§ 1.7.20 – L.R. 11 agosto 2001, n. 10.
Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:11/08/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58.  [22]
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 


§ 1.7.20 – L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001.

(B.U. 29 agosto 2001, n. 44).

 

Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme sulle tasse di concessioni delle Regioni a Statuto ordinario, con decorrenza 1 gennaio 2001 non sono più applicate le tasse di concessione annuale di cui alla L.R. 19 gennaio 1984, n. 3, elencate nella tariffa allegata alla L.R. 7 dicembre 1993, n. 44, ad esclusione di quelle relative a tasse di rilascio, nonché di quelle indicate dai numeri d'ordine 15, 17 e 18.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private.

     2. I regimi di aiuto istituiti dal presente articolo, nonché qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di ogni singolo regime, sono istituiti nel rispetto delle condizioni di cui al "Regolamento Comunità Europea (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione", di cui al "Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore" e di cui al "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicati nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

     3. Le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di cui ai precedenti commi, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari sono definiti con appositi regolamenti di attuazione, in osservanza e nei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000 - 2006 in Italia" pubblicati nella G.U.C.E. 2000/C 175/05, dai succitati Regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi e regimi di cui ai precedenti commi si farà fronte anche con le risorse finanziarie iscritte al Capitolo n. 4198 dello stato di previsione della spesa della L.R. di Bilancio denominato "Fondo unico per le attività produttive", all'uopo eventualmente incrementato con le disponibilità degli altri Capitoli di spesa destinati ad interventi a sostegno delle attività produttive individuate con i Regolamenti di cui al comma 3.

     5. Le vigenti L.R. di intervento a sostegno delle attività produttive continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma 3.

     6. Le competenze di cui agli articoli 3, 5, 7 del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 sono attribuite alla Regione Campania fino alla entrata in vigore della Legge Regionale di recepimento del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

     7. I soggetti valutatori daranno priorità a tutte le iniziative che risultino ecosostenibili.

     8. Le iniziative industriali ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ricadenti nelle aree di cui all’articolo 32 della legge n. 219 /81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d’area sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma [2].

 

     Art. 4.

     1. La L.R. 31 agosto 1993, n. 28 "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 2 settembre 1996 e dall'art. 5 della L.R. n. 18 del 6 dicembre 2000, è abrogata, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

     2. Tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della succitata legge con deliberazioni di Giunta Regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, devono cessare entro il 30 giugno 2007. [3]

     3. Il Nucleo di Valutazione e la struttura di supporto ex articolo 7 della citata Legge restano in vigore nelle rispettive competenze, esclusivamente per le previste attività di controllo ed istruttorie relative alle erogazioni di cui sopra, nonché per la verifica del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dalla legge a carico dei soggetti beneficiari.

     4. Le istanze di ammissione ai benefici di Legge non ammesse ai finanziamenti con espressa approvazione dalla Giunta Regionale con propria deliberazione in data antecedente al 31 dicembre 1999 sono archiviate.

     5. La Giunta Regionale definisce le procedure per la gestione dei rapporti giuridici in essere.

     6. Al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della Regione, si autorizza la Giunta Regionale ad utilizzare le risorse di cui ai capitoli nn. 5808 e 5810 dell'esercizio finanziario corrente esclusivamente al finanziamento delle attività produttive legate alle imprese giovanili, ivi comprese le risorse finanziarie disponibili, a seguito di economie accertate, in sede di rendiconto sui medesimi capitoli.

 

     Art. 5.

     1. [4].

     2. La Giunta regionale si avvale delle procedure e dei soggetti bancari e societari di cui al comma 1 anche per i regimi di aiuto di cui all’articolo 3 della presente legge [5]

     3. I relativi oneri cedono a carico delle rispettive norme.

     4. Il termine per l'utilizzazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi concessi, ai sensi della L.R. n. 5 del 6 marzo 1995 e n. 3 del 16 giugno 1992 e ripartiti con le delibere di Giunta Regionale n. 9127/1999 e 9681/1999, è prorogato di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Legge.

 

     Art. 6.

     Alle imprese artigiane ammesse a contributo ai sensi della L.R. 4 maggio 1987, n. 28, titolo 2° articolo 13 e successivi, di cui al Piano di Intervento per gli anni 1999 e 2000 che non hanno trovato finanziamento per carenza di fondi, è concesso, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 della presente Legge, fino ad esaurimento, lo stanziamento del capitolo n. 4134 dell'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 7.

     I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi all'esercizio finanziario 1999, di cui alle LL.RR. 18 ottobre 1989, n. 21, articolo 17 punti 1, 2 e 3, 6 maggio 1985, n. 50, 6 maggio 1985, n. 49, 12 agosto 1993, n. 26, 7 luglio 1984 n. 30 articolo 3 lettera A, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

 

     Art. 8.

     1. La Regione Campania istituisce un Fondo di lire 1 miliardo per i Comuni della Regione inferiori a 30 mila abitanti, meta di pellegrinaggio e sedi di culto di richiamo nazionale e carenti sul piano infrastrutturale. Il contributo viene concesso in conto capitale per la realizzazione di strutture finalizzate alla razionalizzazione dell'afflusso ed alla sosta dei pellegrini, purché compatibili con le norme urbanistiche. L'importo massimo del contributo è fissato nella misura massima del 90% del costo degli interventi. La Giunta Regionale emanerà entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. il Regolamento di accesso al Fondo.

     2. Per l'esercizio finanziario 2001 è stanziata la somma di lire 1 miliardo sul Capitolo n. 2156 di nuova istituzione, denominato "Contributi in favore dei Comuni, sedi di pellegrinaggi per opere finalizzate alla razionalizzazione dell'afflusso dei pellegrini".

 

     Art. 9.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere direttamente agli interventi di conservazione di beni culturali di proprietà pubblica al fine di impedirne il deterioramento, nei casi di urgenza o di somma urgenza, sentita l'Amministrazione che li ha in uso o in consegna.

     2. Per la esecuzione delle opere si applica l'articolo 54 della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.

     3. Per l'esercizio finanziario 2001 è stanziata la somma di lire 500 milioni sul Capitolo n. 5330, di nuova istituzione, denominato "Interventi di urgenza o somma urgenza per la conservazione di beni culturali di proprietà pubblica".

 

     Art. 10.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei disabili psichici, le disposizioni previste dall'articolo 5 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15 mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 2001.

     2. Le Aziende Sanitarie di residenza degli utenti, di cui alla L.R. 25 novembre 1994, n. 39, provvedono a liquidare gli importi dovuti alle strutture specifiche per la riabilitazione.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4 miliardi iscritta al Capitolo n. 7008 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti trapiantandi e trapiantati d'organo e di innesto di tessuto (midollo osseo, cornea).

     2. Alla erogazione del contributo si provvede sulla base di criteri definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 2157 del 5 aprile 1995.

     3. L'assegnazione del fondo, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, sarà ripartito con successiva delibera di Giunta Regionale, sulla base del numero di trapiantandi residenti nel territorio di ciascuna (ASL).

     4. La Regione assume l'obiettivo da conseguire tendenzialmente, a partire già dall'anno in corso, destinando annualmente il 5% del Fondo Sanitario Regionale per la prevenzione ed il 5% per l'assistenza psichiatrica.

 

     Art. 12.

     I termini per l'utilizzazione dei contributi regionali in conto interessi concessi, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51 agli Enti Locali con i piani di riparto per gli anni 1998 e 1999, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della citata Legge, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

 

     Art. 13.

     1. La Regione Campania, allo scopo di incentivare i servizi di trasporto pubblico non di linea, prevede la possibilità di erogare contributi alle rate di ammortamento dei mutui assunti per l’acquisto di scuolabus da parte dei soggetti, pubblici o privati, titolati allo svolgimento di tali servizi, idonei per il trasporto di portatori di handicap [6].

     2. All’onere derivante dall’ applicazione del comma 1 si provvede, a partire dall’esercizio finanziario 2002 e per i nove esercizi successivi, con lo stanziamento annuale iscritto nell’apposita unità previsionale di base n. 1.59.108 “Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale della spesa [7].

     3. La Regione Campania, allo scopo di incentivare l'utilizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di favorire la mobilità regionale, assegna risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima.

     4. La Giunta Regionale determinerà i criteri e le direttive per l'assegnazione dei contributi.

     5. All'onere finanziario si provvede con lo stanziamento della somma di lire 5 miliardi, appostata sul Capitolo n. 2356, di nuova istituzione, denominato "Contributo per l'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima".

 

     Art. 14.

     Fino all'approvazione della L.R. di riforma del trasporto pubblico locale in attuazione, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che, tra l'altro, detterà i criteri che regoleranno il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e definirà la politica tariffaria, con particolare riguardo al processo di integrazione tariffaria da estendere all'intero territorio regionale, al fine di non compromettere il progetto di una organica ed equilibrata integrazione ed uniformità tariffaria fra i diversi sistemi e modi di trasporto:

     a) è abrogato l'articolo 4 della L.R. 28 marzo 2000, n. 7;

     b) le competenze in materia tariffaria vengono esercitate dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti.

 

     Art. 15.

     1. I termini indicati all'articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2001 [8].

     2. Sono, altresì, prorogati al 30 giugno 2002 i termini di cui alle LL.RR. n. 3 del 16 giugno 1992, n. 19 del 14 agosto 1996, n. 20 del 7 giugno 1993 e n. 27 del 20 dicembre 1996 per i mutui contratti dai Comuni per strade e acquedotti rurali.

 

     Art. 16.

     1. Le società a responsabilità limitata derivanti dalla trasformazione delle Gestioni Governative Commissariali e della Gestione Regionale Trasporti Irpini verranno trasformate in Società per Azioni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs. 422/97, così come sostituito dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.

     2. Le somme occorrenti alla trasformazione e ricapitalizzazione saranno prelevate dal Capitolo n. 2388, denominato "Attuazione accordo quadro e di programma ex articolo 8 del D.Lgs. n. 422/97" di nuova istituzione, con uno stanziamento di lire 2 miliardi.

 

     Art. 17.

     E' abrogato il comma 4 bis dell'articolo 5 della L.R. 14 marzo 1997, n. 9, introdotto dall'articolo 21 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

 

     Art. 18. [9]

 

     Art. 19.

     1. Per la gestione e manutenzione del sistema regionale di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico, trasferita all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.C.) della Campania con delibera di Giunta Regionale n. 3486 del 14 giugno 2000, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi che gravano sul Capitolo di spesa n. 1650 per l'esercizio finanziario 2001.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono impianti di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico diversi da quello previsto dal precedente comma.

     3. Con il medesimo finanziamento l'A.R.P.A.C. procederà all'installazione, gestione e monitoraggio di un sistema di pluviometri per il rilievo delle precipitazioni atmosferiche e del loro inquinamento.

 

     Art. 20.

     Il termine del 30 giugno fissato dal comma 1 dell'articolo 30 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20 è prorogato al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 21.

     1. [10].

     2. Nel Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il nuovo capitolo di spesa n. 3556 con la seguente denominazione: "Trasferimento alle Province di risorse per corresponsione del gettone di presenza ai componenti delle Commissioni previste dall'articolo n. 67 della L.R. 2 agosto 1982, n. 42", con la dotazione in termini di competenza e di cassa, dell'importo di lire 160 milioni.

 

     Art. 22.

     1. La Regione Campania concede contributi finalizzati alla incentivazione dell'istituzione di collegamenti aerei in partenza ed in arrivo negli Aeroporti campani.

     2. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approverà apposito Regolamento.

     3. All'onere finanziario si provvederà mediante prelievo della somma di lire 2 miliardi stanziata sul Capitolo, di nuova istituzione, n. 2352, denominato: "Contributo incentivazione collegamenti aerei scali regionali".

 

     Art. 23.

     1. Al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti, è istituito un fondo di rotazione da assegnare ai soggetti di gestione dei Contratti d'Area, dei Consorzi di Sviluppo Industriale, Patti Territoriali e dei Comitati di Distretto Industriale e ad altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati, per lo svolgimento di operazioni relative all'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per le attività produttive.

     2. Con Regolamento regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, saranno determinati i requisiti per la partecipazione al Fondo, i criteri di assegnazione, nonché le modalità per la restituzione alla Regione dei proventi delle cessioni alle imprese delle aree.

     3. La Giunta Regionale determina l'entità della spesa occorrente, da impegnare in parte sul capitolo n. 4198, concernente il Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive ed in parte sul capitolo n. 4046, di nuova istituzione, denominato: "Fondo di Rotazione per acquisizione e infrastrutturazione aree per attività produttive" con lo stanziamento di Fondi regionali per lire 30 miliardi.

 

     Art. 24.

     1. [11].

     2. [12].

     3. Per la redazione del piano degli interventi per il 2001, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono quelli di cui all'articolo 6 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5, così come formulati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 26 febbraio 1996.

     4. La nomina dei rappresentanti artigiani in seno alle Commissioni Provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1987, n. 11, avviene anche su designazione espressa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente L.R., dalle Organizzazioni Nazionali Artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed operanti a livello provinciale.

     5. L'incarico ai Commissari Straordinari per il completamento della revisione degli Albi e la ricostruzione delle Commissioni Provinciali è prorogato di ulteriori sei mesi rispetto al termine previsto dalla L.R. n. 47 del 27 dicembre 1993.

 

     Art. 25.

     1. La Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi ed aerei di interesse regionale.

     2. La Giunta Regionale individua, entro il 30 settembre 2001, i servizi minimi relativi ai collegamenti marittimi di interesse regionale, prevedendo il mantenimento dei collegamenti attualmente esercitati in regime di convenzione con lo Stato, fino alla scadenza della convenzione stessa.

     3. Entro il 31 ottobre 2001 saranno bandite le procedure di gara per l'affidamento delle corse previste, individuate come servizi minimi per le quali la Regione esercita altresì regolamentate funzioni ispettive e di controllo, che garantiscano la massima sicurezza del trasporto marittimo di competenza regionale.

     4. Per la copertura dell'onere finanziario sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il Capitolo n. 2354, così denominato: "Spesa per i collegamenti marittimi di interesse regionale" con uno stanziamento di lire 15 miliardi, allo scopo di consentire la stipula dei contratti di servizio di cui al precedente comma 3.

 

     Art. 26.

     1. E' istituita l'Agenzia di Marketing Territoriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio regionale.

     2. L'Agenzia acquista personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale con l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio regionale.

     3. Con Regolamento approvato dal Consiglio regionale e sentite le Commissioni consiliari competenti, saranno individuate organizzazione e modalità di funzionamento dell'Agenzia medesima.

     4. All'onere relativo alla istituzione e funzionamento per l'esercizio finanziario 2001, si farà fronte per lire 11 miliardi con le disponibilità del capitolo n. 4048 di nuova istituzione del Bilancio di Previsione 2001 denominato: "Fondo per la costituzione dell'Agenzia di Marketing Territoriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio regionale".

 

     Art. 27.

     I Consorzi ASI ed i Comuni, destinatari dei Fondi regionali per concorso nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree per insediamenti ed ampliamenti di attività produttive, possono utilizzare, a parziale copertura dell'impegno, gli eventuali ribassi a base d'asta, che si realizzano nelle procedure d'appalto, fermo restando la quota regionale di cui alla L.R. n. 19 del 14 agosto 1996.

 

     Art. 28.

     I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 32 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche ai sordomuti.

 

     Art. 29.

     Le indennità di presenza ai componenti dell'Osservatorio Regionale sulla Casa, ex articolo 15 della L.R. n. 18 del 2 luglio 1997, ivi comprese le spese di funzionamento delle strutture di supporto, sono equiparate a quanto previsto per i componenti del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi della L.R. n. 21 del 14 giugno 1993. I compensi forfettari, a consulenti e tecnici esterni all'Amministrazione regionale, verranno determinati con provvedimento di Giunta Regionale e graveranno sul Capitolo n. 2442, di nuova istituzione, denominato: "Indennità di presenza ai componenti dell'Osservatorio Regionale sulla Casa".

 

     Art. 30.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento e del Piano dell'Ente "Parco Nazionale del Vesuvio" è consentita l'attività di coltivazione delle cave di pietra, autorizzate alla data del 28 dicembre 1998 purché:

     a) sia destinata ai fini artigianali con esclusione delle cave per la produzione di sabbia;

     b) l'ambito di applicazione della delega sia limitato alla Zona 2 del "Parco Nazionale Vesuvio";

     c) la prosecuzione dell'attività di coltivazione delle cave avvenga congiuntamente alla realizzazione di opere di risanamento ambientale e di ripristino dei luoghi nel rispetto della normativa regionale vigente.

     2. I termini fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 42 della L.R. n. 18, del 6 dicembre 2000, sono prorogati di sei mesi.

 

     Art. 31.

     1. I contributi sulle spese relative alla redazione di:

     - Piani Regolatori Generali;

     - Piani Regolatori Intercomunali formati da Consorzi tra Comuni;

     - Piani Urbanistici delle Comunità Montane previsti dall'articolo 14 della L.R. 14 gennaio 1974, n. 3;

     - Piani di Zona da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui all'articolo 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;

     - Piani Particolareggiati in attuazione dei Piani Regolatori Generali;

     - Piani di Recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi in base alla L.R. 29 Dicembre 1978, n. 62, sono adeguati sulla base del coefficiente ISTAT, relativo al periodo dicembre 1978-novembre 2000 pari a 4,8888.

     2. Agli adeguamenti successivi si provvederà ogni 5 anni a partire dall'1 gennaio 2001.

     3. [13].

     4. [14].

     5. - 6. [15]

 

     Art. 32.

     Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta Regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del Bilancio regionale. Con successivo Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia, si provvederà a disciplinare le modalità, le condizioni, la durata dell'ammortamento e le somme occorrenti.

 

     Art. 33. [16]

 

     Art. 34.

     1. E' finanziata per il corrente esercizio finanziario la L.R. n. 58 del 9 novembre 1974.

     2. All'onere di cui sopra si provvederà, per l'esercizio finanziario 2001, con le risorse di cui al Capitolo n. 5332, di nuova istituzione, dotato di lire 1 miliardo, in termini di competenza e di cassa, denominato "Onere per il finanziamento della L.R. n. 58 del 9 novembre 1974".

 

     Art. 35.

     La Commissione ex articolo 22 della Legge 219/1981 è soppressa. Le residue pratiche di contributo ancora pendenti presso la Commissione sono attribuite alla competenza dei Comuni in cui l'attività delle aziende danneggiate veniva svolta. Ai predetti Comuni sono trasferite le residue risorse di cui alla precitata norma.

 

     Art. 36.

     1. Per far fronte alla grave emergenza in atto nel settore della bonifica integrale è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per:

     a) la concessione di un contributo straordinario, una-tantum, per la manutenzione e l'esercizio degli impianti pubblici di bonifica e per assicurare un più efficiente funzionamento dei Consorzi medesimi. Tale contributo sarà destinato, in via prioritaria, ai Consorzi di bonifica che versano in maggiori difficoltà economiche;

     b) l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera a) troveranno applicazione le disposizioni recate dalla L.R. 11 Aprile 1985, n. 23. Per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b), la Giunta regionale provvede a svolgere una specifica iniziativa mediante conferimento di incarico, a termine di legge, ad idonea Società di certificazione.

     3. All'onere di cui al comma 1) del presente articolo si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di pari importo, iscritto al Capitolo n. 3102 di nuova istituzione per l'esercizio finanziario 2001, denominato: "Contributo straordinario per la manutenzione e l'esercizio degli impianti pubblici di bonifica e per il più efficiente funzionamento dei medesimi e per l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi stessi".

 

     Art. 37.

     1. Nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale le prestazioni di ricovero e di assistenza ospedaliera assicurate da Istituti di cura privati accreditati/convenzionati sono sottoposti a compensazione interaziendale da parte della Regione, in sede di riparto dei Fondi tra le Aziende medesime.

     2. La Regione assegna quote funzionali e aggiuntive ai Presidi ospedalieri pubblici in territori montani o isolani con le risorse del Servizio Sanitario Regionale per la loro funzione sociale.

 

     Art. 38.

     1. I Fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 2000 al Capitolo n. 4063, nonché quelli del Bilancio per l'anno 2001 allo stesso Capitolo n. 4063, destinati all'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi, ai sensi della Legge n. 865/1971, articolo 27, possono essere utilizzati, a domanda, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. 16 giugno 1992, n. 3 e in analogia a quanto stabilito dalla L.R. 14 agosto 1996, n. 19, mediante la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della L.R. n. 51 del 31 ottobre 1978 articolo 3 lett. a.

     2. La relativa quota in conto capitale costituirà la massima spesa utilizzabile dall'Ente beneficiario per la copertura dei corrispondenti mutui ai sensi dei commi I e III dell'articolo 13 della L.R. n. 38 del 27 agosto 1984.

     3. La forma di intervento finanziario della Regione prevista dal precedente comma 1 è estesa ai successivi Piani esecutivi di finanziamento.

     4. I termini di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi previsti dall'articolo 10 della richiamata L.R. n. 51 del 31 ottobre 1978, come sostituito dall'articolo 4 della successiva L.R. n. 49 del 3 agosto 1982, segnatamente ai contributi disposti con i Piani annuali esecutivi di finanziamento destinati all'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 2000 e 2001, decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 39.

     1. Al fine di potenziare le attività e le strutture del Consorzio Ortofrutticolo "Agro Nocerino-Sarnese", di proprietà regionale, è finanziato il progetto per la realizzazione del Mercato dei Fiori.

     2. All'onere di cui al precedente comma, quantizzato in lire 2 miliardi, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse di cui al Capitolo n. 182, di nuova istituzione, denominato: "Risorse per la realizzazione di nuove strutture del Mercato Ortofrutticolo Nocera- Pagani", per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 40.

     1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica nei settori dell'astrofisica e della cosmologia e delle relative attività tecnologiche da terra e dallo spazio, è assegnato all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, qualificato Istituto di Ricerca campano di livello internazionale, un contributo per l'esercizio finanziario 2001 pari a lire 2,5 miliardi.

     2. Un'apposita Legge Regionale, per gli esercizi successivi, disciplinerà collaborazioni scientifiche e tecnologiche nel settore di cui al comma 1, tra l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e le strutture di ricerca, le Università, le imprese, gli Enti Pubblici e privati della Campania, anche attraverso l'attivazione di intese istituzionali di programma con le Amministrazioni centrali, ed i relativi contributi a carico del bilancio regionale.

     3. Al Capitolo di spesa n. 261, di nuova istituzione, denominato: "Contributo all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte per la promozione della ricerca scientifica nei settori dell'astrofisica e della cosmologia e delle relative attività tecnologiche da terra e dallo spazio", è iscritto lo stanziamento di lire 2,5 miliardi per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 41.

     1. Con riferimento al D.Lgs. n. 267/2000, al fine di valorizzare ed incentivare le forme associative tra Enti Locali, è assegnato ai Comuni capofila delle costituende Associazioni dei Comuni per la realizzazione di aree industriali intercomunali, costituite alla data di entrata in vigore della presente Legge, contributi una tantum per l'avviamento e la progettazione delle infrastrutture a servizio dell'area stessa.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui al Capitolo n. 4202, denominato "Incentivazione alla costituzione di associazioni tra Comuni" dotato per il corrente esercizio finanziario di lire 1 miliardo.

 

     Art. 42.

     1. Nella programmazione dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, il Presidente della Giunta regionale può individuare Enti di diritto pubblico e/o con funzione pubblica per l'attuazione di recupero di immobili da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali, nonché alla realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente può essere promossa la conclusione di accordi di programma, di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 1.

     3. Sarà data priorità agli accordi di programma con i sopracitati soggetti sotto la cui giurisdizione ricadono aree di particolare pregio storico, artistico ed ambientale. In sede di accordo di programma, la Regione, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, potrà rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie rinvenienti dal P.O.R. 2000-2006.

 

     Art. 43.

     Il termine dell'1 dicembre 1994, previsto al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 6 marzo 1995, n. 5, viene differito al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 44.

     1. [17].

     2. L'articolo 17 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 7, come modificato dalla L.R. 28 marzo 2000, n. 8, è abrogato.

 

     Art. 45.

     1. Ai componenti, ivi compreso il segretario, delle Commissioni di concorso di cui all'articolo 25 della L.R. n. 13 dell'8 marzo 1985, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di lire duecentomila.

     2. La relativa spesa graverà sul Capitolo n. 108 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 della Regione.

     3. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente norma.

 

     Art. 46.

     1. E' istituito un Fondo Regionale per il risanamento finanziario dei Comuni, inferiori ai 10 mila abitanti, già dissestati, per i quali il Ministro dell'Interno emana specifico Decreto ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995, con segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria, da parte dell'Organo Regionale di Controllo, per l'accertamento e delle responsabilità sui fatti di gestione, che hanno determinato i nuovi squilibri, di cui alle normative statali.

     2. I Comuni, al di sotto dei 10 mila abitanti, già dichiarati dissestati ai sensi del D.Lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995, che hanno ricostituito il disavanzo di amministrazione e presentano debiti fuori bilancio, non finanziabili con mezzi propri, possono richiedere, dopo aver formalizzato le procedure previste dall'articolo 98 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e previa attività di verifica e controllo degli atti da parte del Comitato Regionale di Controllo, nell'ordine i seguenti mezzi straordinari di ripiano:

     a) un'anticipazione di cassa con oneri a carico della Regione;

     b) il consolidamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri per il consolidamento a carico della Regione;

     c) nel caso in cui le misure di cui ai punti a) e b) non siano sufficienti per risanare l'Ente in difficoltà finanziarie, la Regione può sostenere gli oneri finanziari per l'estinzione della massa debitoria.

     3. L'Ente locale unitamente alla richiesta deve trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un piano di risanamento articolato in due parti:

     a) la redazione di un Bilancio strutturalmente riequilibrato;

     b) l'estinzione del disavanzo di amministrazione e dei debiti pregressi con eventuali mezzi propri e con i finanziamenti di cui ai punti b) e c) dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995.

     4. Dopo l'approvazione del Bilancio riequilibrato, il Presidente della Giunta Regionale emette un decreto di risanamento a favore del Comune interessato, che prevede l'eliminazione del disavanzo con contributi a rate annuali per un piano pluriennale di rientro complessivo pari ad un periodo di dieci anni.

     5. All'onere per l'esercizio finanziario 2001, si provvederà, con lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di lire 3 miliardi sul Capitolo n. 532 di nuova istituzione, così denominato: "Concorso della Regione per il ripiano dei deficit dei Comuni della Campania, rientranti nelle condizioni di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77".

     6. Per gli anni finanziari successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 47.

     1. E' autorizzato un contributo annuale a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 a favore dell'Associazione House Hospital Onlus di Napoli.

     2. Tale contributo è finalizzato al potenziamento delle attività di ricerca, di prevenzione primaria e secondaria per la lotta contro i tumori e per le patologie cardiache, in considerazione dell'elevato rilievo sociale delle attività svolte nella Regione dall'Associazione, con obbligo di presentare alla Giunta Regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

     3. Il contributo è concesso con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     4. All'onere, derivante dall'applicazione della presente Legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento di cui al Capitolo n. 7076 dello stato di previsione della spesa denominato: "Contributo all'Associazione House Hospital Onlus di Napoli".

     5. Per lo stanziamento dei successivi anni si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 48.

     1. E' istituito un Fondo di lire 2 miliardi per promuovere la diffusione di nuove tecniche operatorie presso le strutture delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, anche attraverso l'acquisto delle necessarie attrezzature.

     2. La relativa spesa graverà sul Capitolo n. 7502 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente, di nuova istituzione, denominato: "Fondo per le nuove tecniche operatorie presso le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere".

     3. Alla ripartizione del Fondo provvede l'Assessore alla Sanità.

 

     Art. 49.

     1. [18].

     1. bis Il contributo da corrispondere ai teatri, per l’esercizio finanziario corrente, fermo restando il contributo previsto al comma 1, per gli altri teatri è rapportato al numero di produzioni proprie programmate e certificate dai borderò SIAE ed all’agibilità NPALS, è almeno pari a quello erogato nell’anno precedente [19].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le risorse del Capitolo n. 5165 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 50.

     1. Al fine di favorire il risanamento, la riorganizzazione delle Aziende esercenti il Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) in Campania, sono riaperti i termini per la fruizione dei benefici previsti dal comma 1, articolo 2, della L.R. 28 marzo 2000, n. 7.

     2. Le relative istanze dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della Legge di Bilancio.

     3. All'onere, per l'esercizio finanziario corrente, si provvederà con le risorse del Capitolo n. 2366.

 

     Art. 51.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, nonché dei soggetti che hanno subito trapianti d'organo, le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia per l'esercizio finanziario 2001.

     2. E' fatto obbligo alle strutture private, che operano in regime di convenzione diretta o indiretta nel settore emodialitico, di acquistare farmaci, materiali e presidi farmaceutici presso le farmacie ospedaliere pubbliche.

     3. E' fatto obbligo ai medici di medicina generale prescrivere farmaci di emoderivati per l'emofilia presso le farmacie degli ospedali.

     4. E' fatto, altresì, obbligo alle farmacie ospedaliere, su conforme prescrizione dei medici di medicina generale, fornire emoderivati per l'emofilia.

 

     Art. 52.

     1. I Fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 2000 al Capitolo n. 6010, nonché quelli del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 allo stesso Capitolo n. 6010, destinati alla realizzazione di impianti sportivi, ai sensi della L.R. 12 dicembre 1979, n. 42, all'articolo 2 lett. c), possono essere utilizzati, a domanda, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. 16 giugno 1992, n. 3 e in analogia a quanto statuito dalla L.R. 14 agosto 1996, n. 19, mediante la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della L.R. 31 dicembre 1978, n. 51, articolo 3 lett. a).

     2. La relativa quota in conto capitale costituirà la massima spesa utilizzabile dall'Ente beneficiario per la copertura dei corrispondenti mutui, ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 13 della L.R. 27 agosto 1984, n. 38.

     3. La forma di intervento finanziario della Regione prevista dal precedente comma 1 è estesa ai successivi piani esecutivi di finanziamento.

     4. I termini di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi previsti dall'articolo 10, della richiamata L.R. n. 51 del 31 dicembre 1978, come sostituito dall'articolo 4 della successiva L.R. 3 agosto 1982, n. 49, segnatamente ai contributi disposti con i piani annuali esecutivi di finanziamento di impianti sportivi per gli anni 2000 e 2001, decorreranno dalla data di comunicazione agli Enti interessati dell'avvenuta adozione del presente articolo.

 

     Art. 53.

     1. L'ammontare del contributo una tantum, previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 28 marzo 2000, n. 8, è commisurato alla differenza tra la spesa totale rendicontata, riferita ai programmi di attività 1999 e 2000, ed i contributi concessi con i precedenti provvedimenti.

     2. All'onere finanziario aggiuntivo derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantizzato in lire 550 milioni, si provvederà con le risorse di cui al Capitolo n. 3014 dell'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 54.

     1. Per garantire l'efficienza e l'operatività dei controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame allevato in Campania e lo svolgimento di tutte le attività per la tenuta dei libri genealogici, per l'anno 2001, la Regione Campania concede un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 500 milioni all'Associazione Regionale Allevatori della Campania ed alle Associazioni Provinciali Allevatori per:

     a) la estinzione delle esposizioni debitorie contratte per fini istituzionali correlate all'attività dei controlli funzionali ed alla tenuta dei libri genealogici del bestiame allevato in Campania;

     b) il mancato incasso delle quote sociali, per le quali siano state esperite, senza risultati, le procedure di recupero.

     2. La Giunta Regionale provvede alla individuazione delle Associazioni di cui al comma 1 ed alla ripartizione, concessione e liquidazione, dello stanziamento previsto al medesimo comma.

     3. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte in termini di competenza e di cassa con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni sul Capitolo n. 3216, di nuova istituzione, per l'esercizio finanziario 2001, denominato: "Contributo straordinario alle Associazioni Allevatori per il ripianamento di passività correlate alla gestione di attività di controllo per il miglioramento genetico del bestiame allevato in Campania".

 

     Art. 55.

     1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51, i piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli Enti Locali per gli anni 2000-2001, secondo le modalità ed i criteri emanati dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 334 del 6 marzo 2001.

     2. Per la concessione dei contributi in conto interessi sono utilizzati i fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 2112 per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 56.

     I termini per presentare domande di partecipazione ai Bandi della Regione non potranno mai essere inferiori ai 30 giorni, salvo diverse disposizioni normative nazionali ed europee.

 

     Art. 57.

     1. E' istituito un Fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo sociale ed assistenziale di ONLUS della Regione Campania.

     2. Il Fondo potrà essere utilizzato, fino ad un massimo del 90%, per la realizzazione di Centri per la promozione umana e sociale, con particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche ed in particolare condizioni di disagio sociale e relazionale.

     3. Con proprio Decreto il Presidente della Giunta Regionale concederà il contributo assegnato ai progetti selezionati di ONLUS, iscritte all'Albo regionale e già operanti, quali: Myriam onluss, Figli in famiglia di Napoli nonché le ulteriori Onlus, il cui finanziamento è stato approvato dal Consiglio Regionale con ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio, La Campania in Europa. [20]

     E’ previsto che possa accedere al fondo l’Ente Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo. Il finanziamento deve essere utilizzato per sviluppare iniziative che mirano al riequilibrio sociale e a prevenire casi di esclusione sociale. [21]

     4. All'onere quantizzato in lire un miliardo, di cui ai precedenti commi, si provvede con le risorse di cui al capitolo n. 7868 di nuova istituzione denominato: "Fondo per la realizzazione di Centri Onlus di promozione sociale", dell'esercizio finanziario corrente.

 

     Art. 58. [22]

     1. L’indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell’espletamento dell’incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007 [23].

     2. E’ istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compreso l’autoparco, così come regolamentato con delibera dell’Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

     a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;

     b) risorse per l’incremento dell’attività istituzionale e per l’assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a [24].

     3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b, è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l’attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante [25].

     4. La spesa prevista graverà su apposito Capitolo di Bilancio del Consiglio regionale.

     4. E’ istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l’assistenza agli organi istituzionali per l’incremento dell’attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative [26].

     5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa [27].

     6. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all’intervento 4 – cap. 4021 – del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2003 [28].

 

     Art. 59.

     E' concessa una sovvenzione annuale, per la realizzazione delle finalità Istituzionali, al Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale con sede nell'Università degli Studi di Fisciano, di lire 300 milioni, con lo stanziamento sul Capitolo n. 5058, di nuova istituzione, denominato "Contributo al Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale con sede presso l'Università degli Studi di Fisciano", per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 60.

     1. Per favorire l'azione degli Enti locali della Campania con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e sopperire alle deficienze organizzative delle loro strutture tecniche, la Regione costituisce un Fondo di rotazione per concedere agli stessi, a richiesta, aiuti finanziari per un importo massimo di euro 41.000,00 per avviare la progettazione di opere pubbliche legate a procedure per l'accesso a Fondi regionali, nazionali o europei [29].

     2. La Giunta regionale adotterà, sentite le Commissioni consiliari competenti, il Regolamento di accesso al Fondo.

     3. Nella prima fase di applicazione il Fondo sarà destinato ai Comuni privi di Ufficio Tecnico.

     4. Alla relativa spesa si provvede con le risorse di cui al Capitolo n. 534, di nuova istituzione, denominato: "Contributo una tantum ai Comuni con meno di 10 mila abitanti per la realizzazione di progettazione di opere pubbliche", dotato per il corrente esercizio finanziario di lire 2 miliardi.

 

     Art. 61.

     1. E' concesso per il corrente esercizio finanziario un contributo alla Scuola di Alta Formazione STOA di Ercolano di lire 500 milioni, con le risorse iscritte al Capitolo n. 4824, di nuova istituzione, per il corrente esercizio finanziario denominato: "Contributo alla Scuola di Alta Formazione STOA".

     2. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 62. [30]

 

     Art. 63.

     1. Le attività di Protezione Civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e le funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo n. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile, che assicura il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività in ambito di Protezione Civile e del personale impegnato, che in caso di eventi calamitosi operano alle sue dirette dipendenze per l'attuazione degli interventi urgenti. Per tali attività il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato è direttamente coadiuvato dal Settore regionale "Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio", che assicura anche la gestione del sistema regionale di sale operative, previsto dalla Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3095 del 23 novembre 2000 e per specifici obiettivi stipula convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, strutture scientifiche e di ricerca, Associazioni di volontariato e soggetti privati. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato alla Protezione Civile sono autorizzati ad emettere provvedimenti urgenti, avvalendosi delle procedure previste allo scopo dalla legislazione vigente e/o di eventuali deroghe autorizzate da Ordinanze di Protezione Civile.

     L'Assessore delegato alla Protezione Civile, di concerto con l'Assessore al Personale, per le finalità di cui sopra provvede, altresì, alla unificazione e riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche di Protezione Civile, di cui alla L.R. 4 luglio 1991, n. 11 e si avvale, altresì, delle strutture del Commissario di Governo ex O.M.I. 2787/98 e successive modificazioni.

     2. Le somme previste nel Bilancio regionale per interventi di Protezione Civile, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del D.Lgs. n. 112/98 e quelle disposte dalla Regione e dallo Stato in conseguenza di specifiche emergenze o per interventi di prevenzione, confluiscono in un "Fondo Regionale di Protezione Civile", istituito con la presente Legge, sul quale opera il Presidente della Giunta Regionale o L'Assessore delegato alla Protezione Civile, assumendo, ove necessario in via d'urgenza, i relativi impegni di spesa, da sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale entro novanta giorni dall'adozione.

     3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 operano fino all'emanazione della disciplina organica regionale di Protezione Civile.

 

     Art. 64.

     1. Ad ulteriore garanzia del consumatore e per far fronte alla grave emergenza in atto nel settore agro-zootecnico-alimentare di filiera per l'emergenza EPIDEMIA SPONGIFORME BOVINA (B.S.E.), nel quadro degli interventi speciali previsti, viene utilizzato lo stemma della Regione Campania quale marchio di tutela per la "Carne Campana".

     2. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede ad approvare il regolamentato del disciplinare di produzione, previa audizione delle Organizzazioni professionali e delle Associazioni di categoria della filiera.

     3. La "Carne Campana" viene prodotta utilizzando il bestiame nato ed allevato in Campania secondo i canoni classici della zootecnia moderna, nel pieno rispetto delle norme per il benessere alimentare ed animale, appositamente identificato con microchips elettronici macellato in Campania non prima dell'età di finissaggio naturalmente prevista per le categorie merceologiche, trasformato presso gli opifici della Campania sotto il controllo e la vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.

     4. La Regione autorizza l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania alla promozione della "Carne Campana" a mezzo di uno specifico programma di intervento, utilizzando per l'anno 2001 la somma vincolata di lire 1 miliardo, mediante utilizzazione delle risorse iscritte al capitolo n. 4848 di nuova istituzione dell'esercizio finanziario corrente, denominato "Promozione della Carne campana".

     5. Per gli anni finanziari successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 65.

     La Giunta regionale, a valere sulle disponibilità finanziarie destinate alla edilizia residenziale pubblica, destinerà lire 10 miliardi per la concessione degli incentivi, previsti dall'articolo 8 della L.R. 4 novembre 1998, n. 17, nei limiti fissati dall'articolo 2, punto 4) del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, in favore dei soggetti che trasferiscono la propria residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, i cui territori sono stati classificati montani, in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991 e che si impegnano a non alienare gli immobili acquisiti nei successivi dieci anni, con prelievo dal capitolo di spesa n. 2414, di nuova istituzione dell'esercizio finanziario corrente, denominato "incentivi ai soggetti che trasferiscono la loro residenza nei Comuni montani di cui alla Legge 25 luglio 1952 n. 991".

 

     Art. 66.

     1. E' autorizzata la spesa per oneri relativi al funzionamento delle Commissioni Provinciali per la determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità di esproprio.

     2. Ai Presidenti ed ai Componenti di ciascuna Commissione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, ma non più di due sedute mensili, pari a quello previsto al secondo comma dell'articolo 28 della L.R. 14 giugno 1993, n. 21, nonché l'eventuale indennità di missione della stessa misura prevista per i dipendenti regionali.

     3. Alla relativa spesa, di lire 300 milioni per il corrente esercizio finanziario, si provvederà con le risorse del Capitolo n. 310 di nuova istituzione, denominato "Oneri relativi al pagamento delle Commissioni Provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di esproprio".

     4. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 67.

     1. Ai fini dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell'ambito del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione a valere dall'anno 2002, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche POP 1994/1999, relative al settore agricolo.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1 del presente articolo, stimato indicativamente in lire 6 miliardi, si farà fronte con apposito stanziamento in occasione della Legge di Bilancio 2002. Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato con legge di Bilancio di previsione.

     3. Ai fini dell'attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006, e disposta la prosecuzione dell'utilizzo, a partire dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI che ha maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale Organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura. Per l'acquisizione dei servizi anzidetti, la Giunta regionale provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Società.

     4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, stimato indicativamente in lire 600 milioni per anno, si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2002, con le risorse recate dal Capitolo corrispondente al Capitolo n. 3526 dell'attuale Bilancio di previsione per l'anno 2001.

     5. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 68.

     1. E' istituito il Fondo di lire 3 miliardi per affrontare le problematiche connesse alla Istituzione della Facoltà di Medicina a Salerno.

     2. Tale Fondo grava sul Capitolo n. 264, di nuova istituzione, del Bilancio di previsione corrente, denominato: "Fondo per le spese di Istituzione della Facoltà di Medicina a Salerno".

 

     Art. 69.

     1. La L.R. 14 aprile 2000, n. 13 viene così modificata ed integrata:

     "il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 14 aprile 2000, n. 13, è prorogato di 60 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le istanze di regolarizzazione saranno prese in considerazione dagli Enti gestori, a prescindere dalla presentazione della autodenuncia ai Comuni, ove sono ubicati gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

     2. Tale beneficio viene esteso anche a coloro i quali, pur avendo lasciato l'alloggio occupato nei termini di cui al predetto articolo 3, possono comunque dimostrare di aver condotto senza titolo l'alloggio, di cui si chiede la regolarizzazione, in un periodo precedente alla data del 31 dicembre 1998 e di averlo lasciato per effetto dell'intervento della Forza Pubblica.

     3. Per questi ultimi entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la Giunta regionale con apposito atto deliberativo, sulla base della quantificazione degli aventi diritto da parte dei Comuni, emanerà criteri e modalità per garantire l'efficacia di tale beneficio.

 

     Art. 70.

     1. Il contingente di Avvocati, assunto dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 2 del 20 marzo 2001, e della deliberazione di Giunta regionale n. 666 del 13 febbraio 2001, utilizzando la graduatoria di merito pubblicata a conclusione del concorso per titoli ed esami, indetto con delibera di Giunta Regionale n. 10273 del 18 dicembre 1997, è immesso direttamente nei ruoli regionali con il profilo professionale di Avvocato, categoria D3, a domanda individuale da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. La tabella di cui alla L.R. 21 aprile 1997, n. 12, viene automaticamente adeguata.

     3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con il Capitolo n. 30 dell'esercizio finanziario 2001, che viene incrementato con l'importo di lire 2,5 miliardi.

 

     Art. 71.

     1. Per una migliore attuazione dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale dei Comuni, al fine di un efficace assolvimento dei compiti delegati dal D.Lgs. n. 112/1998, è istituito un Fondo di lire 1 miliardo. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, attribuirà i Fondi ai Comuni preferibilmente consorziati o ai Consorzi senza fine di lucro, che abbiano esperienza nel settore per programmi intercomunali.

     2. Al fine di promuovere le tecnologie innovative della formazione a distanza, nell'attuazione dei programmi di formazione e riqualificazione del personale dei Comuni, per un efficace assolvimento dei compiti delegati dal Decreto Legislativo n. 112/1998 è istituito un fondo di Lire 1 miliardo.

     3. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'innovazione, attribuirà i Fondi a programmi formativi predisposti da Consorzi di Comuni specializzati in materia.

     4. La relativa spesa graverà sul capitolo n. 322 dell'esercizio finanziario corrente di nuova istituzione, denominato "Fondi per la riqualificazione del personale dei Comuni - D.Lgs. n. 112/1998".

     5. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

     Art. 72.

     1. In relazione ai danni causati dalla B.S.E. al Settore del commercio al dettaglio delle carni, gli interventi di cui alla L.R. 4 aprile 1995, n. 9, sono estesi alle attività dei Consorzi e delle Cooperative Fidi svolte a favore degli operatori commerciali al dettaglio della Regione, operanti nel settore delle carni, per operazioni di credito, di durata massima di 5 anni e per importi non superiori a 30 milioni, con contributo sugli interessi a carico del Capitolo n. 4322 dell'esercizio finanziario 2001, pari al 5%.

     2. Con Regolamento della Giunta regionale vengono stabilite le norme di attuazione per la fruizione di tali benefici.

 

     Art. 73.

     Per la realizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative connesse allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 161 del 9 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2001 e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1814 del 4 maggio 2001 è stanziata la somma di lire 1 miliardo da prelevarsi sul Capitolo di spesa n. 4324 dell'esercizio finanziario per l'anno 2001.

 

     Art. 74.

     Per il cofinanziamento e la promozione del programma "tetti fotovoltaici" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 2001, è stanziata la somma di lire 2 miliardi con prelievo dal Capitolo di spesa n. 4196 dell'esercizio finanziario per l'anno 2001.

 

     Art. 75.

     1. In ottemperanza a quanto disciplinato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2001 ad oggetto "fissazione dei criteri per la rideterminazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli Enti e organismi pubblici" si stabilisce, che ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla L.R. n. 44 del 3 agosto 1982, compete un gettone di presenza di lire 200 mila. Per i componenti delle precedenti consiliature il beneficio compete, purché gli interessati abbiano maturato almeno un triennio nella carica.

     2. - 3. [31]

     4. Al Presidente del Comitato di cui all'articolo 12 della L.R. 6 novembre 1991, n. 19, spetta il 35% dell'indennità prevista per il Consigliere regionale. A tutti gli altri componenti il Comitato spetta un indennità di funzione pari al 30% di quella percepita dai Consiglieri regionali. La suddetta indennità è corrisposta a condizione che i componenti assicurino la presenza ad almeno 4 sedute nel mese. In caso di presenza nel mese inferiore a 4 sedute, ai componenti verrà erogato un gettone di presenza pari a lire 200 mila per seduta. A tutti i componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato si recano in località diversa da quella di residenza spetta il trattamento di missione e di rimborso delle spese previste per i Consiglieri regionali. Per quanto previsto dal comma 1 si fa riferimento alla UPB 6.23.106 previsto dai commi precedenti si fa riferimento al Capitolo 6 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 che presenta sufficiente copertura. Per gli anni successivi si farà riferimento all'apposito capitolo di Bilancio [32].

 

     Art. 76.

     1. Le Autorità di Bacino della Regione Campania (Nord occidentale della Campania, Sarno, Destra Sele, Sinistra Sele, Interregionale Sele) che utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto previo superamento di selezione pubblica, ai sensi del Decreto legge n. 180 del 1998, convertito con la Legge n. 267/1998 e modificato dalla Legge n. 226/1999, sono autorizzate a prorogare di un anno i predetti rapporti di lavoro a tempo determinato.

     2. All'onere finanziario si farà fronte con gli stanziamenti dei Capitoli nn. 1150 e 1164 dell'esercizio finanziario corrente.

 

     Art. 77.

     1. L'efficacia dei Piani esistenti dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale è prorogata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, fatta eccezione per quelle parti interessate a grandi opere pubbliche, quale "l'Alta Velocità", purché alla stessa data sia stato pubblicato il Bando per il conferimento dell'incarico ai progettisti per la redazione dei nuovi Piani o di varianti degli stessi.

     2. L'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 9 della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, è la seguente:

     "La proroga di validità ed efficacia dei Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei Industriali di cui all'articolo 10, comma 9, della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti anche se medio tempore scaduti" [33].

 

     Art. 78.

     (Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).

 

     Art. 79.

     (Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).

 

     Art. 80.

     (Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).

 

     Art. 81.

     (Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).

 

     Art. 82.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per le Grotte di Pertosa e Castelcivita.

     2. L'Assessore regionale al Turismo provvederà a ripartire la provvista finanziaria tra i Comuni ove sono ubicate le Grotte, sulla base di progetti definitivi presentati.

     3. La relativa spesa grava sul capitolo n. 4410 dell'esercizio finanziario corrente, di nuova istituzione, denominato: "Fondi per la valorizzazione delle Grotte di Pertosa e Castelcivita".

 

     Art. 83.

     1. Ai fini della valutazione delle occorrenze finanziarie necessarie a far fronte agli oneri dei contratti, inerenti i servizi oggetto della delega prescritta dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997, le Aziende esercenti i medesimi servizi producono l'attestazione delle voci di costi e di ricavi semestrali evidenziati nei propri Bilanci.

     2. L'attività di attestazione di cui al precedente comma è compiuta dalle Aziende esercenti i servizi e verificata dal Comitato di monitoraggio, costituito a seguito dell'accordo di programma stipulato tra la Regione e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997.

     3. L'attestazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Assessorato ai trasporti ed all'Assessorato al Bilancio entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun semestre, al fine di consentire alla Regione l'attivazione delle azioni correttive finalizzate a richiedere le eventuali variazioni, di cui ai punti 6 e 7 dell'articolo 7 dell'accordo di programma di cui al comma precedente.

 

     Art. 84.

     Per la realizzazione di un progetto speciale relativo al monitoraggio per l'inquinamento atmosferico mediante l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili è autorizzata la spesa sull'esercizio finanziario corrente di lire 5 miliardi, prevista sul Capitolo n. 1651, di nuova istituzione, denominato: "Progetto speciale per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico mediante utilizzo di L.S.U.".

 

     Art. 85.

     1. [34].

     2. Ai fini di cui al comma precedente viene destinata la somma di lire 2 miliardi iscritta nel Capitolo di spesa n. 4198 del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 86. [35]

 

     Art. 87.

     Le disposizioni della presente Legge non si estendono alla fattispecie prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 88.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 settembre 2001, n. 48. Sostituisce i commi 1° e 2°, art. 5 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 41.

[2] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[3] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, nel testo stabilito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 19.

[4] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 4 maggio 1987, n. 28.

[5] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[8] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[9] Modifica il comma 1, art. 27 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[10] Sostituisce l'art. 67 della L.R. 2 agosto 1982, n. 42.

[11] Modifica il comma 1, art. 7 e il comma 1, art. 14 della L.R. 4 maggio 1987, n. 28.

[12] Modifica gli articoli 4 e 7 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 2.

[13] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1978, n. 62.

[14] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.R. 20 marzo 1982, n. 17.

[15] Modifica le lettera a) e b), comma 1, art. 1 della L.R. 23 novembre 1994, n. 38.

[16] Sostituisce i commi 3 e 4, art. 40 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[17] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[18] Comma modificato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15. Modifica l'art. 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 9.

[19] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[20] Comma già modificato dall’art. 48 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[21] Comma aggiunto senza numerazione dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2019, n. 6.

[23] Comma sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[24] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 2019, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[25] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20.

[26] Comma aggiunto, come comma 4, dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20 nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 2019, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[27] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20 nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[28] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 settembre 2002, n. 20 nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[29] Comma così modificato dall’art. 35 della L.r. 26 luglio 2002, n. 15.

[30] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 14 agosto 1996, n. 19.

[31] Modifica gli articoli 2 e 3 della L.R. 27 luglio 1986, n. 21.

[32] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[33] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 settembre 2001, n. 48. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2007, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell’art. 10, comma 9, della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti.

[34] Comma modificato dall’art. 25 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24. Sostituisce la lettera b), ultimo comma, art. 1 della L.R. 6 maggio 1985, n. 36.

[35] Modifica le lettere a), b), c) e d), art. 14 della L.R. 25 agosto 1989, n. 15.