini di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.851.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.409.434 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021 parz.), euro 627.755 per il personale dell’Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – cap. 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – cap. 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di fondi pensione).

     1. L’autorizzazione di spesa per l’ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 540.000, di cui euro 240.000 per l’anno 2004 ed euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.2., capitolo 20065).

     2. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell’Istituto dell’assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 28/1999, come modificato dall’articolo 56 della l.r. 25/2002, in euro 34.500.000 per il triennio 2004/2006, di cui euro 12.000.000 per l’anno 2004, euro 10.000.000 per l’anno 2005 ed euro 12.500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1 capitolo 20010).».

 

     Art. 9. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all’articolo 13 della l.r. 21/2003).

     1. Dopo il numero 5 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2003 sono aggiunti i seguenti:

«5bis) euro 400.000 per gestione RSA di Antey-Saint-André (capitolo 59900 parz.);

5ter) euro 200.000 per noleggio apparecchiatura PET (capitolo 59900 parz.);

5quater) euro 970.000 per pagamento code contrattuali dirigenza esercizi pregressi (capitolo 59900 parz.);

5quinquies) euro 40.000 per sperimentazioni unità territoriali assistenza primaria (capitolo 59900 parz.).».

     2. I trasferimenti all’Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2003 in euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sono, rispettivamente, rideterminati in euro 203.989.737 ed euro 196.250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59900 parz.).

     3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 228.410.295 dal comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2003, è rideterminata per l’anno 2004 in euro 233.812.295.

     4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi diretti della Regione, euro 1.386.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).».

 

     Art. 10. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all’articolo 14 della l.r. 21/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 6.361.684, di cui 2.995.228 per l’anno 2004, 1.758.228 per l’anno 2005 ed euro 1.608.228 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).».

 

     Art. 11. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. Modificazione all’articolo 15 della l.r. 21/2003).

     1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all’esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 760.000 per l’anno 2004 ed euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).».

 

     Art. 12. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all’articolo 16 della l.r. 21/2003).

     1. L’articolo 16 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18).

1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 50.074.504, di cui euro 17.264.088 per l’anno 2004, euro 16.670.208 per l’anno 2005 ed euro 16.140.208 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).».

 

     Art. 13. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni all’articolo 17 della l.r. 21/2003).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 21/2003 è inserito il seguente:

«1bis. Le opere pubbliche di cui al comma 1 possono essere realizzate anche dagli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione.».

     2. L’autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.580.000, di cui euro 3.580.000 per l’anno 2004 e rispettivamente euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

 

     Art. 14. (Completamento di opere di interesse regionale).

     1. La Regione promuove con la Comunità montana Grand Combin la conclusione di un accordo di programma, da definirsi ai sensi dell’articolo 105 della legge regionale 17 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), al fine di completare gli interventi di ammodernamento e le procedure espropriative relativi alla strada di interesse regionale Etroubles – Allein – Doues – Valpelline (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33700).

 

          Art. 15. (Fondazione «Institut d’études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 (Creazione della Fondazione «Institut d’études fédéralistes et régionalistes»), è aggiunto il seguente:

«1bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2004, un contributo straordinario di euro 140.000 per l’organizzazione di una sessione di studio post - universitaria in collaborazione con l’“Université de la Sorbonne” (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57496).».

 

     Art. 16. (Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24). [2]

     [1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), è aggiunto il seguente:

«3bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, la Regione può concedere, solo per l’anno 2004 ed in deroga ai limiti previsti al comma 3, un contributo straordinario alla Fondazione pari ad euro 46.450 per la formazione del personale tecnico dell’Osservatorio” (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57285).».]

 

     Art. 17. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).

     1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r 21/2003, sono modificate, per l’anno, 2004, nella misura indicata nell’allegato C.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 18. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).

     1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione della spesa per euro 15.611.933,26 del bilancio per l’anno finanziario 2004, quali risultano analiticamente dall’allegato D.

 

     Art. 19. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).

     1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in aumento:

Capitolo 00010

«Avanzo di amministrazione»

competenza

euro 228.647.888,38

Capitolo 00020

«Fondo iniziale di cassa»

cassa

euro 18.473.240,06

Capitolo 12010

«Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato»

cassa

euro 12.500.000,00

     b) in diminuzione:

Capitolo 11150

«Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento»

competenza e cassa

euro 18.500.000,00

Capitolo 11195

«Contrazione di mutui per il finanziamento di interventi nel settore termale»

competenza e cassa

euro 3.615.100,00.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’allegato 5/B alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22).

     1. A seguito della variazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b, l’allegato 5/B (Stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento) della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006), è sostituito dall’allegato E alla presente legge.

 

     Art. 21. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 177.330.674,44 per la competenza e euro 24.470.073,32 per la cassa, come indicato analiticamente nell’allegato F.

 

     Art. 22. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).

     1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 29.202.113,94.

     2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2004 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 6.203.697,77.

     3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2004, ammontano ad euro 22.998.416,17 quali risultano analiticamente dall’allegato G.

     4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno finanziario 2004 sono approvate le variazioni in aumento per euro 22.998.416,17, quali risultano analiticamente dall’allegato G.

 

     Art. 23. (Accensione di prestiti. Modificazione all’articolo 7 della l.r. 22/2003).

     1. L’autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l’importo massimo di euro 160.000.000,00, prevista dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2003, è ridotta all’importo massimo di euro 141.500.000,00 (capitolo 11150).

 

     Art. 24. (Modifica alla descrizione di capitoli).

     1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006 sono così sostituite:

     a) capitolo 20471 «Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;

     b) capitolo 30500 «Trattamento economico a tutto il personale regionale»;

     c) capitolo 47020 «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 85/1992 abrogata dalla l.r. 2/2004)»;

     d) capitolo 47520 «Contributi per concorso nell’ammortamento di mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l’ampliamento di immobili destinati alla loro attività - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 9/1989 abrogata dalla l.r. 2/2004)»;

     e) capitolo 48975 «Contributi per concorso nell’ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dall’art. 22 della l.r. 62/1993 abrogato dalla l.r. 2/2004)»;

     f) capitolo 64930 «Spese per l’organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;

     g) capitolo 25033 «Oneri per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino, Interreg III C e Interact».

 

          Art. 25. (Copertura finanziaria).

     1. La copertura del maggiore onere di euro 206.532.788,38 per l’anno 2004, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 19.

 

     Art. 26. (Pareggio del bilancio).

     1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.334.994.473,29 per la competenza e di euro 2.584.043.824,97 per la cassa.

 

CAPO IV

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 1999, N. 7

 

     Art. 27. (Modificazione all’articolo 16).

     1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), è abrogata.

 

     Art. 28. (Disposizione finanziaria).

     1. Alla copertura della minore entrata derivante dall’applicazione

dell’articolo 27, prevista in euro 3.000 per l’anno 2004 ed in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2004 e per il triennio 2004/2006, al capitolo 33220 (Spese per l’acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

     2. Per l’applicazione del presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO V

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 29. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

Elenco dei residui attivi ai quali sono apportate variazioni in aumento o in diminuzione – Art. 1.

(Omissis)

 

ALLEGATO B

Elenco dei residui passivi ai quali sono apportate variazioni in aumento o in diminuzione – Art. 2.

(Omissis)

 

ALLEGATO C

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali (Art. 17).

(Omissis)

 

ALLEGATO D

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa ai quali sono apportate variazioni di cassa in diminuzione (Art. 18).

(Omissis)

 

ALLEGATO E

Sostituzione dell’allegato 5/B alla l.r. 22/2003 (art. 20).

(Omissis)

 

ALLEGATO F

Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa (art. 21).

(Omissis)

 

ALLEGATO G

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e non impegnati  (Art. 22).

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.