§ 1.9.19 - Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.
Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, di cui agli artt. 41 e seguenti della Legge 8 giugno 1990, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:14/06/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Soggetti di controllo).
Art. 2.  (Organi di controllo).
Art. 3.  (Competenza e composizione del Comitato Regionale di Controllo).
Art. 4.  (Competenza e composizione delle Sezioni di Controllo).
Art. 5.  (Elezione e nomina dei componenti i Comitati e le Sezioni di Controllo).
Art. 6.  (Inizio e durata in carica degli Organi di Controllo).
Art. 7.  (Incompatibilità ed ineleggibilità).
Art. 8.  (Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni di Controllo).
Art. 9.  (Decadenza dei componenti ed incompatibilità).
Art. 10.  (Dimissioni dei componenti).
Art. 11.  (Reintegrazione dell'organo di controllo).
Art. 12.  (Scioglimento).
Art. 13.  (Segretario).
Art. 14.  (Calendario delle adunanze).
Art. 15.  (Diritto alla visione degli atti).
Art. 16.  (Adunanza del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni).
Art. 17.  (Funzioni del Presidente, e del Vice Presidente).
Art. 18.  (Udienza ad amministratori locali).
Art. 19.  (Attività di controllo).
Art. 20.  (Controllo di legittimità).
Art. 21.  (Controllo sostitutivo).
Art. 22.  (Invio degli atti soggetti a controllo).
Art. 23.  (Relazione annuale).
Art. 24.  (Definitività dei provvedimenti di controllo).
Art. 25.  (Rappresentanza in giudizio).
Art. 26.  (Copia e visione degli atti).
Art. 27.  (Massimario).
Art. 28.  (Indennità di carica - Gettoni di presenza).
Art. 29.  (Economato).
Art. 30.  (Competenza finanziaria).
Art. 31.  (Incompatibilità - Ineleggibilità - Revoca).
Art. 32.  (Disposizioni finali).


§ 1.9.19 - Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, di cui agli artt. 41 e seguenti della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali».

(B.U. n. 29 del 28 giugno 1993).

 

Art. 1. (Soggetti di controllo).

     1. Le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli Enti locali, aventi sede in Campania, sono esercitate in conformità dell'art. 130 della Costituzione, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente Legge, a mezzo di un Organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica.

     2. Al medesimo Organo sono attribuite le funzioni di controllo sugli atti di altri Enti a tal fine stabiliti con legge della Repubblica ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione.

 

     Art. 2. (Organi di controllo).

     1. Al fine di consentire l'esercizio delle relative funzioni in forma decentrata, oltre al Comitato Regionale di Controllo con sede in Napoli, sono istituite Sezioni provinciali decentrate con sede nei capoluoghi delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

     2. Il Comitato Regionale e le Sezioni provinciali esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo.

 

     Art. 3. (Competenza e composizione del Comitato Regionale di Controllo).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della Legge 8.6.1990, n. 142, esercita l'attività di controllo sugli atti indicati nel capo XII della stessa legge:

     a) delle Province;

     b) della Città Metropolitana di Napoli;

     c) dei Consorzi a partecipazione provinciale Ove del Consorzio facciano parte Province appartenenti a Regioni diverse, il Comitato esercita il controllo solo se la sede dell'amministrazione del Consorzio è in Campania.

     2. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 lett. a) dell'art. 42 della Legge 8.6.1990 n. 142, sono effettuate da tutti gli ordini e collegi professionali aventi sede nel territorio regionale.

     3. Le designazioni delle terne di cui al comma precedente dovranno avvenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Competenza e composizione delle Sezioni di Controllo).

     1. Le Sezioni provinciali del Comitato di controllo costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge 8.6.1990 n. 142, esercitano la loro attività di controllo sugli atti indicati nel capo XII della stessa legge:

     a) dei Comuni;

     b) delle Unioni e dei Consorzi fra Comuni. Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a Province diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio;

     c) delle Comunità Montane tra Comuni di una stessa provincia. Ove la Comunità Montana comprenda Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione della Comunità Montana;

     d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza svolga la propria attività in due o più Comuni appartenenti a Province o Regioni diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

     e) delle Aziende e dei Consorzi di Aziende in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni. Ove del Consorzio facciano parte Aziende di Comuni appartenenti a Province diverse, il Controllo è esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio.

     2. le singole Sezioni hanno competenza limitatamente alla circoscrizione della Provincia presso il cui capoluogo hanno sede.

     3. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 lettera a) dell'art. 42 della Legge 8.6.1990 n. 142, sono effettuate da tutti gli ordini e collegi professionali esistenti sul territorio di competenza di ciascuna Sezione.

 

     Art. 5. (Elezione e nomina dei componenti i Comitati e le Sezioni di Controllo).

     1. Gli esperti di cui all'art. 42 della Legge 8.6.1990 n. 142 vengono eletti con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei consiglieri regionali.

     2. I componenti il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni decentrate sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 6. (Inizio e durata in carica degli Organi di Controllo).

     1. La data di inizio dell'attività del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni è fissata dal Presidente della Giunta Regionale nel provvedimento di nomina di detti organi non oltre il 150 giorno della sua costituzione.

     2. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

 

     Art. 7. (Incompatibilità ed ineleggibilità).

     1. Sono cause di incompatibilità o ineleggibilità a componente del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate quelle previste dall'art. 43 della Legge 8.6.l990, n. 142.

     2. I componenti ed i dipendenti del Comitato e delle Sezioni di Controllo non possono svolgere incarichi, anche occasionali, per conto degli Enti assoggettati al controllo degli organi suddetti nè far parte di Commissioni giudicatrici di concorsi istituite presso gli Enti medesimi, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali.

     3. Ai componenti del Comitato Regionale di Controllo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 27.12.1985, n. 816 e dell'art 1 della Legge 18.1.1992, n. 16.

 

     Art. 8. (Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni di Controllo).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni, come primo atto, eleggono a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed un Vice Presidente tra i Componenti effettivi eletti dal Consiglio Regionale.

     2. Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente e Vice Presidente chi ha riportato il maggior numero dei voti.

     3. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

     4. Fino a quando non è eletto il Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo che ha riportato in occasione della sua elezione il maggior numero di voti.

     5. In caso di parità, presiede il più anziano di età tra i membri elettivi.

 

     Art. 9. (Decadenza dei componenti ed incompatibilità).

     1. Il componente del Comitato Regionale di Controllo o di una sua Sezione, che non interviene senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decade dall'ufficio.

     2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità, previste da legge della Repubblica, importano egualmente decadenza.

     3. La causa di decadenza è contestata entro dieci giorni dal Presidente del Comitato Regionale o della Sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

     4. La decadenza è pronunziata dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta motivata dal Presidente del Comitato Regionale o della Sezione e su conforme deliberazione del Consiglio Regionale.

     5. La dichiarazione di decadenza dei membri, previsti dal comma 1 lett. a) numeri 1 e 2 lett. b) dell'art. 42 della Legge 8.6.1990 n. 142 è comunicata dal Presidente della Giunta Regionale, per le sostituzioni di rispettiva competenza, ai competenti ordini professionali o al Commissario di Governo.

     6. Qualora il componente incorra in ipotesi di incompatibilità, il Presidente del Comitato Regionale o della Sezione gli chiede di optare entro il perentorio termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali, si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

     7. Qualora l'ipotesi di decadenza di cui al primo comma e di incompatibilità di cui al sesto comma riguardi la persona del Presidente del Comitato Regionale o della Sezione, la contestazione o la richiesta di opzione viene effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 10. (Dimissioni dei componenti).

     1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni sono presentate al Presidente del Collegio di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale che, a sua volta, ne promuove la presa d'atto dell'organo competente alla nomina o designazione.

 

     Art. 11. (Reintegrazione dell'organo di controllo).

     1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato Regionale di Controllo o delle sue Sezioni abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni.

     1 bis. Qualora il Consiglio Regionale non provveda alla sostituzione almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio Regionale, il quale, su parere dell'Ufficio di Presidenza, se espresso, deve comunque provvedere entro tale termine [1].

     2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

 

     Art. 12. (Scioglimento).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

     2. Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti in contrasto con le leggi vigenti o incorrano in omissioni di atti dovuti.

     3. Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato Regionale o delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, all'Organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione.

     4. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che approva a maggioranza.

     5. In caso di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata dal Comitato Regionale di Controllo fino all'insediamento del nuovo Organo; se lo scioglimento riguarda il Comitato Regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli Enti a carattere regionale, dalla Sezione Provinciale avente sede nel Capoluogo della Regione e, per gli altri Enti, dalla Sezione Provinciale nel cui ambito l'Ente stesso ha sede legale.

 

     Art. 13. (Segretario).

     1. Il Segretario del Comitato regionale di controllo e quelli delle Sezioni decentrate, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale con le modalità e le procedure di cui all'art. 5 della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11.

     2. Il Segretario assiste alle sedute del Collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell'organo; cura l'invio degli avvisi di convocazione e la ricezione degli atti degli Enti Locali nonché la comunicazione agli Enti medesimi delle decisioni del Comitato e le altre incombenze di legge. Il processo verbale della seduta deve essere depositato in Segreteria entro tre giorni, dalla data di svolgimento della stessa.

     3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, nelle more della procedura per la sua sostituzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11; il Presidente del Comitato Regionale e Sezione decentrata, chiama a svolgere le funzioni di assistenza alle sedute del collegio, un funzionario della prima qualifica dirigenziale.

     4. Il Segretario, infine, dirige l'attività del Settore alla stregua delle direttive del Comitato Regionale e delle sue Sezioni.

 

     Art. 14. (Calendario delle adunanze).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni stabiliscono il calendario delle proprie adunanze e si riuniscono di norma almeno una volta la settimana in giorni ed ora prestabiliti nella sede assegnata dalla Regione. Detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

     2. Il Comitato Regionale e le sue Sezioni possono essere convocati anche in giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

     3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze previste nel calendario viene depositato in Segreteria almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     4. Per le convocazioni di urgenza, gli argomenti relativi devono essere portati a conoscenza dei componenti con lo stesso mezzo usato per la convocazione della seduta straordinaria.

     5. Il Comitato Regionale e le sue Sezioni non terranno adunanze dal 10 al 30 agosto e dal 15 dicembre al 1O gennaio dell'anno successivo, salvo motivi di convocazioni urgenti che avverranno secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 15. (Diritto alla visione degli atti).

     1. I componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni hanno diritto a prendere visione degli atti da esaminare almeno tre giorni prima dell'adunanza.

 

     Art. 16. (Adunanza del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni).

     1. Le adunanze del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni non sono pubbliche.

     2. Per la validità delle deliberazioni, si richiede l'intervento di almeno tre componenti.

     3. Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese. In caso di parità di voti validamente espressi, escluse quindi eventuali astensioni, prevale il voto del Presidente.

     Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal Segretario.

     4. Alle adunanze del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni partecipano anche i componenti supplenti che possono relazionare, ma senza diritto di voto salvo il caso in cui sostituiscono i membri effettivi. Nella sostituzione dei componenti effettivi eletti dal Consiglio Regionale viene osservato il criterio della alternanza.

     5. All'inizio dell'adunanza viene eletto ed approvato il processo verbale dell'adunanza precedente.

 

     Art. 17. (Funzioni del Presidente, e del Vice Presidente).

     1. Il Presidente rappresenta il Comitato Regionale o la Sezione che convoca e presiede, distribuisce il lavoro tra i componenti e regola l'attività collegiale.

     2. Il Presidente sovrintende, inoltre, agli Uffici, regolandone l'attività.

     3. Il Presidente del Comitato Regionale, d'intesa con i Presidenti delle Sezioni decentrate, convoca periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli Organi di Controllo al fine di coordinare la loro attività istituzionale sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Regionale e nel rispetto della piena autonomia degli Enti Locali.

     4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

 

     Art. 18. (Udienza ad amministratori locali).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni hanno facoltà di convocare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al fine di ottenere chiarimenti su atti sottoposti al loro esame.

     2. I predetti consessi sentono altresì i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché i Consiglieri regionali, qualora ne facciano richiesta, per gli stessi motivi. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

 

     Art. 19. (Attività di controllo).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo, nell'ambito degli indirizzi emanati dai competenti Organi della Regione.

     2. Il Consiglio Regionale esprime gli indirizzi per l'esercizio del controllo. A tal fine l'Assessore preposto agli Enti locali, d'intesa con la Commissione consiliare competente:

     a) promuove e convoca semestrali riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato Regionale e le Sezioni decentrate;

     b) promuove e convoca riunioni semestrali dei Presidenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate.

 

     Art. 20. (Controllo di legittimità).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità, relativamente agli Enti indicati nell'art. 1 della presente legge, sugli atti e nei termini di cui all'art. 45 della Legge 8.6.1990, n. 142 e con le modalità previste dal successivo art. 46 della medesima legge.

 

     Art. 21. (Controllo sostitutivo).

     1. Qualora l'Ente soggetto a controllo ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'Organo di controllo diffida l'Ente a compierlo entro il termine minimo di trenta giorni, salvo che la legge non ne preveda uno diverso e salvo deroga motivata per i casi di urgenza, scaduto il quale nomina un Commissario per l'adozione dell'atto e fissa il termine entro il quale il Commissario deve provvedere.

     2. Il Commissario deve essere scelto tra i funzionari della Regione.

     3. Al termine del mandato, al predetto Commissario è corrisposto un compenso con onere a carico del bilancio dell'Ente, inadempiente, di L. 100.000 a seduta per un numero massimo di otto sedute, oltre l'indennità di missione, ove prevista.

 

     Art. 22. (Invio degli atti soggetti a controllo).

     1. Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi alla Segreteria del Collegio competente entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ed in duplice copia, unitamente ad un elenco descrittivo, anche in duplice esemplare, degli atti trasmessi.

     2. La Segreteria del Collegio provvederà ad apporre sulle due copie dell'elenco il timbro-data, restituendone uno all'Ente interessato, a titolo di ricezione degli stessi.

     3. Agli effetti dei termini previsti dall'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la decorrenza viene desunta dal timbro come sopra apposto.

 

     Art. 23. (Relazione annuale).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, al Consiglio Regionale ed alla Giunta regionale, tramite i rispettivi Presidenti. Nella relazione devono essere indicati:

     a) il numero delle sedute del Collegio;

     b) il numero degli atti ricevuti suddivisi per categoria di Enti controllati;

     c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal Collegio e divenuti esecutivi per decorrenza dei termini di legge;

     d) il numero dei provvedimenti di annullamento degli atti con l'indicazione sintetica dei motivi;

     e) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e la indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

     f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

     g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

     h) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione di personale e sulle eventuali prestazioni straordinarie effettuate dai dipendenti;

     i) altri dati o elementi eventualmente richiesti dal Consiglio Regionale o dalla Giunta regionale.

     2. Le eventuali osservazioni della Giunta regionale sulle relazioni dell'Organo di controllo devono essere trasmesse direttamente al Consiglio Regionale.

     3. La Giunta Regionale e le Commissioni consiliari, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di programmazione, tengono conto dei dati e degli elementi informativi in possesso degli organi di controllo per quanto riguarda i programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonché la gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.

 

     Art. 24. (Definitività dei provvedimenti di controllo).

     1. I provvedimenti degli Organi di Controllo, di cui alla presente legge, sono definitivi.

 

     Art. 25. (Rappresentanza in giudizio).

     1. La rappresentanza in giudizio nei procedimenti giurisdizionali aventi per oggetto le decisioni dell'Organo di Controllo compete al Presidente della Giunta Regionale.

     2. Il Presidente dell'Organo di Controllo trasmette all'Avvocatura regionale, l'atto introduttivo del giudizio eventualmente ad esso notificato, in originale, nonché gli atti relativi a procedimenti impugnati unitamente ad una dettagliata relazione con l'indicazione di eventuali elementi utili alla difesa della Regione, entro il termine di otto giorni dalla notifica del ricorso o dalla richiesta dell'Avvocatura regionale. Quest'ultimo termine è ridotto alla metà nei casi in cui i ricorsi siano accompagnati da istanze cautelari.

 

     Art. 26. (Copia e visione degli atti).

     1. Chiunque abbia interesse, può richiedere, a proprie spese, alla Segreteria del Collegio il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dal Collegio stesso, e, qualora ne sia direttamente interessato, anche dei relativi atti preparatori e del verbale delle adunanze.

     2. Il rilascio della copia deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

     3. I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché il rilascio della copia degli atti in esenzione di spese, in attuazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 27. (Massimario).

     1. Viene istituito presso il Comitato Regionale di Controllo il massimario delle decisioni del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate.

     2. A tal fine le Sezioni decentrate trasmettono al Comitato Regionale, entro quindici giorni dalla loro adozione, le decisioni adottate.

     3. Le decisioni del Comitato Regionale e quelle delle Sezioni decentrate, opportunamente elaborate, sono pubblicate mensilmente tramite la Giunta Regionale.

     4. Non costituiscono materia di massimario le decisioni interlocutorie ed il visto senza il rilievo.

 

     Art. 28. (Indennità di carica - Gettoni di presenza).

     1. Al Presidente del Comitato regionale ed a quelli delle Sezioni decentrate è corrisposto un assegno mensile corrispondente al 25% della indennità spettante ai consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

     2. A tutti gli altri componenti è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L 150.000 lorde, per due sedute settimanali.

     3. Al vice Presidente, per la sostituzione del Presidente per periodi superiori al mese, è corrisposta l'indennità di cui al primo comma, con esclusione del gettone di presenza.

     4. Circa il rimborso delle spese di viaggio resta confermata la normativa di cui all'art. 3 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8.

 

     Art. 29. (Economato).

     1. Le funzioni economali saranno esercitate presso il Comitato e le sue Sezioni da un funzionario da nominarsi con le modalità e procedure di cui alla Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11.

     2. Il predetto funzionario provvede alla manutenzione ordinaria dei locali e cancelleria, previa autorizzazione del Presidente dell'organo al quale appartiene. Provvede inoltre alla liquidazione delle indennità e delle spese di viaggio ai componenti del Comitato e delle sue Sezioni sulla base delle certificazioni del Segretario del Comitato e con l'obbligo della rendicontazione semestrale.

     3. La Giunta Regionale all'inizio di ciascun esercizio, finanziario impegna, con apposita deliberazione, l'intero stanziamento di spesa iscritto nel bilancio di previsione per la corresponsione delle indennità di cui al precedente articolo 28 e procede all'accreditamento dei fondi a favore dei singoli economi.

 

     Art. 30. (Competenza finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con il competente capitolo dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993.

     2. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 31. (Incompatibilità - Ineleggibilità - Revoca).

     1. Alle nomine di cui alla presente legge si applicano le norme di incompatibilità, ineleggibilità e di revoca previste dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 32. (Disposizioni finali).

     1. Sono abrogate le precedenti leggi regionali:

     - 24 marzo 1972, n. 4;

     - 5 agosto 1972, n. 7;

     - 13 agosto 1986, n. 23;

     - 18 agosto 1986, n. 26.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 40 (B.U. n. 53 del 13 dicembre 1993).