§ 2.12.11 - Legge regionale 23 novembre 1994, n. 71.
Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:23/11/1994
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Erogazione di contributi).
Art. 2.  (Misura del contributo).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79).
Art. 5.  (Ammissione al contributo per l'anno 1995).
Art. 6.  (Norme finanziarie).


§ 2.12.11 - Legge regionale 23 novembre 1994, n. 71. [1]

Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79.

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52).

 

     Art. 1. (Erogazione di contributi).

     1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici locali, anche non territoriali, compresi nel territorio regionale, nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l'indennità relativa sia stata determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359.

     2. La Regione eroga il contributo di cui al comma 1 anche nel caso in cui l'indennità di esproprio sia stata determinata ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) e sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data del 14 agosto 1992.

 

     Art. 2. (Misura del contributo).

     1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del settanta per cento dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme in materia di edilizia residenziale ed espropriazione per pubblica utilità [2].

 

     Art. 3. (Procedure).

     1. Per accedere ai finanziamenti di cui al dell'art. 1, comma 1, gli enti pubblici interessati dovranno presentare entro il 15 settembre di ogni anno apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata dal progetto definitivo o esecutivo dell'intervento in questione recante la localizzazione delle aree interessate e dall'indicazione della spesa presunta dell'espropriazione.

     2. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio regionale di previsione la Regione comunicherà agli enti locali interessati le opere ammesse per l'anno corrente ai benefici della presente legge secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di contributo da parte della Regione, tenuto conto dell'importo disponibile sul competente capitolo del bilancio regionale di previsione.

     3. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge è subordinata alla determinazione dell'indennità provvisoria effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 12 della l. 865/1971.

 

     Art. 4. (Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79).

     1. La legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 (Interventi regionali a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa) è abrogata.

 

     Art. 5. (Ammissione al contributo per l'anno 1995).

     1. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge per l'anno 1995 le domande dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995, graverà su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci con la denominazione "Contributi agli enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa".

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere

sull'accantonamento previsto all'allegato 1 al bilancio stesso relativo al "Progetto zona franca d'impresa" (B 2.1.).

     3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1.